N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 1992

N. 63 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Impiego pubblico - Modificazione all'art. 22 della legge regione Lombardia 1º agosto 1979, disciplinante l'"Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni" - Estensione al personale addetto alle segreterie, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza della disposizione dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 31/1977 la quale prevede, per il personale assegnato ai gruppi consiliari con qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, un assegno personale integrativo non pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali corrispondenti alle due qualifiche - Asserita violazione dei principi di omogenizzazione, trasparenza dei trattamenti economici, onnicomprensivita' e divieto di trattamenti economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Delibera regione Lombardia n. 73 riapprovata il 6 agosto 1992). (Cost., artt. 97 e 117). (092C1087) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 23-9-1992)

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