N. 54
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
10 giugno 1992
N. 54
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 giugno 1992 (della regione Puglia)
Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti
urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni
previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978
(convertito in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g.,
quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al
principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte
della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio
comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle
associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni
interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della
protezione civile della facolta' di stipulare direttamente
convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di
ricerca) per il perseguimento di specifiche finalita' di
protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di
competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed
urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che
soltanto la regione ha il potere di emanare norme che
attribuiscano alla sua inattivita' il significato di silenzio-
assenso - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente,
della salute nonche' della salvaguardia dei cittadini, principi
compressi dalla normativa impugnata che inibisce l'attivita' di
coordinamento e di pianificazione della regione (artt. 3, 97, 117
e 118 della Costituzione).
(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).
(Cost., artt. 3 e 117).
(092C0712)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 24-6-1992)
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