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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione con contestuale convocazione in mediazione I Sigg. Jon Titapiccolo Emiliano, nato a Biella (BI) il 13/09/1953, residente in Piedicavallo (BI), via Galliari n.15, C.F. JNTMLN53P13A859T, e Ion Titapiccolo Loredana, nata a Piedicavallo (BI) il 14/05/1955, residente a Biella (BI), via C.A. Coda n. 36/o, C.F. NTTLDN55E54G594G, rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Bilotti, con studio in Biella, via Tripoli n. 27, giusta autorizzazione ex art. 150 c.p.c. del Presidente del Tribunale di Biella del 17.04.2024 estesa in calce all'atto di citazione per usucapione ordinaria e contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria, convocano i Sigg. Ianutolo Lunghet Cleto, nato a Piedicavallo il 21/08/1894, C.F. NTLCLT94M21G594U, e Ianutolo Lunghet Giovanni, nato a Piedicavallo il 27/10/1887, C.F. NTLGNN87R27G594Q, nonche' tutti coloro che possono avere interesse nella presente causa di usucapione, all'incontro di mediazione fissato da ADR Piemonte per il giorno 12 giugno 2024 alle ore 15:00 dinanzi al mediatore Avv. Patrizia D'Urso. L'incontro si svolgera' in via telematica secondo le modalita' che verranno comunicate dall'Organismo. Si invita a prendere visione del regolamento di mediazione sul sito www.adrpiemonte.it e a contattare la segreteria (tel. 0161 598247 - mediazione@pno.camcom.it) per eventuali chiarimenti. In caso di mancato accordo, i Sigg. Jon Titapiccolo Emiliano e Ion Titapiccolo Loredana citano i Sigg. Ianutolo Lunghet Cleto e Ianutolo Lunghet Giovanni, nonche' tutti coloro che possono avere interesse nella presente causa di usucapione, a comparire innanzi al Tribunale di Biella, all'udienza del 15 dicembre 2024, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sara' designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno settanta giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte, accertare e dichiarare che i Sigg. Jon Titapiccolo Emiliano e Ion Titapiccolo Loredana sono pieni ed esclusivi proprietari per intervenuta usucapione, in virtu' del possesso continuato e non interrotto esercitato per oltre un ventennio, ex art. 1158 c.c., dei seguenti beni immobili siti in Piedicavallo (BI): terreni censiti nel Catasto Terreni al foglio 10, particelle 445-460-516-518; foglio 12 particelle 228-352-353-354-355-356-357-358; foglio 11, particelle 539-541; fabbricato sito in Via Adua n. 1, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 504, particella 11; fabbricato sito in Via Roma n. 20, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 404, sub. 1; fabbricato sito in Via Pietro Micca, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 604, sub. 1; fabbricato sito in localita' Alpe Pian del Moro, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 305; fabbricato sito in localita' Regione Coda, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 147. Con ordine al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza. Con il favore delle spese di giudizio. avv. Andrea Bilotti TX24ABA4806