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Fusione transfrontaliera semplificata di Pai Partners S.r.l. in Pai S.a.s. ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo Italiano n. 108/2008 I. Le societa' I.1. Societa' incorporante: La societa' incorporante e' una societa' per azioni semplificata francese (societe' par actions simplifiee), a socio unico, denominata PAI SAS, con un capitale sociale di 5.660.000,00 euro, con sede legale in 23, rue de la Paix, 75002 Parigi, Francia, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi con il numero 904 479 649 R.C.S. Parigi. I.2. La societa' risultante dalla fusione: La societa' risultante dalla fusione e' una societa' italiana, denominata PAI PARTNERS S.R.L., con un capitale sociale di 35.000,00 euro, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 4, 20123 Milano, Italia, Codice Fiscale e iscritta al numero 03427950963 presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi (R.E.A. MI-1674604). II. Diritti dei creditori II.1. Creditori dell'incorporante: I creditori della societa' risultante dalla fusione, i cui debiti siano sorti prima della pubblicazione dell'avviso di fusione nel Bollettino ufficiale degli annunci civili e commerciali (BODACC), possono presentare opposizione alla fusione, per ottenere il pagamento o la garanzia dei loro debiti ("delai d'opposition des creanciers"), entro 30 giorni da tale pubblicazione, ai sensi degli articoli L. 236-14 e R. 236-8 del Code de commerce francese. II.2. Creditori della societa' risultante dalla fusione: I creditori della societa' risultante dalla fusione, i cui debiti siano sorti prima della pubblicazione del progetto di fusione presso i Registri delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, possono presentare opposizione alla fusione entro 60 giorni dalla pubblicazione, nello stesso Registro delle Imprese, dell'approvazione della fusione da parte del socio unico, ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile. Tuttavia, tali creditori potrebbero non godere del suddetto diritto di opposizione se una societa' di revisione, precedentemente nominata dalla societa' risultante dalla fusione, avra' attestato che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione non rende necessaria la costituzione di garanzie per tali creditori, ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile. III. Diritti degli azionisti di minoranza: La fusione non interessa alcun azionista, in quanto la societa' incorporante possiede il 100% del capitale sociale della societa' risultante dalla fusione. Pertanto, nella presente comunicazione non e' necessario evidenziare alcun diritto degli azionisti. IV. Informazioni relative alla fusione: Ogni altra informazione relativa alla fusione e' disponibile gratuitamente presso la sede legale dell'incorporante e dell'incorporata, oppure su richiesta inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: paipartners@legalmail.it. Milano - Parigi, 3 aprile 2024 Pai S.a.s. Frederic Stevenin Pai Partners S.r.l. Simone Cavalieri TX24AAB3899