MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le
Infrastrutture Energetiche

(GU Parte Seconda n.95 del 12-8-2017)

 
          Decreto di asservimento e occupazione temporanea 
 

  Il Direttore generale 
  Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 107, del 10 maggio  2017,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  30  giugno
2017 recante  l'autorizzazione  alla  costruzione  ed  esercizio  con
accertamento  della  conformita'  urbanistica  e   dichiarazione   di
pubblica utilita' ex D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  nonche'  con
apposizione  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   delle   aree
interessate   alla   realizzazione    del    metanodotto    "Variante
Installazione Trappola di Monte San Vito  sul  Metanodotto  Raddoppio
Collegamento Agip Falconara al RA-CH in  comune  di  Monte  San  Vito
(AN), DN 500 (20"), DP 70 bar"; 
  Vista l'istanza del 04/08/2017, registrata con protocollo n.  19273
del 07/08/2017, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ha  chiesto  a  questa
Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e  52  octies,
del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Monte  San  Vito
(AN) indicati nel piano particellare allegato all'istanza: 
  l'imposizione di servitu' di metanodotto  sulle  aree  indicate  in
colore rosso nel piano particellare; 
  l'occupazione temporanea delle  aree  necessarie  per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  Considerato che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere d'urgenza in  quanto  la  mancata  costruzione  nei
tempi previsti non permettera'  la  messa  in  esercizio,  nei  tempi
programmati, e il conseguente trasporto dei volumi  di  gas  previsti
per l'utenza; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del Testo Unico,  l'emanazione  del  citato  decreto  30
giugno 2017 ha determinato l'inizio del procedimento di  esproprio  e
che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  Ritenuto che: 
  il vincolo preordinato all'esproprio dei  terreni  interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 30 giugno 2022; 
  e' necessario  consentire  che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia
dei  requisiti  di  sicurezza   necessari   per   la   realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 30 giugno 2017; 
  le indennita' proposte dalla  Societa'  istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono coerenti con i  valori  osservati  per  la  regione
agraria cui appartiene il comune  di  Monte  San  Vito  (AN)  e  sono
ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore della societa' Snam  Rete  Gas  S.p.A.  sono  disposte  la
servitu' di metanodotto e l'occupazione  temporanea  dei  terreni  in
comune  di  Monte  San  Vito  (AN),  interessati  dal  tracciato  del
metanodotto "Variante Installazione Trappola di Monte  San  Vito  sul
Metanodotto Raddoppio Collegamento Agip Falconara al RA-CH in  comune
di Monte San Vito (AN), DN 500 (20"), DP  70  bar"  e  riportati  nel
piano particellare con l'indicazione  delle  Ditte  proprietarie  dei
terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.   gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  la  posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi   gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  l'installazione di apparecchi di  sfiato  e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  l'obbligo di non costruire opere di  qualsiasi  genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  13,50
(tredici e cinquanta) metri dall'asse  della  tubazione,  nonche'  di
mantenere  la  superficie  asservita  a  terreno  agrario,   con   la
possibilita' di eseguire sulla stessa le normali  coltivazioni  senza
alterazione della profondita' di posa della tubazione; 
  l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese  appaltatrici  e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,    dei    manufatti,    delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.A.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  l'obbligo  di  astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto  che  possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti  pendenti
durante  la   realizzazione   del   metanodotto   sono   quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi  di
ragione; 
  la permanenza a carico dei proprietari dei tributi  e  degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione  temporanea  dei  terreni  enunciati   nel   precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art.  52-octies  del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nei   piani
particellari delle Ditte proprietarie. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della societa' Snam Rete  Gas  S.p.A.,  nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.  L'opposizione  di   terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto
alle  Ditte  proprietarie  con   allegato   il   piano   particellare
individuale, unitamente ad un invito  a  presenziare  alla  redazione
dello  stato  di  consistenza  e  presa  di  possesso  dei   terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  societa'  Snam   Rete   Gas   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. 
  Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio da  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGSAIE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - 
  fax:  0647887753  oppure  alla   casella   di   posta   elettronica
certificata:    ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it    e    per
conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A. - Progetto Centro Nord - Via Meucci
Ruini, 8 - 42124 Reggio Emilia (RE) - posta elettronica  certificata:
reinv.cenord@pec.snamretegas.it, l'accettazione delle  indennita'  di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. 
  Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di
diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena  e
libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporra' con  propria  ordinanza  affinche'  la
societa' Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel
termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso 
  la  competente  Ragioneria  Territoriale  dello  Stato  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato  al
presente decreto, designandone  uno  di  propria  fiducia,  affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la societa' Snam  Rete
Gas S.p.A., anche  per  mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma,09.08.2017 

                        Il direttore generale 
                        ing. Gilberto Dialuce 

 
TX17ADC8708
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