Avviso di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario") corredato dall'informativa alle controparti cedute sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy Applicabile") Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV) (la "Cessionaria"), comunica che, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione (la "Cartolarizzazione") ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") in corso di realizzazione ad opera di Fantasia SPV S.r.l. (la "SPV"), in virtu' di separati contratti di cessione stipulati in data 25 marzo 2024 (i "Contratti di Cessione") con Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa' Cooperativa, Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Banca Malatestiana - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, BVR BANCA - Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Societa' Cooperativa, Banco Marchigiano Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo Lodi Soc. Coop., RomagnaBanca Credito Cooperativo Soc. Coop. e Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo (congiuntamente i "Cedenti" e, ciascuno, un "Cedente"), ha acquistato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica decorrente dalla data del 2 aprile 2024 e con efficacia economica decorrente dalla data del 30 novembre 2023, otto insiemi di rapporti giuridici derivanti da contratti di credito identificabili in blocco ai sensi del predetto articolo 58 del Testo Unico Bancario. In particolare: 1. Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa' Cooperativa ("Banca Adria") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di Banca Adria a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti Adria") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a Banca Adria impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti Adria (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a Banca Adria) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da Banca Adria; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da Banca Adria; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di Banca Adria; (v) qualsiasi responsabilita' di Banca Adria di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti Adria per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito Adria; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Adria; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a Banca Adria per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). 2. Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa ("Banca di Caraglio") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di Banca di Caraglio a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti Caraglio") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a Banca di Caraglio impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti Caraglio (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a Banca di Caraglio) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da Banca di Caraglio; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da Banca di Caraglio; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di Banca di Caraglio; (v) qualsiasi responsabilita' di Banca di Caraglio di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti Caraglio per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito Caraglio; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Caraglio; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a Banca di Caraglio per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). 3. Banca Malatestiana - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa ("Banca Malatestiana") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di Banca Malatestiana a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti Malatestiana") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a Banca Malatestiana impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti Malatestiana (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a Banca Malatestiana) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da Banca Malatestiana; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da Banca Malatestiana; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di Banca Malatestiana; (v) qualsiasi responsabilita' di Banca Malatestiana di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti Malatestiana per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito Malatestiana; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Malatestiana; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a Banca Malatestiana per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). 4. BVR BANCA - Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Societa' Cooperativa ("BVR Banca") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di BVR Banca a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti BVR") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a BVR Banca impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti BVR (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a BVR Banca) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da BVR Banca; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da BVR Banca; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di BVR Banca; (v) qualsiasi responsabilita' di BVR Banca di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti BVR per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito BVR; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti BVR; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a BVR Banca per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). 5. Banco Marchigiano Credito Cooperativo ("Banco Marchigiano") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di Banco Marchigiano a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti Marchigiano") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a Banco Marchigiano impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti Marchigiano (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a Banco Marchigiano) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da Banco Marchigiano; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da Banco Marchigiano; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di Banco Marchigiano; (v) qualsiasi responsabilita' di Banco Marchigiano di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti Marchigiano per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito Marchigiano; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Marchigiano; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a Banco Marchigiano per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). 6. Banca di Credito Cooperativo Lodi Soc. Coop. ("BCC Lodi") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di BCC Lodi a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti Lodi") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a BCC Lodi impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti Lodi (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a BCC Lodi) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da BCC Lodi; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da BCC Lodi; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di BCC Lodi; (v) qualsiasi responsabilita' di BCC Lodi di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti Lodi per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito Lodi; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Lodi; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a BCC Lodi per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). 7. RomagnaBanca Credito Cooperativo Soc. Coop ("RomagnaBanca") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di RomagnaBanca a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti RomagnaBanca") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a RomagnaBanca impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti RomagnaBanca (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a RomagnaBanca) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da RomagnaBanca; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da RomagnaBanca; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di RomagnaBanca; (v) qualsiasi responsabilita' di RomagnaBanca di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti RomagnaBanca per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito RomagnaBanca; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti RomagnaBanca; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a RomagnaBanca per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). 8. Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo ("BCC Castelli Romani") ha ceduto alla Cessionaria tutti i rapporti giuridici derivanti da contratti di credito che alla data del 25 marzo 2024 rispettano in via cumulativa i criteri riportati di seguito: (a) contratti di credito (aventi qualsiasi forma tecnica) in essere (vale a dire, non risolti ne' scaduti) da cui derivino crediti oggetto di cessione da parte di BCC Castelli Romani a Fantasia SPV S.r.l. in data 25 marzo 2024 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. 30 aprile 1999, n. 130 (i "Crediti Castelli Romani") e i cui finanziamenti siano gia' stati integralmente erogati o in relazione ai quali non residuano comunque in capo a BCC Castelli Romani impegni o facolta' di erogazione (escluso, dunque, il trasferimento di qualsivoglia impegno o facolta' di erogazione), ovvero contratti di garanzia stipulati in relazione alle operazioni di finanziamento oggetto dei contratti di credito di cui sopra; (b) contratti regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dall'oggetto della predetta cessione (i) dei Crediti Castelli Romani (come sopra definiti) e dei correlati accessori ex art. 1263 cod. civ. nonche' (ii) delle "Passivita' Escluse" (che pertanto rimangono in capo a BCC Castelli Romani) per cio' intendendosi qualsiasi passivita' relativa a: (i) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure cautelari) per fatti compiuti da BCC Castelli Romani; (ii) pretese o contestazioni relative all'applicazione della normativa in materia di usura e anatocismo; (iii) sanzioni da parte di qualsiasi autorita' per attivita' compiute da BCC Castelli Romani; (iv) responsabilita' da fatto illecito (responsabilita' civile) di BCC Castelli Romani; (v) qualsiasi responsabilita' di BCC Castelli Romani di natura risarcitoria (per condotte imputabili alla stessa o suoi agenti e incaricati), restitutoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) e/o revocatoria (per somme incassate fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2023) in relazione ai contratti di credito relativi ai Crediti Castelli Romani per fattispecie non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti punti della presente definizione e comunque diverse da: (i) procedimenti di opposizione, incluse le domande riconvenzionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino all'importo oggetto di compensazione con il Credito Castelli Romani; e (ii) azioni dirette ad accertare la nullita' o inefficacia delle garanzie che assistono i Crediti Castelli Romani; (vi) qualsiasi responsabilita', diversa dalle responsabilita' di cui ai precedenti punti, imputabile a BCC Castelli Romani per violazione di disposizioni di legge o regolamentari (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di segnalazione in Centrale dei Rischi e le disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", adottate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 29 luglio 2009, come successivamente modificato). Per chiarezza, la cessione non riguarda alcun credito pecuniario derivante o comunque connesso alle operazioni di finanziamento oggetto dei Contratti di Credito, ne' gli accessori del credito a mente dell'articolo 1263 del codice civile (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie reali e personali e i privilegi che lo assistono), essendo tali crediti e accessori stati ceduti in pari dati dai Cedenti alla SPV (come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 43 del 11 aprile 2024) in vista della loro cartolarizzazione nel contesto della Cartolarizzazione. Pertanto, ogni pagamento dovuto a valere sui predetti crediti e accessori dovra' essere effettuato a favore della SPV secondo le istruzioni che la stessa (anche per il tramite di propri agenti) abbia separatamente ad impartire ai relativi soggetti onerati. Nei confronti delle controparti cedute, la pubblicazione del presente avviso produce gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, di esigere dalla relativa Cedente o dalla Cessionaria l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, la Cessionaria rispondera' in via esclusiva. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso se sussiste una giusta causa. Le controparti dei Contratti di Credito e gli altri interessati potranno rivolgersi a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. per ogni ulteriore informazione inviando una comunicazione al seguente indirizzo: Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), oppure alla seguente casella di posta elettronica: frontingbank_fantasia@bancafinint.com. Informativa alle controparti cedute sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr. 679/2016 ("GDPR") e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy Applicabile"). La cessione dei Contratti di Credito, ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, da parte dei Cedenti alla Cessionaria, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Contratti di Credito e relativi alle controparti, garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con le controparti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, nella sua qualita' di titolare del trattamento dei Dati Personali, la Cessionaria - ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - tenuta a fornire alle controparti cedute, garanti e loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione. Pertanto, la Cessionaria informa di aver ricevuto dai Cedenti, nell'ambito della cessione dei Contratti di Credito di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Contratti di Credito. Il conferimento di tali Dati Personali e' obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti. La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalita': - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo (base giuridica: esecuzione di un contratto); e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con le controparti cedute (base giuridica: esecuzione di un contratto). Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. La Cessionaria designa quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all'operazione. Il personale della Cessionaria e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile. Si precisa che i Dati Personali in possesso della Cessionaria vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento oltre che per le finalita' principali indicate sopra, anche al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla Cessionaria, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza (base giuridica: obbligo di legge) nonche' per la necessita' di tutelare eventuali diritti in sede giudiziaria (base giuridica: legittimo interesse)I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire la gestione dei Contratti di Credito, in ogni caso, per l'adempimento dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalita' di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo Contratto di Credito. I Dati Personali potranno, altresi', essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Cessionaria sara' tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione che definira' tale contenzioso avra' acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini dell'esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purche' in conformita' con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto. I Dati Personali verranno comunicati - sempre nell'ambito delle finalita' suesposte - ai destinatari della comunicazione strettamente collegate alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di "titolari" e "responsabili" ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy: l'elenco aggiornato degli stessi sara' disponibile presso le sedi della Cessionaria, in qualita' di titolare del trattamento. La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti quali, ad esempio, quello: (i) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; (ii) di ottenere l'indicazione (a) dell'origine dei dati personali, (b) delle finalita' e modalita' del trattamento, (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (d) degli estremi identificativi del titolare e, dei responsabili, e (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; (iii) di ottenere (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione, nonche' la portabilita' dei Dati Personali, (b) la cancellazione, la limitazione del trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, (c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; (iv) di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; (b) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; e (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni. L'Interessato che intenda esercitare i suddetti diritti potra' contattare la Cessionaria all'indirizzo: frontingbank_fantasia@bancafinint.com. La Cessionaria, nella sua qualita' di titolare del trattamento, ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile. Infine, si ricorda che la Cessionaria ha altresi' nominato un Responsabile della Protezione dei dati (DPO), che e' contattabile all'indirizzo: dpo@bancafinint.com Conegliano, 16 aprile 2024 Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Il consigliere delegato Fabio Innocenzi TX24AAB4807