PAI S.A.S.
PAI PARTNERS S.R.L.

(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2024)

 
Fusione transfrontaliera semplificata di Pai Partners S.r.l.  in  Pai
S.a.s. ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo  Italiano  n.
                              108/2008 
 

  I. Le societa' 
  I.1.  Societa'  incorporante:  La  societa'  incorporante  e'   una
societa' per  azioni  semplificata  francese  (societe'  par  actions
simplifiee), a socio unico,  denominata  PAI  SAS,  con  un  capitale
sociale di 5.660.000,00 euro, con sede legale in 23, rue de la  Paix,
75002 Parigi, Francia, iscritta al Registro  del  Commercio  e  delle
Imprese di Parigi con il numero 904 479 649 R.C.S. Parigi. 
  I.2. La societa' risultante dalla fusione: La  societa'  risultante
dalla fusione e'  una  societa'  italiana,  denominata  PAI  PARTNERS
S.R.L., con un capitale sociale di 35.000,00 euro, con sede legale in
Via Gaetano Negri n.  4,  20123  Milano,  Italia,  Codice  Fiscale  e
iscritta al numero 03427950963 presso il Registro  delle  Imprese  di
Milano, Monza-Brianza e Lodi (R.E.A. MI-1674604). 
  II. Diritti dei creditori 
  II.1.  Creditori  dell'incorporante:  I  creditori  della  societa'
risultante dalla fusione,  i  cui  debiti  siano  sorti  prima  della
pubblicazione dell'avviso di fusione nel Bollettino  ufficiale  degli
annunci civili e commerciali (BODACC), possono presentare opposizione
alla fusione, per ottenere il pagamento o la garanzia dei loro debiti
("delai d'opposition  des  creanciers"),  entro  30  giorni  da  tale
pubblicazione, ai sensi degli articoli L. 236-14 e R. 236-8 del  Code
de commerce francese. 
  II.2.  Creditori  della  societa'  risultante  dalla   fusione:   I
creditori della societa' risultante dalla fusione, i cui debiti siano
sorti prima della pubblicazione del  progetto  di  fusione  presso  i
Registri delle Imprese  di  Milano,  Monza-Brianza  e  Lodi,  possono
presentare  opposizione  alla   fusione   entro   60   giorni   dalla
pubblicazione, nello stesso Registro delle Imprese, dell'approvazione
della fusione da parte del socio unico, ai sensi  dell'articolo  2503
del Codice Civile. Tuttavia, tali creditori potrebbero non godere del
suddetto  diritto  di  opposizione  se  una  societa'  di  revisione,
precedentemente nominata dalla  societa'  risultante  dalla  fusione,
avra' attestato che la situazione patrimoniale  e  finanziaria  delle
societa'  partecipanti  alla  fusione   non   rende   necessaria   la
costituzione di garanzie per tali creditori, ai  sensi  dell'articolo
2503 del Codice Civile. 
  III. Diritti degli azionisti di minoranza: La fusione non interessa
alcun azionista, in quanto la societa' incorporante possiede il  100%
del  capitale  sociale  della  societa'  risultante  dalla   fusione.
Pertanto, nella presente comunicazione non e' necessario  evidenziare
alcun diritto degli azionisti. 
  IV. Informazioni relative alla  fusione:  Ogni  altra  informazione
relativa alla fusione e' disponibile  gratuitamente  presso  la  sede
legale dell'incorporante  e  dell'incorporata,  oppure  su  richiesta
inviata al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
paipartners@legalmail.it. 
  Milano - Parigi, 3 aprile 2024 

                             Pai S.a.s. 
                          Frederic Stevenin 
                         Pai Partners S.r.l. 
                          Simone Cavalieri 

 
TX24AAB3899
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.