N. 58
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
28 luglio 1992
N. 58
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 luglio 1992
(della regione Lombardia)
Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti
urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni
previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978
(conversione in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g.,
quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al
principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte
della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio
comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle
associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni
interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della
protezione civile della facolta' di stipulare direttamente
convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di
ricerca) per il perseguimento di specifiche finalita' di
protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di
competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed
urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che
soltanto la regione ha il potere di emanare norme che
attribuiscano alla sua inattivita' il significato di silenzio-
assenso.
(D.-L. 1º luglio 1992, n. 325, artt. 3 e 10, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 117).
(092C0936)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 16-9-1992)
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