N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 giugno 1992

N. 53 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 1992 (della regione Calabria) Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (convertito in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facolta' di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalita' di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscano alla sua inattivita' il significato di silenzio- assenso - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente, della salute nonche' della salvaguardia dei cittadini, principi compressi dalla normativa impugnata che inibisce l'attivita' di coordinamento e di pianificazione della regione (artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione). (D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3). (Cost., artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118). (092C0711) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 24-6-1992)

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