Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1 gennaio 1988,
della percentuale di commisurazione al reddito del contributo
soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
per gli ingegneri ed architetti.
(GU Serie Generale n.4 del 07-01-1988)
note: Entrata in vigore del decreto: 22/01/1988
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