TRIBUNALE DI MODENA

(GU Parte Seconda n.67 del 12-6-2018)

 
Notifica per pubblici proclami -  Ricorso  ex  art  414  c.p.c.  R.G.
                              1560/2017 
 

  Il sig. Liuzzi Domenico - c.f. LZZDNC70B18L049V -  rappresentato  e
difeso dall'avv. Michele Brunetti - c.f.  BRNMHL61M13E155L-  conviene
in giudizio il MIUR  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca,  dinanzi  al  suddetto  Tribunale  per  ivi   sentire
accogliere  le  seguenti  conclusioni:  1)  accertare  e   dichiarare
l'illegittimita' dell'assegnazione al ricorrente, con decorrenza  dal
01.09.2016, all'Ambito Territoriale  Emilia  Romagna  0010  e  presso
l'Istituto "G. Galilei" di Mirandola (MO); 2) dichiarare  il  diritto
del ricorrente ad essere  assegnato  con  decorrenza  dal  01.09.2016
all'Ambito Territoriale Puglia 0021 (Taranto) o, subordinatamente, ad
altro ambito e/o  scolastica  piu'  vicina  al  comune  di  residenza
(Taranto),  nel  rispetto  del   principio   di   scorrimento   della
graduatoria in relazione al punteggio, alle fasi della mobilita' e al
criterio di vicinorieta'; 3) per l'effetto, condannare  Il  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  in  persona  del
Ministro  pro-tempore,  ad  adottare  ogni  provvedimento   atto   ad
assegnare il ricorrente in organico di  diritto  ad  una  delle  sedi
dell'Ambito Territoriale Puglia 0021 o,  subordinatamente,  ad  altro
ambito e/o  sede  scolastica  piu'  vicina  al  comune  di  residenza
(Taranto)  ,  nel  rispetto  del  principio  di   scorrimento   della
graduatoria in relazione al punteggio, alle fasi della mobilita' e al
criterio di vicinorieta'; 4) condannare il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della   Ricerca,   in   persona   del   ministro
pro-tempore, al pagamento delle spese e  compensi  di  giudizio.  Con
memoria difensiva depositata in  cancelleria  in  data  06.04.208  si
costituiva il Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca il quale chiedeva in via preliminare: verificato  il  mancato
rispetto  delle  norme  sul  litisconsorzio  necessario,   dichiarare
improcedibile il  presente  ricorso  o  ordinare  l'integrazione  del
contraddittorio; nel  merito:  dichiarare  inammissibile  e  comunque
rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in quanto infondata in
fatto e in diritto con vittoria di spese diritti ed onorari. 
  All'udienza del 17.04.2018 il Tribunale  di  Modena  disponeva  con
ordinanza l'integrazione del  contradditorio.  Parte  ricorrente,  su
autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena provvede in tal
senso. 
  Taranto 06.06.2018 

                        avv. Michele Brunetti 

 
TX18ABA6436
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.