IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE)  n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale  n.  54/2001),  e  che  e'
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo
2001; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  s.m.i.,  che
ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e s.m.i., e visti in particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettera  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata  in  vigore,  che  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le
infrastrutture  strategiche  gia'   inseriti   negli   strumenti   di
programmazione approvati, e per i quali la procedura  di  valutazione
di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata  in
vigore del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono
approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per  la
valutazione di impatto ambientale delle  grandi  opere  avviate  alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 di cui al decreto  legislativo  n.  163/2006,  sono  concluse  in
conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di  competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure  trovano
applicazione anche per le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1,  1-bis  e  27,  del  decreto  legislativo  n.   50/2016,   risulta
ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa  sono  applicabili
le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il  primo
Programma delle infrastrutture strategiche e la  delibera  1°  agosto
2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale  questo
Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato  infrastrutture  al  DEF
2013,  che  include,  nella  «Tabella  0   Programma   infrastrutture
strategiche»   l'infrastruttura   «Nuovo   collegamento   ferroviario
Torino-Lione»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3  e
4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni  generali
competenti del Ministero alle quali e' demandata  la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e visti in particolare: 
    l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del  citato  decreto  legislativo  n.  163/2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 50/2016; 
    la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15,  (Gazzetta
Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna -  ai  sensi  del  comma  3  del
menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014  -  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, e  s.m.i.,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere (CCASGO) e vista  la  delibera  6  agosto  2015,  n.  62
(Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la  quale  questo  Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015; 
  Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente  la  ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica francese  per  la  realizzazione  di  una
nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino  il  29  gennaio
2001; 
  Vista la legge 23 aprile 2014, n. 71, concernente  la  ratifica  ed
esecuzione da parte dell'Italia dell'Accordo  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica  francese  per  la
realizzazione  e  l'esercizio  di   una   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, all'art. 2, commi  da
232 a 234, ha previsto che, con decreti del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati specifici progetti prioritari  per  i  quali  questo
Comitato puo' autorizzare l'avvio della  realizzazione  del  relativo
progetto definitivo per lotti costruttivi  individuati  dallo  stesso
Comitato, e visti in particolare: 
    il comma 232, che: 
      individua, quali requisiti dei  citati  progetti,  l'inclusione
nei corridoi europei  TEN-T  e  nel  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di  euro,  un  tempo  di
realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto
definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti  funzionali
d'importo inferiore a 1 miliardo di euro; 
      subordina l'autorizzazione di  questo  Comitato  all'avvio  dei
lotti costruttivi a una serie di condizioni, tra cui  l'esistenza  di
una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che
indichi le fasi di realizzazione per  lotti  costruttivi  nonche'  il
cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i  connessi
fabbisogni  finanziari  annuali;   l'aggiornamento,   per   i   lotti
costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi  della  stessa
relazione;  l'acquisizione,  da  parte  del  Contraente  generale   o
dell'affidatario dei lavori, dell'impegno a  rinunciare  a  qualunque
pretesa risarcitoria, eventualmente sorta  in  relazione  alle  opere
individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  nonche'  a  qualunque  pretesa,  anche  futura,   connessa
all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera  opera  o
di lotti successivi; 
      precisa che dalle determinazioni assunte da questo Comitato non
devono derivare,  in  ogni  caso,  nuovi  obblighi  contrattuali  nei
confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per
i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria; 
    il comma 233, il quale stabilisce che  con  l'autorizzazione  del
primo   lotto   costruttivo,   questo   Comitato   assume   l'impegno
programmatico di finanziare l'intera opera  ovvero  di  corrispondere
l'intero contributo finanziato  e  successivamente  assegna,  in  via
prioritaria, le risorse che si  rendono  disponibili  in  favore  dei
progetti di cui al comma 232, per  il  finanziamento  dei  successivi
lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del
cronoprogramma; 
    il comma 234, il quale stabilisce che  l'Allegato  Infrastrutture
al Documento di programmazione economico-finanziaria  (ora  Documento
di economia e finanza), dia distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233, per il cui  completamento  questo  Comitato  deve
assegnare le risorse secondo quanto  previsto  dal  richiamato  comma
233; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012  n.  228  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013)» che, all'art. 1, comma 208, ha autorizzato la spesa
di 2.940 per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e  lavori
preliminari nonche' lavori definitivi della Nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione milioni di euro; 
  Vista la legge 5 gennaio 2017, n. 1,  concernente  la  ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica francese per l'avvio dei  lavori  definitivi
della  sezione  transfrontaliera  della   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione, fatto a Parigi il 24  febbraio  2015,  e  del  relativo
Protocollo addizionale, fatto a Venezia l'8 marzo 2016,  con  annesso
Regolamento dei contratti adottato a  Torino  il  7  giugno  2016,  e
visto, in particolare, l'art. 3, che dispone,  tra  l'altro,  che  la
realizzazione della sezione transfrontaliera avvenga con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 232, lettere b) e c), e comma 233,  della
citata legge n. 191/2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla
legislazione vigente; 
  Viste le delibere: 
    18 novembre 2010, n. 86 (Gazzetta Ufficiale  n.  79/2011,  errata
corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 236/2012), e 20 gennaio 2012,  n.
6, (Gazzetta Ufficiale n. 88/2012), con la quale questo  Comitato  ha
assunto  decisioni  relativamente  al  «Cunicolo  esplorativo  de  La
Maddalena», quale opera propedeutica alla realizzazione  della  Nuova
linea ferroviaria Torino-Lione; 
    3 agosto 2011, n. 57  (Gazzetta  Ufficiale  n.  272/2011),  e  20
febbraio 2015, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 181/2015  S.O.),  con  le
quali  questo  Comitato  ha  approvato  rispettivamente  i   progetti
preliminare e definitivo del «Nuova linea ferroviaria  Torino-Lione -
Sezione  internazionale -  Parte  comune  italo  francese -   Sezione
transfrontaliera: tratta in territorio italiano»; 
    23 marzo 2012, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 196/2012), 26 ottobre
2012, n. 97 (Gazzetta Ufficiale 89/2013),  18  febbraio  2013,  n.  8
(Gazzetta Ufficiale  129/2013),  31  maggio  2013,  n.  29  (Gazzetta
Ufficiale n. 227/2013), 17 dicembre 2013, n. 91  (Gazzetta  Ufficiale
n. 115/2014) e  1°  dicembre  2016,  n.  62  (Gazzetta  Ufficiale  n.
107/2017),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  assunto   decisioni
relativamente alle  opere  e  misure  compensative  atte  a  favorire
l'inserimento   territoriale   della   «Nuova    linea    ferroviaria
Torino-Lione»; 
  Viste le note 16 giugno 2017, n. 24221, 1° agosto 2017, n.  4625  e
la nota acquisita al protocollo DIPE 7 agosto 2017, n. 4037,  con  le
quali il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha  chiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima  seduta  di  questo
Comitato  dell'argomento  «Nuova  linea   ferroviaria   Torino-Lione.
Sezione  internazionale,   Parte   comune   italo-francese,   sezione
transfrontaliera - Articolazione in Lotti costruttivi. Proposta avvio
realizzazione del 1° e 2° Lotto costruttivo» e trasmesso la  relativa
documentazione istruttoria; 
  Considerato che la nuova linea ferroviaria  Torino-Lione  e'  parte
integrante del corridoio Mediterraneo, che costituisce il  principale
asse Est-Ovest della rete TEN-T; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
    che  il  23  febbraio  2015  Lyon  Turin  Ferroviaire  (LTF)   ha
modificato la propria denominazione sociale in Tunnel Euroalpin  Lyon
Turin (TELT), che oggi e' il Promotore pubblico di cui agli  articoli
2 e 6 citato Accordo del 30 gennaio 2012; 
    che, come indicato all'art. 2, punto 2.1, del  citato  Protocollo
addizionale 8 marzo 2016 all'Accordo del 24 febbraio 2015,  il  costo
certificato a vita intera della sezione transfrontaliera  e'  pari  a
8.300,73 milioni di euro espresso in valuta gennaio 2012; 
    che il suddetto costo certificato comprende, tra l'altro: 
      i costi del Promotore pubblico TELT; 
      il contributo per la realizzazione dei lavori di  miglioramento
della capacita' sulla linea storica tra  Avigliana  e  Bussoleno,  ai
sensi dell'art. 18 del citato Accordo 30 gennaio 2012, stimati in  81
milioni di euro; 
      gli oneri legati alla sicurezza  dei  cantieri,  pari  a  298,7
milioni di euro alla data di valuta gennaio 2012, di  cui  circa  200
milioni di euro per le opere della parte in territorio italiano  che,
ai sensi della prescrizione n. 235 della citata  delibera  di  questo
Comitato n. 19/2015, saranno rimodulati  sui  cantieri  di  tutte  le
lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato; 
    che  il  suddetto  costo  certificato  non  comprende  i   costi,
totalmente a carico dei rispettivi Stati ai sensi  dell'art.  18  del
citato  Accordo  30  gennaio  2012,   per   acquisizioni   fondiarie,
interferenze di reti e misure di accompagnamento per un valore pari a
308,96 milioni di euro in valuta gennaio 2012, articolati come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
    dove l'importo di 32,13 milioni di  euro  della  quota  a  carico
dell'Italia per  le  misure  di  accompagnamento  (compensative),  e'
relativo alle sole opere «di priorita' 2» di cui alla citata delibera
di questo Comitato n. 19/2015; 
    che pertanto il costo complessivo a  vita  intera  della  sezione
transfrontaliera e' pari a 8.609,68 milioni di euro in valuta gennaio
2012; 
    che il suddetto Protocollo  addizionale  8  marzo  2016  dispone,
all'art. 2.2, che gli oneri relativi al costo certificato  alla  data
di valuta gennaio 2012 siano, da tale data, attualizzati  sulla  base
di un tasso annuo  di  riferimento  previsto  dell'1,5%,  considerato
applicabile fino al completamento dei lavori definitivi nel  2029,  e
che tale attualizzazione e' soggetta a  verifica  annuale,  dal  2012
fino a completamento dei lavori; 
    che tale verifica del tasso d'aumento effettivo dei prezzi per le
grandi opere ha portato all'applicazione un tasso annuo nullo per  il
periodo 2012-2015  e  pari  all'1,5%  per  il  periodo  2016-2029  e,
pertanto, il costo  complessivo  della  sezione  transfrontaliera  e'
rivalutato pari 9.630,25 milioni di euro in valuta corrente; 
    che il suddetto Protocollo  addizionale  8  marzo  2016  prevede,
all'art.  2.3,  che,  fin  quando  l'ammontare  totale  delle   spese
attualizzate alla data di valuta gennaio 2012  non  supera  il  costo
certificato del progetto, la chiave di ripartizione delle spese reali
e' del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese,
al netto del contributo dell'Unione europea e della parte  finanziata
dai pedaggi versati dalle imprese  ferroviarie,  e  che,  oltre  tale
importo, i costi saranno ripartiti  in  parti  uguali  tra  la  Parte
italiana e la Parte francese, tranne  per  gli  eventuali  sovracosti
riguardanti i lavori di miglioramento  della  capacita'  sulla  linea
storica tra Avigliana e Bussoleno che sono totalmente a carico  della
Parte italiana; 
    che  quindi  il  costo  della  sezione  transfrontaliera  con  la
ripartizione degli oneri tra Italia e  Francia  e'  riepilogato  come
segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    che pertanto il costo complessivo di  competenza  italiana  della
sezione transfrontaliera e' pari a 5.574,21 milioni di euro in valuta
corrente; 
    che l'art. 1, comma 208, della citata legge n. 228/2012,  per  il
finanziamento di studi, progetti,  attivita',  lavori  preliminari  e
lavori definitivi  della  nuova  linea  ferroviaria  Torino-Lione  ha
autorizzato la spesa di 2.940 milioni di euro, di cui 60  milioni  di
euro per l'anno 2013, 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  680
milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2029 e che tali risorse sono state allocate sul  capitolo
di bilancio 7532 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che l'importo iscritto in bilancio sul  capitolo  7532  e'  stato
successivamente  ridotto  a  2.564.758.613  euro   per   effetto   di
differenti provvedimenti normativi; 
    che in data 1° dicembre 2015 e' stato  siglato  un  contratto  di
sovvenzione (grant agreement), relativo ad una parte dell'opera,  tra
gli Stati italiano e francese e l'Agenzia europea per le  innovazioni
e le reti (INEA) per il finanziamento della sezione  transfrontaliera
con risorse dell'Unione europea per  complessivi  813,78  milioni  di
euro, di cui 451,26 per la parte  Italiana  e  362,52  per  la  parte
Francese; 
    che l'ammontare complessivo di 451,26  milioni  di  euro  per  la
parte italiana, finanziato  nell'ambito  del  suddetto  contratto  di
sovvenzione del 2015 e' suddiviso in 123,40 milioni di  euro  per  la
fase  di  Studi  ed  indagini   geognostiche   (esclusa   dal   costo
certificato) e 327,86 milioni di euro per la fase Lavori (inclusa nel
costo certificato); 
    che pertanto le risorse disponibili a legislazione vigente per la
realizzazione della sezione transfrontaliera ammontano a  complessivi
2.892.619.533 euro, di cui 2.564.758.613 euro di competenza statale e
327.860.920  di  competenza  europea,  con  l'articolazione   annuale
indicata nella seguente tabella: 
    
 
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|  Anno   |  Risorse statali   |Risorse europee |      Totale       |
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|  2015   |    349.198.613     |    602.160     |    349.800.773    |
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|  2016   |    120.540.000     |   1.181.160    |    121.721.160    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2017   |    102.540.000     |   31.542.348   |    134.082.348    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2018   |    293.540.000     |  122.215.748   |    415.755.748    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2019   |    243.540.000     |  172.319.504   |    415.859.504    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2020   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2021   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2022   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2023   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2024   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2025   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2026   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2027   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2028   |    143.540.000     |                |    143.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
|  2029   |    163.540.000     |                |    163.540.000    |
+---------+--------------------+----------------+-------------------+
| Totale  |   2.564.758.613    |  327.860.920   |   2.892.619.533   |
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    che la sezione transfrontaliera e' stata articolata nei  seguenti
5 Lotti costruttivi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
    che la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti riporta in allegato, per ciascuno  dei  suddetti  Lotti
costruttivi,   la   descrizione   degli   interventi   previsti,   il
cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni finanziari annuali; 
    che  i  Lotti  costruttivi  1°  e  2°  ora  da  autorizzare  sono
integralmente   finanziati   e   sussiste   la   relativa   copertura
finanziaria; 
    che la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a
2.892,62 milioni di euro, costituisce piu' del 20 per cento del costo
complessivo dell'opera in valuta corrente; 
    che l'importo stimato  per  le  opere  e  misure  compensative  a
seguito delle citate delibere di questo  Comitato  e'  pari  a  41,69
milioni di euro di cui: 
      9,56 milioni di euro per le opere «di priorita' 1», oggetto, da
ultima, della citata delibera di  questo  comitato  n.  62/2016,  non
comprese nel costo complessivo dell'opera di 8.609,7 milioni di  euro
in valuta gennaio 2012 e finanziati a  valere  sulle  risorse  recate
dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011; 
      32,13 milioni di euro per  le  opere  «di  priorita'  2»,  gia'
comprese  nella  quota  a  carico   dell'Italia   costo   complessivo
dell'opera di 8.609,7 milioni di euro in valuta gennaio 2012; 
    che,  ai  sensi  dell'art.  165,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo n. 163/2006,  l'importo  per  eventuali  opere  e  misure
compensative  dell'impatto  territoriale   e   sociale   strettamente
correlate alla funzionalita' dell'opera non dovra'  essere  superiore
al due per cento dell'intero costo dell'opera; 
    che nel caso in esame, essendo la quota a carico dell'Italia  del
costo dell'intera opera, al netto dell'importo  gia'  destinato  alle
misure di accompagnamento di 32,13 milioni di euro, pari a  4.947,46,
il limite di spesa  per  opere  e  misure  compensative  dell'impatto
territoriale e sociale e' pari a 98,95 milioni di euro; 
    che a tale proposito, con  nota  congiunta  21  luglio  2017,  n.
15729,  il  Commissario  straordinario   del   Governo   per   l'asse
ferroviario Torino-Lione ed  il  Presidente  della  Regione  Piemonte
hanno rappresentato la  necessita'  che  venga  sancito  l'impegno  a
programmare ed eseguire, nell'ambito della realizzazione  dell'opera,
l'attuazione delle opere e  delle  misure  compensative  dell'impatto
territoriale e sociale, fino a concorrenza  del  suddetto  limite  di
98,95 milioni di euro; 
    che, considerata la  necessita'  di  non  intervenire  sul  costo
certificato dell'opera, nonche' di non rallentare l'iter  approvativo
per l'avvio dei lotti costruttivi per  consentire  l'immediato  avvio
dei lavori, e' necessario, ai fini della determinazione del limite di
spesa dell'intervento, anche delle somme necessarie per  l'attuazione
delle ulteriori misure di accompagnamento, pari a  57,26  milioni  di
euro (98,95 milioni di euro meno 32,13 milioni di euro gia'  previsti
nel costo certificato e meno 9,56 milioni di euro  per  le  opere  di
priorita' 1 gia' previsti dalla delibera n. 62/2016); 
    che, con la predetta nota congiunta, il Commissario straordinario
del Governo per l'asse  ferroviario  Torino-Lione  ed  il  Presidente
della Regione Piemonte, nel confermare che le suddette opere e misure
compensative  saranno  strettamente  correlate   alla   funzionalita'
dell'opera, hanno altresi' garantito l'impegno, per  quanto  riguarda
l'individuazione delle misure di accompagnamento,  a  trasmettere  il
relativo programma non appena concluso il  processo  di  condivisione
con i soggetti partecipanti all'Osservatorio per  l'asse  ferroviario
Torino-Lione, nonche' che tale programma sara' coerente ed  allineato
al cronoprogramma dell'opera; 
    che, in tal senso, le somme ulteriori e  pari  57,26  milioni  di
euro, non si renderanno immediatamente necessarie, ma potranno essere
programmate, per competenza e cassa, negli anni a venire, sulla  base
della suddetta pianificazione; 
    che le suddette  opere  e  misure  compensative  potranno  essere
attuate  nei  seguenti  Comuni:  Bussoleno,   Chiomonte,   Giaglione,
Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Salbertrand Susa, Venaus,
Caprie, Torrazza Piemonte, San Didero, Chianocco,  Buttigliera  Alta,
Cesana Torinese; 
    che quindi per quanto sopra detto limite di spesa dell'intervento
per la quota a carico dell'Italia e' pari a 5.631,47 milioni di euro; 
    che pertanto l'opera comporta un importo  residuo  da  finanziare
per la quota italiana pari a 2.681,59 milioni  di  euro,  inclusa  la
quota a carico dell'Unione europea ancora da determinare, piu'  57,26
milioni di euro per  ulteriori  misure  di  accompagnamento,  per  un
totale di 2.738,85 milioni di euro; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 7 agosto 2017, n.  4048,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, commi  232  e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato l'avvio della realizzazione per
lotti costruttivi, come individuati nella  precedente  presa  d'atto,
della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale -
Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera». 
  2. Il nuovo limite di spesa dell'opera di cui al punto 1  e'  pari,
per la parte di competenza italiana, a 5.631,47 milioni  di  euro  in
valuta corrente, di  cui  5.574,21  milioni  di  euro  per  il  costo
rivalutato fino a  completa  realizzazione  dell'opera  e  57,26  per
misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle gia'  contenute
nel costo complessivo dell'opera. 
  3. La descrizione  degli  interventi  previsti  nei  singoli  Lotti
costruttivi, il cronoprogramma dei lavori  e  i  connessi  fabbisogni
finanziari   annuali   per   ciascuno   di   essi   sono    riportati
rispettivamente nell'allegato 1, nell'allegato 2  e  nell'allegato  3
alla presente delibera. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 233, della  legge  n.  191/2009,  e'
autorizzato l'avvio del 1° Lotto costruttivo «Tunnel  di  base»,  dal
costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro,  e  del  2°
Lotto costruttivo «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza
italiana di 328,92 milioni di euro,  per  un  valore  complessivo  di
2.892,62 milioni di euro, con l'impegno programmatico  di  finanziare
l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro  il  limite
di spesa indicato al precedente punto 2. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  su  proposta
del Commissario straordinario  del  Governo  per  l'asse  ferroviario
Torino-Lione e della Regione Piemonte, trasmettera' a questo Comitato
un'informativa  sul  programma  di   attuazione   delle   misure   di
accompagnamento non appena concluso il processo di condivisione con i
soggetti  partecipanti  all'Osservatorio   per   l'asse   ferroviario
Torino-Lione. 
  6. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento provvedera' a inserire
nel bando di gara per l'affidamento dei lavori  dell'opera,  tra  gli
impegni dell'aggiudicatario, la rinuncia a qualunque  pretesa,  anche
futura, connessa  all'eventuale  mancato  o  ritardato  finanziamento
dell'intera opera o di lotti successivi. 
  7. La documentazione attestante il suddetto impegno sara' trasmessa
al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  che  ne  curera'
l'inoltro a questo Comitato per la relativa presa d'atto  e  ai  fini
dell'efficacia  dell'impegno  programmatico  di  finanziare  l'intera
opera  assunto  con  la  presente  delibera  nonche'   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  effettuera'
tempestivamente  verifiche  relative  alla   differenza   tra   tasso
d'aumento effettivo dei  prezzi  per  le  grandi  opere  e  tasso  di
attualizzazione  annuo  previsto  dell'1,5  per   cento   dei   costi
dell'opera fino al completamento dei lavori definitivi  previsti  nel
2029. Dette verifiche saranno trasmesse al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
    Roma, 7 agosto 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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