Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. Codice Pratica: N1B/2023/1270 Medicinale, numeri A.I.C. e confezioni: DULCOLAX adulti 10 mg supposte, 6 supposte in strip al/pe - AIC n. 008997025 Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l. Tipo di modifica: Gruppo di 18 variazioni di tipo IB Modifiche apportate: IB B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto); IB B.II.b.3.a) Modifiche minori del processo produttivo; IB B.II.b.5.z) Definizione della frequenza degli IPC (aspetto/integrita' della tenuta); IB B.II.b.5.z) Definizione della frequenza, del campione e delle specifiche per il saggio IPC del peso; IA B.II.b.5.a) Eliminazione di una prova in corso di fabbricazione non significativa: "estrusione delle supposte dagli strip"; IA B.II.b.5.a) Eliminazione di una prova in corso di fabbricazione non significativa: "controllo del confezionamento inclusi i dati variabili"; IA B.III.2.z) Aggiornamento del riferimento alla farmacopea europea per l'eccipiente "gliceridi semisintetici solidi (hard fat)"; IB B.II.e.2.z) Definizione delle specifiche di controllo del confezionamento primario del prodotto finito; IB B.II.d.1.z) Modifica di alcuni parametri di specifica a rilascio e durante la stabilita' del prodotto finito; IB B.II.d.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alle specifiche a rilascio e durante la stabilita' e aggiunta dei relativi metodi analitici; IA B.II.d.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica per il prodotto finito con il corrispondente metodo analitico in stabilita' "packaging control"; IA B.II.d.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica per il prodotto finito con il corrispondente metodo analitico al rilascio ed in stabilita' "microbial control"; IA B.II.d.1.i) Aggiunta dell'uniformita' delle unita' di dosaggio (Ph.Eur. 2.9.40), in sostituzione del metodo al momento registrato per l'uniformita' di contenuto (Ph.Eur. 2.9.6); IA B.II.d.2.b) Eliminazione del metodo alternativo TLC per l'identificazione e la degradazione del principio attivo; IA B.II.d.2.b) Eliminazione del metodo alternativo UV per il contenuto della sostanza attiva e uniformita' di contenuto; IB B.II.d.2.d) Sostituzione del metodo HPLC con il metodo UHPLC/UV diode array per l'identificazione della sostanza attiva; IB B.II.d.2.d) Sostituzione del metodo HPLC con il metodo UHPLC per il titolo della sostanza attiva; IAin B.II.f.1.a.1) Riduzione della validita' del prodotto finito cosi' come confezionato per la vendita da 60 mesi a 36 mesi. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Valeria Ferrari TX24ADD4671