TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

(GU Parte Seconda n.11 del 27-1-2018)

 
                 Atto di citazione - R.G. n. 71/2018 
 

  Atto di citazione per  i  sigg.ri  1)  Quagliero  Gabriele  nato  a
Caserta il 01/12/1944, C.F. QGLGRL44T01B963Z,  residente  in  Caserta
alla Via E. Ruggiero, Coop.va Residence; 2) Quagliero Maurizio nato a
Caserta il 21/09/1973 e residente in Marcianise alla Via Francesco de
Pinedo nr 1 C.F. QGLMRZ73P21B953R; 3) Borriello  Gloria  nata  a  San
Giorgio  del  Sannio  (BN)  il  18/10/1940,  C.F.   BRRGLR40R58H894H,
residente in Caserta alla Via E. Ruggiero, Coop.va  Residence,  tutti
rappresentati e difesi, in virtu' di procura  in  calce  al  presente
atto, dall'avv. Vincenzo Pascarella  (C.F.  PSCVCN66E12B963G  -  P.I.
02102400617  -   pec:   vincenzo.pascarella@avvocatismcv.it   -   fax
0823343070) e con lui elettivamente domiciliati in Caserta  alla  Via
D. Cimarosa nr 34; 
  premesso che : 
  a) in data 6 ottobre 1989,  il  Consorzio  I.R.E.C.,  con  distinti
contratti a rogito per Notar Mario Matano, ha assegnato in proprieta'
agli istanti Quagliero Gabriele e Borriello Gloria, quali soci  della
Cooperativa Residence  e  previa  autorizzazione  del  CdA,  distinti
immobili ubicati nel fabbricato ipotecato;  i  contratti  sono  stati
tutti trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari  di
S. Maria C.V. in data 9.10.1989. 
  b) Con precetto notificato il 4.7.1989, poi, la Sezione Autonoma di
Credito Fondiario della Banca Nazionale del  Lavoro  ha  intimato  al
Consorzio I.R.E.C. di pagare  la  somma  di  Lire  1.109.726.272  (in
virtu' di contratto di mutuo, stipulato  in  data  28.5.1986  tra  la
Sezione Autonoma di Credito Fondiario della B.N.L. e  la  Cooperativa
Residence e, quale terzo datore d'ipoteca, il Consorzio I.R.E.C.)  e,
successivamente, con atto trascritto in data 10.10.1989, ovvero  dopo
l'acquisto  dei  beni  da  parte   dei   concludenti,   ha   eseguito
pignoramento  immobiliare  sugli  immobili  ipotecati  in  danno  del
Consorzio I.R.E.C. 
  c) In quanto la trascrizione del  pignoramento  e'  stata  eseguita
successivamente  all'acquisto  degli  opponenti,  deve   considerarsi
inesistente, inefficace e priva di effetti  giuridici  in  quanto  è
stata iscritta in data 10/10/1989 e, dunque, in data successiva  alla
trascrizione dell'atto di vendita avvenuta anteriormente,  ovvero  in
data 09/10/1989; va da se', quindi, che la trascrizione in  questione
non è loro opponibile. 
  La stessa trascrizione,  poi,  non  e'  anche  opponibile  al  sig.
Quagliero Maurizio il quale ha acquistato  l'immobile  per  donazione
dei propri genitori con le garanzie di  legge  (donazione  in  atti),
pertanto, sempre per gli stessi motivi, la trascrizione  e'  altresi'
non  opponibile  al  donatario  istante  il  quale  ha  interesse   a
partecipare al presente procedimento. 
  d) Premesso quanto sopra, gradatamente, al fine di comprovare anche
l'inammissibilita' dell'azione di  surroga  esperita  dalla  Curatela
opposta, ma senza che tanto voglia affatto importare accettazione del
contraddittorio sul punto, ne' rinuncia alla eccezione  che  precede,
si osserva che: 
  -nell'Aprile 1990, gli assegnatari raggiunsero un  accordo  con  la
B.N.L. promettendo di accollarsi ciascuno una quota parte  del  mutuo
originario,  nonche',  versando  quanto  dovuto  anche  a  titolo  di
interessi di mora, spese, competenze ed altro; 
  - per effetto di quanto sopra, l'Istituto mutuante condizionava  il
perfezionamento dell'atto di frazionamento al previo pagamento  degli
interessi maturati sulla somma  mutuata  che  in  data  27.04.1990  i
soci-assegnatari eseguivano cosi'  come  convenuto  in  favore  della
B.N.L., presso la filiale di Caserta, (versamento della somma di Lire
321.307.243 a titolo di interessi convenzionali sulla  somma  mutuata
in favore della Cooperativa e garantita ipotecariamente dal Consorzio
I.R.E.C.) 
  -Con  delibera  del  16.05.1990  la  B.N.L.   ha   autorizzato   il
frazionamento del mutuo  e  dell'ipoteca  in  capo  ai  diversi  soci
assegnatari, ciascuno per la propria  quota,  poi  eseguito  in  data
13.06.1990 con atto a rogito del Notaio Mario Matano - rep. N. 60418;
nel contempo gli  esponenti  si  sono  accollati  ciascuno  la  quota
proporzionale di mutuo spettante il quale  ad  oggi  e'  stato  anche
completamente  onorato.  Il  frazionamento  e'  stato  immediatamente
annotato presso la Conservatoria dei RRII di S. Maria C.V. 
  e) Successivamente, poiche', la B.N.L.  soddisfatta  nella  proprie
ragioni, non ha provveduto a depositare rinuncia  alla  procedura  di
espropriazione azionata,  ancorche'  ha  di  fatto  il  procedimento,
nell'anno 1998,  DOPO  OTTO  ANNI  DALLA  RAGGIUNTA  TRANSAZIONE,  la
Curatela del fallimento del Consorzio I.R.E.C., e' intervenuta  nella
procedura esecutiva in parola ex art.  107  L.F.,  surrogandosi  all'
istanza della  B.N.L.;  solo  all'esito  della  surroga,  la  BNL  ha
depositato la rinuncia. 
  f) Gli istanti sono venuti cosi' a conoscenza dei  fatti  descritti
solo con l'accesso del CTU presso le loro abitazioni  per  cui  hanno
proposto opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 619 c.p.c.;
il procedimento, a seguito di errata sentenza di  primo  grado  ed  a
seguito di pronuncia della Corte d'Appello  allegate  in  atti  ,  e'
stato dichiarato estinto per un vizio non imputabile ai ricorrenti  i
quali hanno correttamente formulato al Giudice di prime cure  istanza
di riassunzione; 
  g) Sin d'ora  si  osserva  che,  nell'ambito  del  procedimento  di
opposizione  di  terzo  celebratosi  innanzi  all'adito  Tribunale  e
rubricato al nr 383/1989  ,  il  G.E.,  con  ordinanza  allegata,  ha
testualmente  statuito  :.....  Infatti,  a   prescindere   da   ogni
considerazione sui tempi del  pignoramento  e  delle  assegnazioni  a
terzi dei beni oggi subastati, ed  accantonando  inoltre  al  momento
ogni  valutazione  in  ordine  alla  specialita'   del   pignoramento
fondiario (ancora modellato  sul  testo  unico  646/1905  qui  ancora
applicabile) va osservato che la pignorante  BNL  fondiaria  ha  tout
court  rinunciato  alla  procedura  e,  quindi,  a  quel   privilegio
ipotecario che  sui  beni  stessi  essa  vantava  (detta  complessiva
rinuncia  oggettivamente  attesta  la  soddisfazione  del  mutuante).
L'intervenuta curatela/IREC, pertanto, non sembra  che  possa  quindi
far valere, su quei certi beni, diritti in surroga-  in  luogo  cioe'
dell'Istituto mutuante- proprio perche' il creditore  originario  non
vanta piu' alcuna pretesa  rispetto  agli  stessi;  ne  discende  che
nemmeno il fallimento puo' in sostituzione  vantarne  alcuna  pretesa
considerato che esso, infatti, verrebbe ad agire non gia' per crediti
autonomi e propri ma, esattamente, proprio per  le  quote  ipotecarie
ricadenti sui quei beni e che, tuttavia, appaiono adempiute......". 
  h) Infine si deduce ed eccepisce che nelle  more  la  Curatela  del
Fallimento non ha provveduto, in sostituzione della BNL,  al  rinnovo
dell'iscrizione ipotecaria di cui al mutuo  contratto  in  data  data
28.5.1986 e per cui pende la procedura, decorsi 20 anni dalla data di
trascrizione della stessa sui beni oggetto di causa. 
  i) Gli istanti hanno proposto opposizione al pignoramento e la loro
istanza  e'  stata  accolta  in  forza  dell'allegata  ordinanza  del
4/10/2017 e con la quale il G.E. ha altresi' fissato il  termine  del
30/1/2018 per l'instaurazione del giudizio di merito. 
  l) Il provvedimento di sospensione del pignoramento  e'  stato  poi
reclamato (R.G. 9347/2017) e l'udienza  di  discussione  relativa  e'
fissata per la data  del  21/2/2018,  ovvero,  dopo  lo  spirare  del
termine per  l'introduzione  del  giudizio  di  merito.  Da  cio'  la
necessita' della presente azione di merito. 
  Cio' premesso, gli istanti,  ut  supra,  nel  riproporre  tulle  le
istanze, eccezioni e difese di cui all'atto di opposizione avverso il
pignoramento in premessa descritto e pregiudizialmente trascritto  in
danno dei cespiti di loro proprieta', ancora una volta deducono : 
  1) la nullita', inefficacia ed illegittimita' del  precetto  e  del
pignoramento a seguito della mancata  rinnovazione  dell'ipoteca  con
conseguente liberta' dei beni dei terzi opponenti. 
  In tema di esecuzione forzata promossa dal creditore ipotecario  in
danno del terzo acquirente del  bene  ipotecato,  l'estinzione  della
garanzia  reale  (nella  specie,  per  mancato  rinnovo  nel  termine
ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno  del  diritto
del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art.  2808  c.c.,
ad esecuzione forzata in danno del terzo  acquirente  (non  obbligato
personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da  vincoli
di  garanzia.  la  mancata  rinnovazione  in   parola   preclude   la
possibilita' di una reiscrizione opponibile ai terzi  acquirenti  che
abbiano trascritto il loro titolo successivamente alla iscrizione non
rinnovata (e pertanto estinta), trascrizione opponibile al  creditore
(ex)  ipotecario  secondo  le   ordinarie   regole   di   pubblicita'
immobiliare. 
  2) L'inesistenza ed inefficacia della trascrizione del pignoramento
nei  confronti   degli   opponenti   per   essere   la   trascrizione
dell'acquisto della loro proprieta' sui cespiti precedente  a  quella
del pignoramento, giusta allegata documentazione. 
  3) L'assenza di qualsivoglia debito verso il fallimento e verso  il
Consorzio I.R.E.C.; quindi, assoluta carenza di legittimazione attiva
della Curatela Fallimentare ed inammissibilita' dell'intervento nella
procedura; 
  Nel caso de quo, il debitore principale e' la Coop.  Residence,  il
debitore in via solidale, in quanto terzo datore di  ipoteca,  e'  il
Consorzio IREC,  contro  il  quale  e'  stata  avviata  la  procedura
espropriativa. Con contratto trascritto presso la  Conservatoria  dei
RR.II. il 9.10.1989, il Consorzio IREC  ha  assegnato  in  proprieta'
agli opponenti, soci della Cooperativa Residence, un immobile,  parte
del fabbricato ipotecato e ( solo poi) pignorato, con atto trascritto
in data 10.10.1989, dalla  Sez.  Autonoma  dell'Istituto  di  Credito
Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro. Nell'aprile del  1990,  i
soci hanno raggiunto l'accordo con la BNL, accollandosi  quota  parte
del mutuo originario. Lo schema e' completo : il bene e' uscito dalla
proprieta' e disponibilita' sia del consorzio che  della  cooperativa
ed il debito e' stato estinto. 
  4) Premesso quanto  precede,  si  osserva  anche  che  la  Curatela
intervenuta non ha mai dato prova,  e  mai  potra'  offrirla  perche'
inesistente, della propria legittimazione a sostituirsi al  creditore
istante, ovvero che i beni oggetto di pignoramento facciano parte del
compendio fallimentare. L'art. 107 L.F. comma 1, e' infatti norma  di
univoca interpretazione : "se prima della dichiarazione di fallimento
e' stata iniziata da un creditore  l'espropriazione  di  uno  o  piu'
immobili del fallito, il Curatore si sostituisce nella  procedura  al
creditore istante". E' pacifico che  la  sostituzione,  ex  lege  del
curatore al creditore procedente presuppone:  x)  la  pendenza  della
procedura espropriativa singolare su immobili, gia' avviata alla data
del fallimento ed ancora in corso; y) che tali immobili  appartengono
al fallito. 
  5) In via gradata ed in caso di superamento di  quanto  dedotto  al
capo  4)  che  precede,  si  eccepisce,  in  forza  della  preventiva
trascrizione degli atti di  assegnazione  degli  immobili  in  favore
degli odierni appellanti, la mancata notifica ai predetti del  titolo
esecutivo e del precetto che, a ragione dell'art. 2644  c.c.  e  art.
603 c.p.c. 
  6)  Come  anticipato,  le  stesse  eccezioni,  si  estendono  anche
all'intervento spiegato dal sig. Tedesco. 
  7) Con provvedimento del 23 gennaio 2018, previo parere  favorevole
del  P.M.  il  Presidente  dell'adito  Tribunale,  dott.  Scoppa,  ha
autorizzato la notifica del presente atto per pubblici proclami. 
  Tutto cio' premesso, gli istanti, C I T A N O: 1) la  Curatela  del
Fallimento   Consorzio   fra   Cooperative    Interventi    Regionali
nell'Edilizia, Coop.va-Irec, in persona del Curatore p.t., avv.  Luca
Gratteri, elettivamente domiciliato per la carica alla  Via  Vittorio
Veneto nr 119, 00187, Roma; 2) Tedesco Gianfranco residente alla  Via
S. D'Acquisto nr 15, 81100, Caserta; 3) Banca  Nazionale  del  Lavoro
S.p.A., in persona del legale rapp.te  p.t.,  con  sede  legale  alla
Viale Altiero Spinelli 30 -  00157,  Roma;  4)  Societa'  Cooperativa
Edilizia  Residence  srl  (societa'  cancellata  C.F.   80103410611),
litisconsorte necessario, a comparire innanzi al Tribunale  di  Santa
Maria C. V. per l'udienza che si terra' il giorno 20/09/2018  ore  di
rito con il prosieguo, con l'invito ai convenuti  a  costituirsi  nel
termine di venti giorni prima dell'udienza  indicata  e  nelle  forme
stabilite dall'art. 166 cpc e  a  comparire,  nell'udienza  indicata,
dinanzi  al  Giudice  designato  ai  sensi  dell'art.  168-bis,   con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti  termini  implica
le decadenze di cui agli artt.  38  e  167  c.p.c.,  per  ivi  sentir
accogliere le seguenti  CONCLUSIONI:  voglia  l'adito  Tribunale:  A)
accertare e dichiarare la  nullita',  inefficacia  ed  illegittimita'
degli  atti  di  precetto  e  di  pignoramento  stante   la   mancata
rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca relativa  al  contratto  di
mutuo per cui e' causa, con conseguente  declaratoria  di  estinzione
della garanzia  reale  e  della  carenza  di  diritto  del  creditore
ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 c.c.,  ad  esecuzione
forzata in danno del terzo acquirente  (non  obbligato  personalmente
nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli  di  garanzia;
per lo effetto, accertare  quanto  precede  anche  per  il  convenuto
Curatela Fallimentare IREC , intervenuto in surroga alla BNL.  B)  In
via gradata siano  comunque  accolte  integralmente  le  eccezioni  e
deduzioni formulate ai capi  2,3,4,5  e  6  della  premessa,  qui  da
ritenersi, per brevita', integralmente riportati  e  trascritti,  con
conseguente declaratoria di nullita' ed inefficacia  della  procedura
di espropriazione immobiliare rubricata al nr di RGE 383/89  e  degli
atti esecutivi relativi, accertando e dichiarando, altresi', che  ne'
il creditore procedente, ne' i creditori intervenuti,  hanno  diritto
di  procedere  all'esecuzione   forzata   sui   beni   sottoposti   a
pignoramento e di proprieta' degli istanti. C) Accertare e dichiarare
la piena proprieta' dei beni oggetto di  pignoramento  in  capo  agli
attori  in  virtu'  dei  descritti  e  prodotti  titoli  di  acquisto
opponibili a tutti i convenuti ed ai loro eventuali aventi causa . D)
Con condanna altresi' della  B.N.L.  S.p.a.  nonche'  del  fallimento
Consorzio  I.R.E.C.,  in  solido  o  alternativamente  tra  loro,  al
risarcimento dei danni per responsabilita' processuale aggravata  per
quanto dedotto in premessa. E) Con vittoria di spese  ed  onorari  di
giudizio  da  distrarre   in   favore   del   sottoscritto   avvocato
dichiaratosi anticipatario. 
  Santa Maria C. V. 25/01/2018 

                      avv. Vincenzo Pascarella 

 
TX18ABA920
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