LEGGE 31 luglio 1997, n. 257 

Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura. (GU Serie Generale n.182 del 06-08-1997)

note: Entrata in vigore della legge: 7/8/1997

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