TERNA S.P.A.

(GU Parte Seconda n.95 del 12-8-2017)

 
Avviso al pubblico - Stazione elettrica (S.E.) denominata  "Benevento
III" e raccordi aerei dagli elettrodotti 380 kV e  150  kV  ed  opere
           connesse nel territorio del Comune di Benevento 
 

  La societa' Terna S.p.A., con sede legale  in  Roma,  Viale  Egidio
Galbani, 70, codice fiscale e partita I.V.A.  05779661007,  ai  sensi
del  combinato  disposto  della  legge  n.  241/1990   e   successive
modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo del  3  aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni,  rende  noto,
che l'opera in oggetto  e'  stata  autorizzata  alla  costruzione  ed
esercizio in data 23 giugno con il  decreto  n.  239/EL-290/252/2017,
dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, di  seguito
si riporta il testo del decreto autorizzativo. 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge  n.
239/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in base al  quale
«al fine di garantire  la  sicurezza  del  sistema  energetico  e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale e sono soggetti  ad  una  autorizzazione
unica comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata  dal  Ministero
delle attivita' produttive (ora Ministero dello  sviluppo  economico)
di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare), previa intesa con la regione o  le  regioni  interessate
(...)»; 
  Visto  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  nazionale
per l'energia elettrica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  integrato   con
successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27  febbraio  2009,
16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; 
  Visti i Piani di Sviluppo  della  Rete  Elettrica  di  Trasmissione
Nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio 2001,  n.  36,  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto  in  particolare  l'art.  53,  comma  16-ter,   del   decreto
legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge
6 novembre 2012, n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato
a soggetti privati (cosiddetto «Pantouflage»)  che  prevede  che:  «I
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno  esercitato
poteri  autoritativi  o   negoziali   per   conto   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione  svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi  e  gli  incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal  presente  comma  sono
nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i
successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei   compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»; 
  Vista la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo
economico  applicativa  dell'art.  53,  comma  16-ter,  del   decreto
legislativo n. 165/2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, in  materia  di  espropriazione  per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e,  in  particolare,
l'art. 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di  terre  e
rocce da scavo; 
  Vista la nota protocollo n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile  2012,
con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - V.le Egidio
Galbani, 70, societa' controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale
S.p.A. (nel seguito:  Terna  S.p.A.),  stessa  sede,  ha  inviato  la
procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti
nei  confronti  della  pubblica  amministrazione   nei   procedimenti
autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a  far  data  dal  1°
aprile 2012; 
  Vista l'istanza protocollo n.  TRISPA/P20129001623  del  28  maggio
2012 (prot. MiSE n. 0011692 dell'11 giugno 2012), integrata con  note
n. TE/P20120007957 dell'8 agosto 2012, (prot. MISE n. 0016474 del  23
agosto 2012) e n. TRISPA/P20130000911 del 4 febbraio 2013 (prot. MiSE
n. 0003458 del 18 febbraio  2013),  indirizzata  al  Ministero  dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare e corredata  da  documentazione  tecnica  delle
opere, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha chiesto  il  rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  della  stazione
elettrica (S.E.) denominata «Benevento III»  e  raccordi  aerei  agli
elettrodotti 380 kV e 150 kV ed opere  connesse  nel  territorio  del
comune di Benevento, con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza,
indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; 
  Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza,  Terna  S.p.A.
ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: 
    l'apposizione, ai sensi dell'art. 52-quater  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001 del  vincolo  preordinato
all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto  sulle
aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche  e  del  vincolo
preordinato all'esproprio sulle aree potenzialmente  impegnate  dalla
stazione elettrica; 
    la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti  gli  atti
del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6,  comma  8,  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
  Considerato  che  il  sistema   elettrico   nel   Sud   Italia   e'
caratterizzato da uno scarso livello di magliatura della rete  a  150
kV, formata da lunghe  arterie  di  subtrasmissione  che  determinano
perdite lungo la rete ad alta  tensione  (AT)  e  scarsi  livelli  di
qualita'  del  servizio  di  fornitura  dell'energia  elettrica.   In
particolare la rete elettrica  compresa  nell'area  tra  le  stazioni
380/150 kV di Troia e Benevento II evidenzia una notevole congestione
della rete  AT  locale,  caratterizzata  da  direttrici  con  ridotta
capacita' di trasporto; 
  Considerato che sono, inoltre, presenti numerosi parchi eolici  che
iniettano la potenza prodotta sulla rete 150 kV; la maggior parte  di
questi impianti di generazione si concentra  nell'area  compresa  tra
Foggia e Benevento e la consistente produzione dei numerosi  impianti
eolici previsti, sommandosi a quella degli impianti gia' in servizio,
concorrono a saturare la capacita' di trasporto delle dorsali  locali
a 150 kV; 
  Considerato che le opere in questione contribuiranno a risolvere le
suddette criticita' di rete ed ottimizzeranno la rete di trasmissione
e  il  sistema  delle  connessioni  alla  RTN  delle  iniziative   di
produzione  da  fonti  rinnovabili  presenti  nel  territorio   della
provincia di Benevento; 
  Considerato che, nello specifico, il progetto prevede: 
    Intervento  1:  nuova  stazione  elettrica  (S.E.)   380/150   kV
denominata «Benevento III»; 
    Intervento 2: raccordi aerei della nuova S.E. di «Benevento  III»
all'elettrodotto a 380 kV «Benevento II - Foggia»; 
    Intervento 3: distinto a sua volta in due fasi: 
      1)  variante  provvisoria  ad   un   tratto   degli   esistenti
elettrodotti a 150 kV «Benevento II  -  Foiano»  e  «Benevento  II  -
Montefalcone» per permettere la realizzazione  della  nuova  S.E.  di
«Benevento III»; 
      2) raccordi aerei degli elettrodotti a 150 kV «Benevento  II  -
Foiano»  e  «Benevento  II  -  Montefalcone»  alla  futura  S.E.   di
«Benevento III»; 
  Considerato che tale opera e'  compresa  fra  quelle  previste  nel
vigente «Piano di  Sviluppo  della  Rete  Elettrica  di  Trasmissione
Nazionale»; 
  Vista la dichiarazione, ex art.  2,  comma  1  del  citato  decreto
interministeriale 18 settembre 2006,  che  il  valore  stimato  delle
opere in questione e' superiore a  €  5.000.000  (cinque  milioni  di
euro), nonche' la quietanza del versamento del contributo  dovuto  ai
sensi del comma 110 dell'art. 1  della  legge  n.  239/2004  entrambe
allegate alla nota protocollo n. TE/P20120007957 dell'8 agosto 2012; 
  Vista la nota protocollo n. 0017306 del 4 settembre  2012,  con  la
quale il Ministero dello sviluppo  economico,  a  seguito  dell'esito
positivo della verifica  della  presenza  dei  requisiti  tecnici  ed
amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha
comunicato il formale  avvio  del  procedimento  autorizzativo  delle
opere di cui trattasi; 
  Dato atto che, con nota protocollo n.  TRISPA/P20120007700  del  19
dicembre 2012, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione
del Ministero dello sviluppo economico, a inviare a tutti gli enti ed
amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del  citato  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei  consensi
e dei nulla osta alla realizzazione delle  opere  in  questione,  gli
elaborati progettuali relativi alla citata istanza; 
  Dato atto che, ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni e integrazioni e dell'art. 52-ter, comma 1, del decreto
del  Presidente   della   Repubblica   n.   327/2001   e   successive
modificazioni e integrazioni, la societa' Terna Rete  Italia  S.p.A.,
considerato che i soggetti  intestatari  delle  particelle  catastali
interessate dalle opere risultano in numero inferiore a cinquanta, ha
provveduto ad inviare gli avvisi dell'avvio del procedimento mediante
raccomandate a.r. in data 5 dicembre 2012 e 8 febbraio 2013; 
  Atteso che, a seguito delle  comunicazioni  e  delle  pubblicazioni
effettuate, sono pervenute due osservazioni; 
  Considerato che, rientrando le opere in questione in un piu'  ampio
complesso   di   interventi   finalizzati   al    potenziamento    ed
all'adeguamento delle reti di trasporto per la diffusione delle fonti
rinnovabili e risultando urgente connettere alla Rete di trasmissione
nazionale numerosi  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,
soprattutto, da fonte  eolica,  il  progetto  della  S.E.  denominata
«Benevento III» e' stato inserito  anche,  come  opera  connessa,  in
un'istanza  autorizzativa  presso  la  Regione  Campania,  ai   sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 256 del 7 giugno 2013,  pubblicato
nel BURC n. 35 del 24 giugno 2013, con il quale la  Regione  Campania
ha autorizzato, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.
387/2003, la societa' Eolica  San  Lupo  S.r.l.  alla  costruzione  e
all'esercizio di un impianto di produzione di  energia  elettrica  da
fonte eolica comprensivo anche delle opere elettriche di  connessione
alla Rete di trasmissione nazionale,  tra  cui  la  S.E.  380/150  kV
denominata  «Benevento  III»  e  i  relativi  raccordi   a   380   kV
all'elettrodotto «Benevento II - Foggia»; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 1259 del 12 dicembre 2014, con  il
quale la Regione Campania ha volturato a favore della societa'  Terna
S.p.A., il decreto di autorizzazione delle opere di  cui  sopra  e  i
decreti di esproprio delle aree interessate; 
  Vista la nota del 28 novembre 2014 (prot. MiSE DIP-EN n.  0022870),
con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha  comunicato,  a
tutti  i   soggetti   interessati,   l'archiviazione   parziale   del
procedimento  avviato  ai  sensi  dell'art.  1-sexies  del   suddetto
decreto-legge n. 239/2003, per la  parte  inerente  la  richiesta  di
autorizzazione della S.E. a 380/150  kV  di  «Benevento  III»  e  dei
relativi raccordi aerei a 380 kV di collegamento alla  linea  380  kV
«Benevento-Foggia» e la  prosecuzione  per  le  rimanenti  opere  non
comprese nell'autorizzazione regionale; 
  Vista la nota protocollo n. TRISPA/P2015 0001600  del  20  febbraio
2015 (prot. MiSE DIP-EN n.0003846 del 23 febbraio 2015),  indirizzata
alle Amministrazioni autorizzanti e a tutti i soggetti coinvolti  nel
procedimento, con la quale la societa' Terna Rete  Italia  S.p.A.  ha
chiesto di non procedere alla suddetta archiviazione per le  seguenti
opere  situate  all'interno  della  S.E.  a  380/150  kV   denominata
«Benevento III», ricomprese nel progetto  complessivo  presentato  da
Terna S.p.A. con la citata istanza del 28 maggio 2012 e  non  facenti
parte dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo n.  387/2003,  con  il  suddetto
decreto dirigenziale n. 256 del 7 giugno 2013: 
    n. 3 Stalli linea a 380 kV; 
    n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a 380 e 150 kV; 
    n. 6 Stalli linea a 150 kV; 
    n. 1 Stallo parallelo sbarre; 
  Vista la nota protocollo n. 002845 del 12 febbraio 2015,  integrata
con nota protocollo n. 0003859 del 23 febbraio 2015, con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha  convocato  la  prima  riunione
della Conferenza di servizi, ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  e
successive modificazioni e integrazioni e del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.   327/2001   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
servizi tenutasi in data 25  febbraio  2015,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto  (allegato  1),  trasmesso  con  nota
protocollo n. 0004205  del  26  febbraio  2015  a  tutti  i  soggetti
interessati; 
  Considerato che il progetto, a seguito della suddetta richiesta, in
sintesi, prevede: 
    Parte dell'Intervento 1: 
      n. 3 Stalli linea a 380 kV; 
      n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a  380  e  150
kV; 
      n. 6 Stalli linea a 150 kV; 
      n. 1 stallo parallelo sbarre; 
    Intervento 3: 
      1) una  variante  provvisoria  ad  un  tratto  degli  esistenti
elettrodotti a 150 kV «Benevento II  -  Foiano»  e  «Benevento  II  -
Montefalcone» al fine di allontanare le strutture costituenti le  due
linee dall'area dove sara' realizzata la futura  S.E.  di  «Benevento
III» consentendo cosi' la sicurezza dei lavori di cantiere; 
      2) raccordi aerei degli elettrodotti a 150 kV «Benevento  II  -
Foiano»  e  «Benevento  II  -  Montefalcone»  alla  futura  S.E.   di
«Benevento III»; Considerato che  nel  corso  di  detta  riunione  e'
stato,  tra  l'altro,  dato  conto  dell'osservazione  pervenuta,   e
acquisita agli atti del procedimento entro  la  data  della  riunione
stessa ed e' stato verificato che  gli  osservanti  risultano  essere
proprietari  di  particelle  catastali  non  piu'  interessate  dalla
realizzazione delle opere in autorizzazione; 
  Considerato, inoltre, che la seconda osservazione pervenuta in data
successiva  a  quella  della  suddetta  riunione  e'  risultata   non
pertinente rispetto alle  opere  oggetto  del  presente  procedimento
autorizzativo; 
  Considerato che la societa' Terna Rete  Italia  S.p.A.,  avendo  la
necessita'  di  realizzare  in  tempi  brevi  la  succitata  S.E.  di
«Benevento  III»,  nelle  more   della   conclusione   del   presente
procedimento autorizzativo, ha presentato istanza di  DIA  protocollo
n. TRISPA/P20150010052 del 27  agosto  2015,  avente  ad  oggetto  la
realizzazione della variante tra i sostegni  n.  36  e  n.  38  degli
esistenti elettrodotti aerei a 150 kV in  semplice  terna  «Benevento
II-Foiano» e «Benevento II-Montefalcone» in cavo  interrato  anziche'
in aereo; 
  Vista la nota protocollo n.  TRISPA/A20150019332  del  17  novembre
2015, con la quale  la  societa'  Terna  S.p.A.  ha  conseguentemente
chiesto l'archiviazione della citata istanza del 28 maggio  2012  per
la parte relativa alla  variante  provvisoria  in  aereo  di  cui  al
sopracitato Intervento 3 punto 1; 
  Vista la nota protocollo n. TRISPA/A20160004714 del 3 agosto  2016,
con  la  quale  la  societa'   Terna   S.p.A.   ha   trasmesso   alle
Amministrazioni autorizzanti degli ulteriori elaborati progettuali  a
parziale   modifica   di   quelli   precedentemente   presentati   in
autorizzazione con la citata istanza del 28 maggio 2012; 
  Considerato, che le modifiche apportate al progetto  riguardano  la
connessione delle due esistenti  linee  a  150  kV  «Benevento  II  -
Foiano» e «Benevento II - Montefalcone» alla futura S.E. a 380/150 kV
di «Benevento III» di cui al sopracitato  Intervento  3,  punto  2  e
prevedono che l'attestazione delle linee stesse alla S.E.  a  380/150
kV di «Benevento III» sia realizzata tramite dei  brevi  raccordi  in
cavo interrato a 150 kV  e  non  piu'  in  soluzione  aerea  come  da
progetto inizialmente presentato; 
  Vista la nota protocollo n. TE/P20160005506 del 28 settembre  2016,
con la quale la societa' Terna S.p.A. ha provveduto a inviare a tutti
gli enti ed amministrazioni coinvolti nel presente  procedimento  gli
elaborati progettuali relativi alla suddetta modifica; 
  Vista la nota protocollo n. 0002733 del 3  febbraio  2017,  con  la
quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato  la  seconda
riunione della  Conferenza  di  servizi,  ai  sensi  della  legge  n.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
servizi tenutasi in data 22  febbraio  2017,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto  (allegato  2),  trasmesso  con  nota
protocollo n. 0004769  del  24  febbraio  2017  a  tutti  i  soggetti
interessati; 
  Considerato che, a seguito delle sopracitate modifiche il  progetto
in autorizzazione, in sintesi, prevede: 
  Parte dell'Intervento 1: 
    i seguenti elementi della Stazione Elettrica «Benevento III»: 
      n. 3 Stalli linea a 380 kV; 
      n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a  380  e  150
kV; 
      n. 6 Stalli linea a 150 kV; 
      n. 1 stallo parallelo sbarre; 
  Parte dell'Intervento 3: 
    due terne di cavi interrati a 150 kV che, partendo  dai  sostegni
di transizione aereo-cavo in semplice terna  «Porta  Terminali  Cavo»
39/A e 39/B appartenenti alla serie dei  sostegni  150  kV  unificata
Terna, collocati in asse linea all'interno delle attuali campate 39 -
40 degli elettrodotti 150 kV semplice terna «Benevento II - Foiano» e
«Benevento II - Montefalcone» nella posizione  gia'  autorizzata  dal
decreto MISE n. 239/EL-77/146/2001, verranno posati per una lunghezza
di circa 600 m, su terreno agricolo proseguendo fino  a  intercettare
la recinzione della S.E. di «Benevento III» dove saranno attestati; 
  Considerato   che,   con   la    citata    nota    protocollo    n.
TRISPA/A20160004714 del 3 agosto 2016 la societa'  Terna  S.p.A.  ha,
inoltre,  trasmesso   l'elaborato   doc.   «RV15017F_ACSJ0027_Accordi
preliminari di asservimento relativo agli accordi bonari definiti con
i proprietari dei fondi interessati; 
  Vista la nota protocollo n. 0006374  dell'8  luglio  2013,  con  la
quale la Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del  territorio,  la
programmazione  e  i  progetti  internazionali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del  presente
procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle  opere
alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni
interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte del  Comune
di Benevento - Settore Urbanistica  relativamente  all'intervento  in
questione; 
  Vista la nota protocollo n. 14893 del 21 febbraio 2017,  consegnata
agli atti della suddetta Conferenza di servizi del 22 febbraio  2017,
con la quale il Comune di Benevento ha rilasciato un ulteriore parere
a seguito delle citate modifiche progettuali; 
  Considerato che,  qualora  le  opere  di  cui  trattasi  comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  della  presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
  Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i  pareri,  gli  assensi  e  i  nulla  osta  degli   enti   e   delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa,  alcuni
con prescrizioni, e che  gli  stessi  formano  parte  integrante  del
presente decreto (allegato 3); 
  Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
servizi e' intesa, ai sensi della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni e integrazioni, quale parere favorevole o nulla osta; 
  Vista la deliberazione n. 232 del 26 aprile 2017, con la  quale  la
giunta regionale della Campania ha espresso l'intesa di cui  all'art.
1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; 
  Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento  in  questione
discende  dalla  funzione  pubblica   cui   gli   elettrodotti   sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale; 
  Considerato che le  attivita'  in  questione  risultano  urgenti  e
indifferibili,  in  quanto  hanno  la  finalita'  di  contribuire   a
risolvere le sopraccitate criticita' di  rete  nel  territorio  della
provincia di Benevento; 
  Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto  da  Terna
S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni
intervento sulle linee  elettriche  ne  comporta  necessariamente  la
disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una  molteplicita'
di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di  alterare  la
qualita' del trasporto di energia elettrica; 
  Visto l'«Atto di accettazione» protocollo  TE/P20170003565  del  30
maggio 2017, con il quale Terna S.p.A. si e' impegnata ad ottemperare
alle  suddette  prescrizioni,  nonche'  alle   determinazioni   della
Conferenza di servizi; 
  Ritenuto  pertanto  di   dover   adottare   il   provvedimento   di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa  l'istruttoria  del
procedimento; 
  Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, che
prevede la possibilita', per l'Amministrazione  titolare  del  potere
espropriativo, di delegare, in tutto  o  in  parte,  l'esercizio  del
potere medesimo; 
  Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la  quale
Terna S.p.A. si dichiara  disponibile  ad  accettare  la  delega  per
l'esercizio del suddetto potere espropriativo; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione  e
all'esercizio delle opere di seguito descritte, ricadenti nel  comune
di Benevento: 
    i seguenti elementi della Stazione Elettrica «Benevento III»: 
      n. 3 Stalli linea a 380 kV; 
      n. 1 ATR 380/150 kV da 400 MVA e relativi stalli a  380  e  150
kV; 
      n. 6 Stalli linea a 150 kV; 
      n. 1 stallo parallelo sbarre; 
    due terne di cavi interrati a 150 kV che, partendo  dai  sostegni
di transizione aereo-cavo in semplice terna  «Porta  Terminali  Cavo»
39/A e 39/B appartenenti alla serie dei  sostegni  150  kV  unificata
Terna, collocati in asse linea all'interno delle attuali campate 39 -
40 degli elettrodotti 150 kV semplice terna «Benevento II - Foiano» e
«Benevento II-Montefalcone»  nella  posizione  gia'  autorizzata  dal
decreto interministeriale n. 239/EL-77/146/2001, verranno posati  per
una lunghezza di circa 600 m, su terreno agricolo proseguendo fino  a
intercettare la recinzione della S.E. di «Benevento III» dove saranno
attestati. 
  2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la  localizzazione
e  il  tracciato   individuati   nella   planimetria   catastale   n.
DGFR12001BGL00023_01 Rev. 01 del 27 maggio 2016 allegata alla  citata
nota protocollo n. TRISPA/A20160004714 del 3 agosto 2016. 
 
                               Art. 2. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, e successive modificazioni e  integrazioni,  la  Societa'  Terna
S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio  Galbani,  70  (C.F.  e  P.I.
05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di  cui
all'art. 1, in conformita' al progetto approvato. 
  2.  La  presente  autorizzazione   sostituisce,   anche   ai   fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque  denominati  previsti  dalle  norme  vigenti
costituendo titolo a costruire e  ad  esercire  le  citate  opere  in
conformita' al progetto approvato. 
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica  e
ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed  indifferibilita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
  5.  La  presente  autorizzazione  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione  delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
  6. Nelle more della realizzazione delle opere,  il  comune  di  cui
all'art.  1  confermera',  sulla   base   degli   elaborati   grafici
progettuali,  le  necessarie  misure  di  salvaguardia   sulle   aree
potenzialmente   impegnate   ai   sensi   dell'art.   1-sexies    del
decreto-legge n. 239/2003 e successive modificazioni e integrazioni e
dell'art.  52-quater,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  327/2001,  e  adeguera'  gli  strumenti   urbanistici
comunali. 
 
                               Art. 3. 
 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
determinazioni di  cui  ai  resoconti  verbali  della  Conferenza  di
servizi (allegati 1 e 2), nonche' delle prescrizioni contenute  negli
assensi, pareri e nulla osta allegati al presente  decreto  (allegato
3). 
 
                               Art. 4. 
 
  1. Tutte le opere devono essere  realizzate  secondo  le  modalita'
costruttive previste nel progetto approvato  e  in  osservanza  delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto  esecutivo  o
in fase  di  realizzazione  delle  opere,  sia  necessario  apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal  comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del  decreto-legge  n.  239/2003  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  3.  Copia  integrale  del  progetto  esecutivo,  ove  possibile  su
supporto informatico, deve essere inviata, a cura di Terna  S.p.A.  e
prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle
due Direzioni generali competenti del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, alla regione e al comune  interessato,  mentre  alle
societa' proprietarie delle opere interferite devono  essere  inviati
gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 
  4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da  scavo,
la societa' titolare  del  decreto  autorizzativo  deve  attenersi  a
quanto previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  Qualora la societa' titolare del decreto autorizzativo non dimostri
il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto art. 41-bis,
il materiale scavato dovra' essere trattato  come  rifiuto  ai  sensi
della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. 
  5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque  anni  a
decorrere dalla data del presente decreto. 
  6. Al termine della realizzazione delle opere e prima  della  messa
in  esercizio,  Terna  S.p.A.  deve  fornire   alle   Amministrazioni
autorizzanti  apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
qualita' stabiliti dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2003. Deve comunicare inoltre alle  Amministrazioni
autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta
la durata dell'esercizio dei  nuovi  tratti  di  elettrodotto,  Terna
S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di  controllo
previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 
  7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'art. 3,  Terna  S.p.A.  deve  fornire,  alle  Amministrazioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 
  9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico
di Terna S.p.A. 
 
                               Art. 5. 
 
  L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei  diritti  dei
terzi e sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione   di   energia
elettrica. In conseguenza, la societa' Terna S.p.A. assume  la  piena
responsabilita' per  quanto  riguarda  i  diritti  dei  terzi  e  gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da  parte
di terzi che si ritenessero danneggiati. 
 
                               Art. 6. 
 
  Ai sensi  dell'art.  6,  comma  8,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
conferita delega alla Societa'  Terna  S.p.A.,  in  persona  del  suo
amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in  ogni  atto  e  provvedimento  che  verra'  emesso  e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove  la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare  tutti  i  poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  327/2001,  le
autorizzazioni  al   pagamento   delle   indennita'   provvisorie   e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie  ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
 
                               Art. 7. 
 
  Avverso   la   presente   autorizzazione   e'    ammesso    ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  competente  o,
in alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di  pubblicazione  del  presente  decreto  nel  Bollettino  Ufficiale
Regionale, che deve avvenire a cura  e  spese  della  Societa'  Terna
S.p.A. 

       Terna S.p.A. - Funzione Autorizzazioni e Concertazione 
                             Adel Motawi 

 
TV17ADE8527
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.