CORTE DI APPELLO DI ROMA

(GU Parte Seconda n.37 del 28-3-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto  di  integrazione  del
         contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - R.G. 4450/2023 
 

  Con decreto di accoglimento n. cron. 2198/2024 del 12 marzo 2024 la
Coordinatrice della Corte di Appello di  Roma,  Sez.  VI  Civile,  ha
autorizzato  la  notifica  per   pubblici   proclami   dell'atto   di
integrazione  del  contraddittorio  ex  art.  331  c.p.c.   con   cui
l'appellante   Hansard   Europe    Designated    Activity    Company,
rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Francesca Rolla (C.F.
RLLFNC65H49F205F), Andrea Atteritano (C.F. TTRNDR78D21H919G) e Silvia
Lolli (C.F. LLLSLV70T51A944C), con domicilio eletto  presso  il  loro
Studio in Roma, Via Marche 1-3, cita: 
  - i soci succeduti a IFB Italy S.r.l. (gia' in Liquidazione e  oggi
cancellata) - avente ultima sede legale in Bergamo (BG), Via Casalino
13,  24121  (C.F.  e  P.  IVA  06565060966)  -   al   momento   della
cancellazione dal Registro delle Imprese iscritta il 16 agosto  2023,
ovvero gli eventuali aventi causa di questi all'esito dell'estinzione
di tali soci; 
  a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Roma, Sez. VI  Civile,
Cons. Istr. Dott. Luca Ponzillo, all'udienza del 26 giugno 2024,  ore
11.00, con invito a costituirsi nel procedimento R.G.  n.  4450/2023,
nei modi e nel termine di almeno  20  giorni  prima  dell'udienza  su
indicata o di quella fissata a  norma  dell'art.  349-bis,  comma  2,
c.p.c., nelle forme di cui all'art.  343  c.p.c.,  e  con  l'espresso
avvertimento  che  la  costituzione   oltre   il   suddetto   termine
implichera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. nonche' la
decadenza dalla facolta' di proporre appello incidentale ex art.  343
c.p.c. e quella di cui all'art. 346 c.p.c.,  che  la  difesa  tecnica
mediante avvocato e' obbligatoria  in  tutti  i  giudizi  davanti  al
Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c.  e
da leggi speciali e che la  parte,  sussistendone  i  presupposti  di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato e che, in mancanza di costituzione, si procedera' in loro
dichiarata  contumacia,  per  ivi  sentire  accogliere  le   seguenti
conclusioni: "Piaccia a codesta Ecc.ma Corte  di  Appello,  disattesa
ogni  contraria  deduzione,  domanda  e  istanza,   in   accoglimento
dell'appello proposto da Hansard, in  via  preliminare  e  cautelare,
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o  dell'esecuzione
della sentenza n. 1366/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata  il
5 luglio 2023, all'esito del giudizio distinto al n. R.G.  7778/2018,
e notificata il 7 luglio 2023, ricorrendone i presupposti  di  legge;
in via principale e nel  merito,  in  accoglimento  dell'appello  qui
proposto  e  nei  limiti  dei  motivi  indicati  nel  presente  atto,
annullare/riformare  la  sentenza  n.  1366/2023  del  Tribunale   di
Velletri,  pubblicata  il  5  luglio  2023,  all'esito  del  giudizio
distinto al n. R.G. 7778/2018, e notificata il 7 luglio 2023  e,  per
l'effetto, rigettare le  domande  avversarie  in  accoglimento  delle
conclusioni precisate nel primo grado di giudizio". 
  Si  avvisa  altresi'  che  copia  dell'atto  di  integrazione   del
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. sara' depositata  presso  la  Casa
Comunale di Roma. 
  Roma, 19 marzo 2024 

                       avv. Andrea Atteritano 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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