Cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di
assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attivita'
senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto
previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera c), del regolamento
ISVAP n. 5/2006 nonche' per altra causa di cancellazione prevista dal
citato articolo 113, comma 1. (17A03987)
(GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017)
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