Proroga del termine di cui all'art. 2 della L.R. 7 aprile 1994, n.
23 concernente: "Definizione ultimativa del regime provvisorio nella
gestione finanziaria delle opere acquedottistiche di cui all'art. 42
della L.R. 16 settembre 1987, n. 66" .
(GU 3a Serie Speciale - Regioni n.50 del 16-12-1995)
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