CARIGE COVERED BOND 2 S.R.L.

Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della
Banca Carige S.p.A. ed appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto
all'Albo Gruppi Bancari n. 6175-4

Sede legale: via Cassa di Risparmio n. 15, 16123 Genova (GE), Italia
Registro delle imprese: Genova n. 02074520996
Codice Fiscale: 02074520996
Partita IVA: 02074520996

(GU Parte Seconda n.108 del 15-9-2018)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999,  n.
130 (la Legge 130), dell'articolo 58 del decreto  legislativo  del  1
settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e degli articoli  13  e  14
      del Regolamento UE n. 679/2016 (il "Regolamento Privacy") 
 

  Nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di  programma  ai  sensi  della  legge  n. 130,
Carige Covered Bond 2 S.r.l. («Carige Covered Bond  2»)  ha  concluso
con Banca Carige S.p.A.  («Banca  Carige»),  Cassa  di  Risparmio  di
Savona S.p.A.  («Carisa»),  Cassa  di  Risparmio  di  Carrara  S.p.A.
(«CRC»), Banca del Monte di  Lucca  S.p.A.  («BML»)  e  Banca  Carige
Italia  S.p.A.  («Carige  Italia»)  (i  «Cedenti»)  un  contratto  di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli  4  e  7-bis  della
legge n. 130 e dell'art. 58  del  testo  unico  bancario,  datato  14
febbraio 2012 e successivamente modificato in data 7 giugno 2012 e 23
gennaio 2013 (il «Contratto di cessione»). 
  In virtu' del contratto di cessione, i  cedenti  hanno  ceduto  e/o
cederanno, e Carige Covered Bond 2 ha acquistato e dovra'  acquistare
dai cedenti, periodicamente e pro soluto,  secondo  un  programma  di
cessioni  da  effettuarsi  ai  termini   ed   alle   condizioni   ivi
specificate, ogni e qualsiasi credito (i «Crediti») derivante da  (i)
mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b)  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 310 del 14 dicembre 2006  (il  «decreto  MEF»)  (i  «Mutui
ipotecari»),  (ii)  contratti  di  finanziamento  stipulati   con   o
garantiti, e titoli emessi o garantiti, dagli enti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) del  decreto  MEF  (rispettivamente,  i  «Crediti
pubblici» o i  «Titoli  pubblici»  e,  collettivamente,  gli  «Attivi
pubblici») e (iii) titoli aventi le caratteristiche di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera d) del decreto MEF (i «Titoli ABS»). 
  In base a quanto disposto nel contratto di cessione, Carige Covered
Bond 2 ha acquistato pro soluto dai cedenti (ad esclusione  di  Banca
Carige Italia S.p.A.) un primo portafoglio di crediti, derivanti  dai
mutui ipotecari e il relativo avviso di cessione e' stato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 20 del
16 febbraio 2012. 
  Carige Covered  Bond  2,  nell'ambito  del  programma,  ha  inoltre
acquistato dai cedenti ulteriori portafogli di crediti  derivanti  da
mutui ipotecari in data 11 giugno 2012, 18 febbraio 2013, 25 febbraio
2013, 27 maggio 2013, 23 dicembre 2013, 20 febbraio 2017,  12  giugno
2017, 16 ottobre 2017 e  16  aprile  2018  e  i  relativi  avvisi  di
cessione  sono  stati  rispettivamente  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana Parte  II n.  72  del  21  giugno
2012, n. 27 del 5 marzo 2013, n. 36 del 26 marzo 2013, n.  66  del  6
giugno 2013, n. 11 del 25 gennaio 2014, n. 23 del 23  febbraio  2017,
n. 72 del 20 giugno 2017, n. 123 del 19 ottobre 2017 e n. 60  del  24
maggio 2018. 
  Si segnala inoltre che: 
    con atto del 16 novembre 2015, CARISA e CRC sono state  fuse  per
incorporazione nella Banca Carige con efficacia  rispettivamente  dal
23 novembre 2015 e dal 14 dicembre 2015; 
    con atto del 12 dicembre 2016, Carige Italia e'  stata  fusa  per
incorporazione nella Banca Carige con efficacia dal 19 dicembre 2016. 
  Si comunica infine che  Carige  Covered  Bond  2,  nell'ambito  del
programma, in data 10 settembre 2018, ha  acquistato  pro  soluto  da
Banca Carige un ulteriore portafoglio di crediti derivanti  da  mutui
ipotecari che alla data del 31 luglio 2018  rispettavano  i  seguenti
criteri: 
 
                          Criteri generali 
 
    (1) che sono mutui ipotecari, rispetto ai  quali,  alla  relativa
data di  cessione,  l'importo  dei  crediti  in  essere,  sommato  al
capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti con ipoteca di
grado economico superiore gravanti sullo stesso immobile, non  supera
l'80%, per i mutui ipotecari residenziali, o  il  60%,  per  i  mutui
ipotecari commerciali, a seconda dei casi, del valore  dell'immobile,
in conformita' con quanto previsto dal decreto MEF; 
    (2) che non prevedono al momento dell'erogazione alcun  premio  o
altro beneficio in relazione al  capitale  o  agli  interessi  (mutui
agevolati); 
    (3)  che  non  sono  stati  concessi  ad  enti   pubblici,   enti
ecclesiastici o consorzi pubblici; 
    (4) che non sono crediti al consumo; 
    (5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45
del testo unico bancario; 
    (6) che sono garantiti da ipoteca costituita sui  beni  immobili,
in conformita' con le leggi ed i regolamenti applicabili,  e  situati
in Italia; 
    (7) che sono stati concessi da (i) Banca Carige o da altre banche
appartenenti al Gruppo Banca Carige o (ii) da altre  banche  che  non
fanno parte del Gruppo  Carige  i  cui  mutui  ipotecari  sono  stati
acquistati da Banca Carige o da altre banche appartenenti  al  Gruppo
Banca Carige  direttamente  ovvero  attraverso  l'acquisizione  delle
relative filiali; 
    (8) il  pagamento  dei  quali  e'  garantito  da  (i)  un'ipoteca
volontaria di primo grado legale, ovvero  (ii)  un'ipoteca  di  primo
grado economico, vale a dire un'ipoteca di secondo grado legale o  di
grado  legale  successivo,  rispetto  alla  quale  (A)  il   mutuante
garantito dall'ipoteca o dalle ipoteche di grado legale piu'  elevato
e' Banca Carige o altre banche appartenenti al Gruppo Banca Carige  e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado
legale piu' elevato rispetto alle ipoteche  di  secondo  grado  o  di
grado legale successivo sono state interamente  adempiute  o  (B)  le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale  piu'  elevato
siano state  interamente  adempiute  e  il  relativo  mutuante  abbia
formalmente acconsentito alla cancellazione delle ipoteche  di  grado
legale piu' elevato o (C) il mutuante garantito dall'ipoteca di grado
legale piu' elevato e' Banca Carige o altre  banche  appartenenti  al
Gruppo Banca Carige, in cui i crediti  garantiti  dalle  ipoteche  di
grado legale piu' elevato rispetto alle ipoteche di secondo  grado  o
di grado successivo sono state gia' ceduti o vengono  contestualmente
ceduti  al  cessionario  e  che  presentano   un   capitale   residuo
complessivo che non supera l'80%, per i mutui ipotecari residenziali,
o il 60%, per i mutui ipotecari commerciali del valore dell'immobile; 
    (9) rispetto ai quali si e' verificato  il  consolidamento  della
relativa ipoteca e la  stessa  non  puo'  essere  revocata  ai  sensi
dell'art. 67 della legge fallimentare, e  se  applicabile,  dell'art.
39, comma 4, del testo unico bancario; 
    (10) che sono stati completamente erogati e in relazione ai quali
non sussiste alcun obbligo ne' possibilita' di  effettuare  ulteriori
erogazioni; 
    (11) in relazione ai quali, prima della cessione dei crediti, sia
stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale (mutui  che  non
sono in fase di pre-ammortamento); 
    (12) in  relazione  ai  quali  al  momento  della  cessione,  non
sussista alcuna rata insoluta da un periodo di tempo  superiore  a 30
giorni a decorrere dalla scadenza prevista e rispetto ai  quali  ogni
altra precedente rata scaduta prima della cessione e' stata pagata; 
    (13) che sono regolati dalla legge italiana; 
    (14) che non sono stati erogati a beneficio di persone  che  alla
data di concessione del finanziamento avevano un rapporto di  impiego
con una banca appartenente al Gruppo Banca Carige; 
    (15) che sono denominati in Euro (o erogati in diversa  valuta  e
convertiti in Euro); 
    (16) rispetto ai quali a nessuno dei relativi beneficiari  o  dei
debitori e' stato  notificato  un  atto  di  precetto  o  un  decreto
ingiuntivo da parte di Banca Carige e nessuno dei beneficiari  e  dei
debitori ha concluso una transazione stragiudiziale a seguito  di  un
mancato pagamento; 
    (17) che hanno un SAE inferiore a 700; 
    (18) che non sono mutui frazionati (a meno  che  non  siano  gia'
stati accollati). 
 
                          Criteri specifici 
 
    (1) sono mutui ipotecari commerciali  erogati  o  rinegoziati  da
Banca Carige S.p.A. (anche quale incorporante di Cassa  di  Risparmio
di Carrara S.p.A., Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. e Banca Carige
Italia S.p.A.) entro la data del 30 marzo 2018; 
    (2) l'ultima rata prevista dal piano di  ammortamento  dei  mutui
erogati  o  rinegoziati  da  Banca   Carige   S.p.A.   (anche   quale
incorporante di Cassa  di  Risparmio  di  Carrara  S.p.A.,  Cassa  di
Risparmio di Savona S.p.A. e Banca Carige Italia S.p.A.) cade in data
30 giugno 2019 o in data successiva; 
    (3) sono mutui che hanno un piano di ammortamento alla francese e
non hanno un piano di ammortamento a rata variabile con  progressione
geometrica; 
    (4) sono mutui che  non  fruiscono  delle  agevolazioni  previste
dagli accordi sottoscritti in data 3 agosto 2009 (avviso comune) e in
data 16  febbraio  2011  tra  Associazione  Bancaria  Italiana  e  le
associazioni  dei  rappresentanti   delle   imprese   in   forza   di
provvedimenti   legislativi   e/o   governativi   ne'   di   analoghe
agevolazioni accordate a seguito di specifiche iniziative governative
e/o commerciali della Banca; 
    (5) il mutuatario non ha un rapporto di impiego  con  alcuno  dei
cedenti; 
    (6) il debito residuo, alla data di cessione, non e' superiore  a
Euro 5 milioni. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti  a  Carige  Covered  Bond  2,  senza  bisogno  di   alcuna
formalita' o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4
della legge n. 130 e dell'art. 58 del testo unico bancario, tutti gli
altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale  o
personale, trasferibile  per  effetto  della  cessione  dei  crediti,
comprese le garanzie derivanti da  qualsiasi  negozio  con  causa  di
garanzia, rilasciate o  comunque  formatesi  in  relazione  ai  mutui
ipotecari o ai rispettivi crediti. 
  Carige Covered Bond 2 ha conferito incarico ai  cedenti,  ai  sensi
della legge n. 130, affinche' in nome e per conto di  Carige  Covered
Bond 2, in qualita' di  soggetti  incaricati  della  riscossione  dei
crediti ceduti, procedano all'incasso delle somme dovute. Per effetto
di quanto precede, i debitori ceduti  (i  «Debitori  ceduti»)  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai  crediti  e  diritti  ceduti
nelle forme nelle quali  il  pagamento  di  tali  somme  era  a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a: Banca Carige S.p.A., via Cassa di Risparmio n.  15  -
16123 Genova. 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento privacy. 
  La cessione dei crediti da parte di cedenti a Carige Covered Bond 2
ai sensi e per  gli  effetti  del  suddetto  contratto  di  cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento a
Carige Covered  Bond  2  dei  dati  personali  (i  «Dati  personali»)
relativi ai debitori ceduti ed ai  rispettivi  garanti  contenuti  in
documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. 
  Carige Covered Bond 2  e'  dunque  tenuta  a  fornire  ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro  successori  ed  aventi  causa
l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del  regolamento  privacy.
Carige Covered Bond 2  assolve  tale  obbligo  mediante  la  presente
pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche  ai
sensi dell'art.  14,  comma  5,  lettera  b),  secondo  periodo,  del
regolamento privacy. 
  Carige Covered Bond 2 trattera' i dati  personali  cosi'  acquisiti
nel rispetto del regolamento privacy. In particolare, Carige  Covered
Bond 2 trattera' i  dati  personali  dell'interessato  per  finalita'
connesse e strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  crediti,
finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti  e
dalla normativa comunitaria  nonche'  da  disposizioni  impartite  da
autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di  vigilanza  e
controllo, finalita'  connesse  alla  gestione  ed  al  recupero  del
credito e per finalita'  connesse  all'effettuazione  di  servizi  di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi  su  base  aggregata
dei crediti oggetto della cessione  e  taluni  servizi  di  carattere
amministrativo fra i quali la tenuta  della  documentazione  relativa
all'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie  garantite  e
della documentazione societaria. 
  Il trattamento dei dati personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei dati personali. 
  Resta inteso che non verranno  trattate  categorie  particolari  di
dati personali di  cui  all'art.  9  del  regolamento  privacy.  Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato  di  salute,
alle  opinioni  politiche,  all'adesione   ai   sindacati   ed   alle
convinzioni religiose dei debitori ceduti. 
  I  dati  personali  dei  debitori  ceduti  verranno  comunicati  ai
destinatari   della   comunicazione   strettamente   collegati   alle
sopraindicate  finalita'  del  trattamento  e,  in   particolare,   a
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate  e
societa' collegate, societa' di recupero crediti,  ecc.  Pertanto  le
persone fisiche appartenenti a tali associazioni,  societa'  e  studi
professionali potranno venire a  conoscenza  dei  dati  personali  in
qualita' di incaricati del trattamento e  nell'ambito  e  nei  limiti
delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati
i  dati  personali  tratteranno  questi  in  qualita'  di   «titolari
autonomi». 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i dati  personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione europea. In ogni caso, i dati  personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  I  dati  personali   saranno   conservati   solo   per   il   tempo
ragionevolmente necessario ai fini  di  cui  sopra  o  per  il  tempo
previsto dalla legge o necessario per  la  risoluzione  di  possibili
pretese o controversie. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  dati  personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso Banca Carige. 
  Titolare del trattamento dei dati personali e' Carige Covered  Bond
2 S.r.l., con sede in Genova, via Cassa di Risparmio n. 15. 
  Responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento ai
crediti ceduti da essa ceduti  e'  Banca  Carige  S.p.A.,  una  banca
costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni,
con sede legale in via Cassa  di  Risparmio  n.  15  -  16123  Genova
(Italia), codice fiscale, numero di  iscrizione  presso  il  registro
delle imprese di Genova e partita  I.V.A.  n.  03285880104,  iscritta
all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi  dell'art.
13 del testo unico bancario al n. 6175 e capogruppo del Gruppo  Banca
Carige. 
  Si informa, infine,  che  il  regolamento  privacy  attribuisce  ai
debitori ceduti specifici diritti. In  particolare  ciascun  debitore
ceduto ha il diritto di accesso ai dati personali ai sensi  dell'art.
15 del regolamento privacy. Ciascun interessato ha, inoltre,  diritto
di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'art.  21  del
regolamento  privacy,  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo
riguardano ancorche' pertinenti allo scopo della  raccolta.  Inoltre,
ove applicabili, ciascun interessato  potra'  altresi'  esercitare  i
diritti di cui agli articoli 15 - 22 del regolamento privacy, tra cui
in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione del trattamento,  diritto  alla  portabilita'  dei  dati,
nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante  per  la
protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla
presente informativa. 
  Banca Carige ha nominato il responsabile alla protezione dei  dati,
ai sensi dell'art.  37  del  regolamento  privacy,  contattabile  per
questioni inerenti  l'esercizio  dei  diritti  degli  interessati  ai
seguenti recapiti: via Cassa  di  Risparmio  n.  15  -  16123  Genova
(Italia), o alla casella di posta elettronica dpo@carige.it 
 
    Genova, 12 settembre 2018 

            Carige Covered Bond 2 S.r.l. - Il presidente 
                       dott. Federico Illuzzi 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.