N. 63
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
11 settembre 1992
N. 63
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 settembre 1992
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Impiego pubblico - Modificazione all'art. 22 della legge regione
Lombardia 1º agosto 1979, disciplinante l'"Ordinamento dei servizi
e degli uffici della giunta regionale e successive modificazioni
ed integrazioni" - Estensione al personale addetto alle
segreterie, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza
della disposizione dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale
n. 31/1977 la quale prevede, per il personale assegnato ai gruppi
consiliari con qualifica inferiore a quella propria del posto di
contingente tabellare coperto, un assegno personale integrativo
non pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra i
trattamenti economici iniziali corrispondenti alle due qualifiche
- Asserita violazione dei principi di omogenizzazione, trasparenza
dei trattamenti economici, onnicomprensivita' e divieto di
trattamenti economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della
legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Incidenza sui
principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
(Delibera regione Lombardia n. 73 riapprovata il 6 agosto 1992).
(Cost., artt. 97 e 117).
(092C1087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 23-9-1992)
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