COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE
9 febbraio 2000
Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo
unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo
n. 342/1999).
(GU Serie Generale n.43 del 22-02-2000)
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