MONTEDISON - S.p.a.

(GU Parte Seconda n.250 del 25-10-1994)

    Sede in Milano, Foro Buonaparte, 31
    Iscritta alla Cancelleria  del Tribunale di Milano
    ai nn. 310653/7795/3 reg. soc.
    Estratto di delibera di fusione
      L'assemblea dei soci della societa' predetta con verbale 17
 ottobre 1994, n. 15136/3887 di repertorio notaio Piergaetano
 Marchetti ha deliberato:
      di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella
 Montedison S.p.a. delle societa' Axilia S.r.l., Agricola Ferruzzi
 S.r.l., Ferruzzi Investimenti S.r.l. e Cementi Ravenna Finanziaria
 S.r.l., tutte con sede in Ravenna, precisandosi che secondo detto
 progetto:
      art. 2501-bis n. 3, 4 e 5: poiche' la Montedison S.p.a. possiede
 direttamente tutte le quote delle societa' Ferruzzi Investimenti
 S.r.l. e Cementi Ravenna Finanziaria S.r.l., e indirettamente
 attraverso la
      societa' Cementi Ravenna Finanziaria S.r.l., contestualmente
 incorporata, tutte le quote della societa' Axilia S.r.l. e attraverso
 quest'ultima societa', anch'essa contestualmente incorporata, tutte
 le quote della Agricola Ferruzzi S.r.l., non si procede, con riguardo
 all'incorporazione in Montedison S.p.a. di tali quattro societa',
 alla determinazione del rapporto di cambio.
      Essendo il capitale di tutte le societa' incorporande dalla
 Montedison S.p.a. direttamente o indirettamente posseduto per intero
 dalla incorporante, con la stipulazione dell'atto di fusione verranno
 annullate senza sostituzione le quote rappresntanti l'intero capitale
 sociale delle societa' incorporande stesse senza emissione di nuove
 azioni della incorporante;
      art. 2501-bis n. 6: le operazioni delle incorporande Axilia
 S.r.l., Agricola Ferruzzi S.r.l., Cementi Ravenna Finanziaria S.r.l.
 e Ferruzzi Investimenti S.r.l. saranno imputate nel bilancio della
 incorporante Montedison S.p.a. con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
 in cui l'atto di fusione sara' iscritto nel registro delle imprese.
 La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali.
      Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti
 della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del Codice
 civile, che potra' anche essere successiva alla data dell'ultima
 delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile;
      art. 2501-bis n. 7: ai soci e ai possessori di titoli diversi
 dalle azioni non sono riservati trattamenti diversificati per
 categoria;
      art. 2501-bis n. 8: non sono proposti vantaggi particolari a
 favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
      di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella
 Montedison S.p.a., della Finanziaria Agroindustriale S.p.a., con sede
 in Genova, con aumento del capitale sociale della incorporante sino a
 massime L. 939.349.272.000, con emissione sino ad un massimo di n.
 939.349.272 azioni ordinarie da nominali lire mille ciascuna, da
 riservare agli azionisti della Finanziaria Agroindustriale S.p.a.
 sulla base dei rapporti di cambio, precisandosi che secondo detto
 progetto;
    art. 2501-bis n. 3, 4 e 5:
      le azioni della incorporanda Finanziaria Agroindustriale S.p.a.
 che risulteranno di proprieta' della Montedison S.p.a. all'atto della
 stipulazione dell'atto di fusione anche a seguito della
 incorporazione di societa' da quest'ultima totalmente possedute
 direttamente o indirettamente, ovvero che risultassero di proprieta'
 della stessa Finanziaria Agroindustriale S.p.a., verranno annullate
 senza sostituzione;
      il rapporto di cambio delle azioni di terzi della Finanziaria
 Agroindustriale S.p.a. con azioni Montedison S.p.a. e' stato fissato
 in:
      n. 8 azioni ordinarie Montedison S.p.a. da nominali L. 1.000 per
 ogni azione ordinaria Finanziaria Agroindustriale S.p.a. da nominali
 L. 1.000;
      n. 8 azioni ordinarie Montedison S.p.a. da nominali L. 1.000 per
 ogni azione di risparmio non convertibile Finanziaria Agroindustriale
 S.p.a.
    Non e' previsto alcun conguaglio in denaro.
    In conseguenza della stipulazione dell'atto di fusione:
      verranno annullate, senza sostituzione, le azioni ordinarie e di
 risparmio della Finanziaria Agroindustriale S.p.a., che risulteranno
 di proprieta' della incorporante Montedison S.p.a. anche a seguito
 della incorporazione da parte di quest'ultima di sue controllate, o
 della stessa incorporanda;
      verrano altresi' annullate senza sostituzione le azioni
 ordinarie e di risparmio della Finanziaria Agroindustriale S.p.a.,
 per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso;
      verranno infine annullate le azioni ordinarie e di risparmio
 della Finanziaria Agroindustriale S.p.a. di proprieta' di azionisti
 diversi dalla incorporante o dalla stessa incorporanda e sostituite
 con azioni ordinarie Montedison S.p.a. di nuova emissione, in ragione
 dei rapporti di cambio indicati precedentemente.
      Le azioni ordinarie Montedison S.p.a. emesse per soddisfare il
 rapporto di cambio di cui sopra saranno messe a disposizione presso
 la sede sociale dell'incorporante e presso le casse incaricate nei
 tempi, luoghi e con le modalita' indicati in apposito avviso che
 verra' pubblicato su due quotidiani.
      Ove necessario agli azionisti della Finanziaria Agroindustriale
 S.p.a. sara' assicurata, tramite societa' di intermediazione
 mobiliare all'uopo incaricata - il cui nome verra' comunicato con
 apposito avviso che verra' pubblicato su due quotidiani - la
 possibilita' di negoziare a prezzi di borsa i diritti frazionari,
 senza aggravio di spese, bolli e commissioni;
    art. 2501-bis n. 6:
      le azioni emesse dall'incorporante Montedison S.p.a. in cambio
 delle azioni Finanziaria Agroindustriale S.p.a. avranno godimento 1
 gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione sara' iscritto nel
 registro delle imprese.
      le operazioni della incorporanda Finanziaria Agroindustriale
 S.p.a. saranno imputate nel bilancio della incorporante Montedison
 S.p.a. con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui l'atto di
 fusione sara' iscritto nel registro delle imprese. La medesima
 decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali;
      nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti
 della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del Codice
 civile, che potra' anche essere successiva alla data dell'ultima
 delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile;
      art. 2501-bis n. 7: ai portatori delle azioni di risparmio della
 Finanziaria Agroalimentare S.p.a., verranno attribuite azioni
 ordinarie Montedison S.p.a. nello stesso rapporto previsto per i
 portatori di azioni ordinarie della Finanziaria Agroindustriale
 S.p.a.
      Sara' pertanto convocata, ai sensi dell'art. 2376 del Codice
 civile l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio
 della Finanziaria Agroindustriale S.p.a.
      Agli azionisti ordinari e di risparmio Finanziaria
 Agroindustriale S.p.a. spettera' il diritto di recesso ex art. 2437
 del Codice civile.
      Ai portatori di warrant Montedison 1994-1997 e' concessa la
 facolta' di esercitare il diritto di sottoscrizione prima della rata
 di convocazione dell'assemblea degli azionisti chiamata a deliberare
 sulla fusione e cio' conformemente a quanto previsto nel regolamento
 dei warrant. Conseguentemente l'esercizio dei warrant non viene
 sospeso dal giorno precedente la data di deliberazione del Consiglio
 di amministrazione sull'operazione;
      art. 2501-bis n. 8: non sono previsti vantaggi particolari per
 gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
      La predetta deliberazione e' stata omologata dal Tribunale di
 Milano in data 20 ottobre 1994 con decreto n. 14173 ed iscritta
 presso la Cancelleria del Tribunale medesimo in data 20 ottobre 1994
 al n. 310653 reg. soc. con i documenti ex art. 2501-sexies del Codice
 civile.
    Il notaio: Piergaetano Marchetti.
S-23474 (A pagamento).
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