N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 1992

N. 58 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 luglio 1992 (della regione Lombardia) Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facolta' di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalita' di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscano alla sua inattivita' il significato di silenzio- assenso. (D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, artt. 3 e 10, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 117). (092C0936) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 16-9-1992)

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