TRIBUNALE DI TERNI

(GU Parte Seconda n.150 del 29-12-2018)

 
    Notifica per pubblici proclami - Ricorso art. 702 bis C.P.C. 
 

  Ricorso ex  art.  702-bis  del  codice  di  procedura  civile,  per
Barcherini Anna Rosa (codice  fiscale  BRCNRS50L46G432Q),  Barcherini
Augusta (codice fiscale BRCGST45M51G432P), e Barcherini Aldo  (codice
fiscale BRCLDA62B03G432J), quali eredi  di  Barbaccia  Paolina  (c.f.
BRBPLN27B54G432U)  elettivamente  domiciliati  in  Amelia  (TR),  via
Bardonecchia n. 27, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sinatra (c.f.
SNTGPP74M23L117K -  P.E.C.:  giuseppe.sinatra@ordineavvocatiterni.it)
che li rappresenta e difende, unitamente e  disgiuntamente  dall'avv.
Beatrice    Bernardini    (c.f.    BRNBRC81E56L117W     -     P.E.C.:
beatrice.bernardini@ordineavvocatiterni.it). 
 
                              In fatto 
 
  Gli  attori  sono  titolari,  ciascuno  per  la  quota  di  4/18  e
complessivamente  per  12/18,  del  diritto  di  proprieta'  relativo
all'immobile sito in Penna in Teverina (TR), via Borgo  Garibaldi  n.
23, distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, part.
255, sub. 2 (doc. 1), loro pervenuto per successione  della  di  loro
madre Barbaccia Paolina (doc. 2). 
  Con atto a rogito notaio Angelo Alcini di Amelia (doc.  3)  dell'11
dicembre 1965 i signori Paoluzzi Roberto,  in  proprio  ed  in  nome,
conto ed interesse di Paoluzzi Federico, Paoluzzi Ferruccio, Paoluzzi
Lino e Paoluzzi Anna, Pantaleoni Ada, Paoluzzi Ugo  e  Sabina,  hanno
venduto  alla  sig.ra   Barbaccia   «i   diritti   di   comproprieta'
corrispondenti  a  4/6  (quattro  sesti)  dell'intero»  in  relazione
all'immobile sopra citato, allora costituito  da  un  «fabbricato  di
vecchia costruzione... di piani 2 e vani 4». 
  Conseguentemente, Barbaccia Paolina si e' insediata  nell'immobile,
risiedendovi assieme a Paoluzzi Lina. 
  Nell'anno 1972, «contratto per la cessione di  diritti  immobiliari
in cambio di assistenza in favore di Paoluzzi Lina» del  16  dicembre
1972 (doc. 4),  la  medesima  Paoluzzi  Lina  nonche'  Paoluzzi  Ugo,
Paoluzzi Roberto, Paoluzzi Federico, Paoluzzi  Lino,  Paoluzzi  Anna,
Pantaleoni Ada, Paoluzzi  Emilio,  Paoluzzi  Alessandro  (o  Sandro),
Paoluzzi Giovanna e Traditi Pellegra (o Pellegrina), hanno ceduto «in
favore della sig.ra Barbaccia Paolina...  tutti  i  loro  diritti  di
proprieta' o di usufrutto, corrispondenti» ai residui 2/6 non  ancora
spettanti alla dante causa degli attori. 
  Tale cessione venne effettuata senza il pagamento di  alcuna  somma
di denaro, atteso  che,  quale  corrispettivo,  contestualmente  alla
firma di detto contratto Barbaccia Paolina assunse, verso i  cedenti,
l'impegno  a  prestare  «tutta  la  necessaria  assistenza  morale  e
materiale in favore della citata sig.ra Paoluzzi Lina, finche' questa
vivra'». 
  Malgrado, ottemperando all'impegno assunto,  Barbaccia  Paolina  si
sia presa cura della persona di Paoluzzi Lina sino al  decesso  della
stessa avvenuto il 19 gennaio 1982 (doc. 5), alla  scrittura  privata
redatta il 16 dicembre 1972 non  fece  mai  seguito  la  stipula  del
necessario atto pubblico volta a formalizzare a tutti gli effetti  di
legge, anche nei confronti dei terzi, la  cessione  in  favore  della
Barcaccia  della  residua  quota   di   proprieta',   pari   a   2/6,
dell'immobile. 
  Trasferitasi presso l'abitazione gia' nel 1965,  Barbaccia  Paolina
vi continuo' a vivere assieme a Paoluzzi Lina sino al  decesso  della
stessa (gennaio del 1982). 
  Successivamente alla dipartita di Paoluzzi Lina,  poi,  come  anche
attestato dal geom. Paolo Gualtieri nella  propria  relazione  del  3
luglio 2013 (doc. 6), la Barbaccia,  per  tutta  la  propria  residua
esistenza, continuo' a  vivere  nell'immobile,  facendosi  carico  di
tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione dello stesso, cosi'
come del pagamento di ogni relativa  utenza,  senza  che  mai  alcuna
contestazione riguardo al proprio possesso ad opera  degli  eredi  di
Paoluzzi  Lina  e/o  di  Paoluzzi  Alessandro,  ne'   da   parte   di
qualsivoglia altro soggetto. 
  Al decesso della  Barbaccia,  poi,  il  possesso  dell'immobile  e'
continuato in capo agli eredi del de cuius,  ossia  in  favore  degli
attori, egualmente senza alcuna contestazione. Quindi, per gli attori
si rende  necessario  sentir  accertare  e  dichiarare  l'intervenuto
acquisto, nella misura di 2/18 per ciascuno degli odierni  istanti  e
cosi',  nel  complesso,  per  6/18,   dei   diritti   di   proprieta'
dell'immobile sito in Penna in Teverina (TR), via Borgo Garibaldi  n.
23, distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, part.
255, sub. 2. 
 
                             In diritto 
 
A) Intervenuto  acquisto  della  proprieta'  da  parte  di  Barbaccia
  Paolina e, quindi, dei di lei eredi. 
  La scrittura privata del  16  dicembre  1972  costituisce  atto  di
cessione di diritti valido ed efficace tra le parti. 
  Deve  ritenersi  che,  quello  intercorso  tra  le  parti,  sia  un
contratto con effetti reali, in relazione  al  quale  il  diritto  di
proprieta' (o altro diritto) si trasmette e si acquista  per  effetto
del consenso delle parti legittimamente manifestato. 
  Detta norma introduce nel nostro  ordinamento  il  c.d.  «principio
consensualistico», in virtu' del quale il trasferimento  del  diritto
si produce  per  effetto  del  solo  consenso,  a  prescindere  dalla
costituzione di un qualche rapporto obbligatorio. 
  Ne deriva che gia' con detta scrittura la quota  di  proprieta'  de
qua si e' validamente trasferita dagli allora intestatari di quei 2/6
a Barbaccia Paolina. 
  Peraltro, anche qualora dovesse ritenersi che quella intercorsa sia
una cessione sottoposta a condizione  sospensiva,  detta  condizione,
consistente nell'assistenza da prestare in favore di  Paoluzzi  Lina,
si e' avverata, atteso  che  Barbaccia  Paolina  continuo'  a  vivere
assieme alla predetta propria assistita sino al decesso della  stessa
(avvenuto nel gennaio del 1982). 
  In ragione di cio', l'adita giustizia dovra', dichiarare l'avvenuto
acquisto da parte di Barbaccia Paolina - ed ora dei di  lei  eredi  -
nella misura di 2/18 per ciascuno e cosi', in totale, per  6/18,  dei
diritti di proprieta' dell'immobile sito in Penna in  Teverina  (TR),
via Borgo G. Garibaldi n. 23, distinto al Catasto fabbricati di detto
comune al foglio 5, part. 255, sub. 2. 
B) In ogni caso: intervenuto acquisto della proprieta' da parte degli
  attori. 
  Peraltro, gli attori, eredi di Barbaccia  Paolina,  hanno  comunque
usucapito i diritti reali immobiliari come sopra individuati. 
  Infatti, Barbaccia Paolina, gia' dal 1972 ebbe un rapporto di fatto
con  la  cosa  manifestazione  del  dominio   esclusivo   sulla   res
incompatibile con il possesso altrui, avendo utilizzato, amministrato
e curato la manutenzione del bene in via esclusiva. 
  Del resto, se e' vero che, per la giurisprudenza,  affinche'  possa
ritenersi un possesso ad usucapionem da parte di  un  comproprietario
occorrono  atti  tali  da  manifestare  inequivocabilmente   l'animus
escludendi a carico degli altri comunisti  ed  in  modo  che  risulti
inequivocabile  la  volonta'  di  possedere  uti  dominus,  dovendosi
ritenere necessario  un  mutamento  del  titolo  del  possesso,  tali
circostanze  appaiono  sussistenti,  soprattutto  in  ragione   della
cessione di diritti del 1972, da parte di tutti coloro che  vantavano
diritti sulla residua quota di  proprieta'  di  2/6,  dimostrando  di
considerare Barbaccia Paolina proprietaria esclusiva dell'immobile di
via Garibaldi n. 23. 
C) Legittimazione passiva in ordine alla domanda ivi proposta. 
  In  ordine  alla  legittimazione  passiva  rispetto  alle   domande
proposte, rispetto a quella principale legittimati passivi  sarebbero
Paoluzzi Ugo, Paoluzzi Roberto,  Paoluzzi  Federico,  Paoluzzi  Lino,
Paoluzzi Anna, Pantaleoni Ada, Paoluzzi Emilio,  Paoluzzi  Alessandro
(o Sandro), Paoluzzi Giovanna  e  Traditi  Pellegra  (o  Pellegrina),
ossia coloro con cui la Barbaccia stipulo' l'atto di cessione. 
  Di tali cedenti, pero': 
    Pantaleoni Ada, Paoluzzi Lina, Paoluzzi  Ugo,  Paoluzzi  Roberto,
Traditi  Pellegra,  Paoluzzi  Federico,  Paoluzzi  Emilio,   Paoluzzi
Alessandro e Paoluzzi Giovanna sono deceduti (doc. 10) e  non  si  ha
notizia alcuna in merito ai di loro eredi; 
    gli unici soggetti legittimati  passivi  in  base  alla  predetta
scrittura che risultano essere ancora viventi sono  Paoluzzi  Anna  e
Paoluzzi Lino, entrambi residenti in Roma (doc. 11). 
  Anche   rispetto   alla   domanda   subordinata   le    difficolta'
nell'individuazione dei destinatari sono analoghe. 
  Infatti, il bene oggetto di  causa  risulta  intestato  a  ciascuno
degli attori per la quota di 4/18, mentre i  residui  6/18  risultano
intestati quanto alla meta' (3/18) a  Paoluzzi  Lina  e  quanto  agli
altri 3/18  a  Paoluzzi  Alessandro  (deceduto  ed  i  cui  eredi  si
ignorano). 
  Come in atti documentato (doc. 5), Paoluzzi  Lina  e'  deceduta  in
Penna in Teverina il 19 gennaio 1982 e non si hanno notizie in merito
ad eventuali eredi, che non risultano essersi  attivati  al  fine  di
accettare formalmente l'eredita' relitta Paoluzzi, con la conseguenza
che potrebbe  anche  arrivarsi  a  ritenere  che  l'eredita'  si  sia
devoluta allo Stato. 
  Dell'altro legittimato passivo - ossia di Paoluzzi Alessandro - non
risulta traccia ne' presso il Comune di Penna in  Teverina  (doc.  7)
ne' a Roma (doc. 8), luogo in cui il convenuto risulta essere nato  e
dove, nella scrittura di cui al doc. 4) di parte  attrice,  dichiaro'
di essere domiciliato. 
  Pertanto, si rende necessario procedere alla notifica del  presente
e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza mediante i  pubblici
proclami. 
  In ragione  di  quanto  sopra,  Barcherini  Anna  Rosa,  Barcherini
Augusta e Barcherini Aldo, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.
702-bis c.p.c. 
  Ricorrono al Tribunale di Terni perche' questi voglia accogliere le
seguenti conclusioni: 
    «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione  ed
istanza, anche riconvenzionale ed istruttoria, disattesa: 
    nel merito: accertare e  dichiarare  l'acquisto  da  parte  degli
istanti Barcherini Anna Rosa, Barcherini Augusta  e  Barcherini  Aldo
e/o, prima di essi,  da  parte  della  loro  dante  causa,  Barbaccia
Paolina, nella misura di 2/18 per ciascuno degli attori e  cosi',  in
totale, per 6/18, dei diritti di  proprieta'  dell'immobile  sito  in
Penna in Teverina (TR), via Borgo G. Garibaldi  n.  23,  distinto  al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, part. 255, sub. 2. 
  Con vittoria di anticipazioni e  compensi  professionali  solo  nei
confronti dei convenuti che dovessero opporsi alla presente domanda, 
    in via istruttoria: laddove ritenuto necessario, ammettere  prova
per testi. 
    II) ammettere i ricorrenti  all'escussione  a  prova  diretta  di
testi richiesti ed ammessi ad istanza delle controparti; 
    III) ammettere i ricorrenti all'escussione a prova contraria, sui
capitoli ammessi ad istanza delle controparti,  dei  testi  di  parte
attrice. 
  Con ogni piu' ampia riserva istruttoria nei limiti di legge». 
  Per l'effetto, i  ricorrenti  invitano  Paoluzzi  Alessandro  (c.f.
PLZLSN37B28H501Y) nato a Roma il  28  febbraio  1937,  di  residenza,
domicilio e dimora sconosciuti nonche' gli  eredi  di  Paoluzzi  Lina
(c.f. ...), nata il 18 marzo 1898 a Penna in  Teverina  (TR)  ed  ivi
deceduta il 19 gennaio 1982, a costituirsi nel termine di  non  oltre
dieci giorni  prima  dell'udienza  che  verra'  fissata  dal  giudice
designato a sensi dell'art. 702-bis, 3° comma del codice di procedura
civile e a comparire in tale udienza dinnanzi  allo  stesso  giudice,
con l'avvertimento che la costituzione oltre detto termine implica le
decadenze di cui all'art. 38 e 167 del  codice  di  procedura  civile
dalle domande riconvenzionali e  dalle  eccezioni  processuali  e  di
merito che non siano rilevabili d'ufficio di cui agli articoli 167  e
702-bis, 4° comma, codice di procedura civile, nonche'  quelle  della
chiamata in causa di terzo di cui all'art. 702-bis, 5° comma,  codice
di procedura civile, con l'ulteriore avviso che non costituendosi  la
causa verra' proseguita in loro legittima declaranda contumacia. 
  Ai fini della normativa sul contributo unificato, il  valore  della
presente domanda e'  di  €  10.742,00  (e  comunque  inferiore  ad  €
26.000,00). 
    Amelia, 13 luglio 2018 

                        avv. Giuseppe Sinatra 
                      avv. Beatrice Bernardini 

 
TU18ABA13029
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