TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile

(GU Parte Seconda n.136 del 18-11-2017)

 
Estratto  del  ricorso  per  usucapione  speciale  per   la   piccola
    proprieta' rurale ex art. 1159-bis e della l.346/76 ex art. 3 
 

  Si rende noto che il sig. Alberga Domenico c.f. LBRDNC42M23G291S  e
la sig.ra Zaccheo Arcangela c.f.  ZCCRNG41R50G291N,  rappresentati  e
difesi dall'avv. Augusto L. Miglietta,presso il suo  studio  sito  in
Bari alla  via  Dante  25  eleggono  domicilio,avendo  posseduto  uti
dominus  pubblicamente,  pacificamente,  ininterrottamente  e   senza
opposizione per oltre venti anni il terreno sito nel Comune  di  Palo
del Colle(Ba),alla contrada Montepaolo,avente i  seguenti  indicativi
catastali: partita 1903,  foglio  17,particella  109,qualita'  classe
Uliveto 1, Ha 03.02,reddito dominicale € 1,79-reddito agrario € 1,33,
intestato catastalmente al sig. Di Mola Francesco  nato  a  Palo  del
Colle il 08.01.1913 e  deceduto  a  Palo  del  Colle  il  30.09.1997,
coniugato con Schiraldi Maria nata a Palo del Colle il  27.03.1920  e
deceduta a Palo del Colle il 22.12.2012;sussistendo tutti i requisiti
richiesti dall'art. 1159-bis c.c.,per la regolarizzazione dei  titoli
di proprieta' tramite la procedura  prevista  dalla  legge  n.346/76,
hanno proposto usucapione speciale ex  art.  1159-bis  c.c.  e  legge
n.346/76, art.3. 
  Il G.O.T del Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, Avv.  Gaetano
Grillo, letto il ricorso ex  art.  1159-bis  c.c.  r.g.  15624/17,con
decreto  del  31  Ottobre  2017,ha  disposto  che  la  richiesta   di
usucapione sia resa  nota  mediante  affissione  del  ricorso  e  del
decreto per novanta giorni all'Albo del Comune in cui e'  situato  il
fondo per il quale viene chiesto il  riconoscimento  del  diritto  di
proprieta', all'Albo del Tribunale,  nonche'  mediante  pubblicazione
per estratto per una sola volta, nei termine di legge, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Si indica il termine di novanta giorni per l'opposizione  ai  sensi
dell'art. 3,comma 3, della citata legge n.346  del  1976,  decorrente
dalla scadenza  del  termine  di  affissione  ovvero  dalla  data  di
notificazione del  ricorso  e  del  decreto.  Il  G.O.T  ha  disposto
altresi' che l'istanza e il menzionato decreto vengano  notificati  a
coloro che  nei  registri  immobiliari  figurino  come  titolari  dei
diritti reali sull'immobile  o  ai  loro  eredi,e  a  coloro  che,nel
ventennio  antecedente  alla   presentazione   della   stessa,abbiano
trascritto contro l'istante o i suoi danti causa  domanda  giudiziale
diretta  a  rivendicare  la  proprieta'  o  altri  diritti  reali  di
godimento sul fondo de quo. 

                      avv. Augusto L. Miglietta 

 
TX17ABM11567
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