Sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 Iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Milano ai nn. 310653/7795/3 reg. soc. Estratto di delibera di fusione L'assemblea dei soci della societa' predetta con verbale 17 ottobre 1994, n. 15136/3887 di repertorio notaio Piergaetano Marchetti ha deliberato: di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Montedison S.p.a. delle societa' Axilia S.r.l., Agricola Ferruzzi S.r.l., Ferruzzi Investimenti S.r.l. e Cementi Ravenna Finanziaria S.r.l., tutte con sede in Ravenna, precisandosi che secondo detto progetto: art. 2501-bis n. 3, 4 e 5: poiche' la Montedison S.p.a. possiede direttamente tutte le quote delle societa' Ferruzzi Investimenti S.r.l. e Cementi Ravenna Finanziaria S.r.l., e indirettamente attraverso la societa' Cementi Ravenna Finanziaria S.r.l., contestualmente incorporata, tutte le quote della societa' Axilia S.r.l. e attraverso quest'ultima societa', anch'essa contestualmente incorporata, tutte le quote della Agricola Ferruzzi S.r.l., non si procede, con riguardo all'incorporazione in Montedison S.p.a. di tali quattro societa', alla determinazione del rapporto di cambio. Essendo il capitale di tutte le societa' incorporande dalla Montedison S.p.a. direttamente o indirettamente posseduto per intero dalla incorporante, con la stipulazione dell'atto di fusione verranno annullate senza sostituzione le quote rappresntanti l'intero capitale sociale delle societa' incorporande stesse senza emissione di nuove azioni della incorporante; art. 2501-bis n. 6: le operazioni delle incorporande Axilia S.r.l., Agricola Ferruzzi S.r.l., Cementi Ravenna Finanziaria S.r.l. e Ferruzzi Investimenti S.r.l. saranno imputate nel bilancio della incorporante Montedison S.p.a. con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione sara' iscritto nel registro delle imprese. La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali. Nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del Codice civile, che potra' anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile; art. 2501-bis n. 7: ai soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni non sono riservati trattamenti diversificati per categoria; art. 2501-bis n. 8: non sono proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Montedison S.p.a., della Finanziaria Agroindustriale S.p.a., con sede in Genova, con aumento del capitale sociale della incorporante sino a massime L. 939.349.272.000, con emissione sino ad un massimo di n. 939.349.272 azioni ordinarie da nominali lire mille ciascuna, da riservare agli azionisti della Finanziaria Agroindustriale S.p.a. sulla base dei rapporti di cambio, precisandosi che secondo detto progetto; art. 2501-bis n. 3, 4 e 5: le azioni della incorporanda Finanziaria Agroindustriale S.p.a. che risulteranno di proprieta' della Montedison S.p.a. all'atto della stipulazione dell'atto di fusione anche a seguito della incorporazione di societa' da quest'ultima totalmente possedute direttamente o indirettamente, ovvero che risultassero di proprieta' della stessa Finanziaria Agroindustriale S.p.a., verranno annullate senza sostituzione; il rapporto di cambio delle azioni di terzi della Finanziaria Agroindustriale S.p.a. con azioni Montedison S.p.a. e' stato fissato in: n. 8 azioni ordinarie Montedison S.p.a. da nominali L. 1.000 per ogni azione ordinaria Finanziaria Agroindustriale S.p.a. da nominali L. 1.000; n. 8 azioni ordinarie Montedison S.p.a. da nominali L. 1.000 per ogni azione di risparmio non convertibile Finanziaria Agroindustriale S.p.a. Non e' previsto alcun conguaglio in denaro. In conseguenza della stipulazione dell'atto di fusione: verranno annullate, senza sostituzione, le azioni ordinarie e di risparmio della Finanziaria Agroindustriale S.p.a., che risulteranno di proprieta' della incorporante Montedison S.p.a. anche a seguito della incorporazione da parte di quest'ultima di sue controllate, o della stessa incorporanda; verrano altresi' annullate senza sostituzione le azioni ordinarie e di risparmio della Finanziaria Agroindustriale S.p.a., per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso; verranno infine annullate le azioni ordinarie e di risparmio della Finanziaria Agroindustriale S.p.a. di proprieta' di azionisti diversi dalla incorporante o dalla stessa incorporanda e sostituite con azioni ordinarie Montedison S.p.a. di nuova emissione, in ragione dei rapporti di cambio indicati precedentemente. Le azioni ordinarie Montedison S.p.a. emesse per soddisfare il rapporto di cambio di cui sopra saranno messe a disposizione presso la sede sociale dell'incorporante e presso le casse incaricate nei tempi, luoghi e con le modalita' indicati in apposito avviso che verra' pubblicato su due quotidiani. Ove necessario agli azionisti della Finanziaria Agroindustriale S.p.a. sara' assicurata, tramite societa' di intermediazione mobiliare all'uopo incaricata - il cui nome verra' comunicato con apposito avviso che verra' pubblicato su due quotidiani - la possibilita' di negoziare a prezzi di borsa i diritti frazionari, senza aggravio di spese, bolli e commissioni; art. 2501-bis n. 6: le azioni emesse dall'incorporante Montedison S.p.a. in cambio delle azioni Finanziaria Agroindustriale S.p.a. avranno godimento 1 gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione sara' iscritto nel registro delle imprese. le operazioni della incorporanda Finanziaria Agroindustriale S.p.a. saranno imputate nel bilancio della incorporante Montedison S.p.a. con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione sara' iscritto nel registro delle imprese. La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali; nell'atto di fusione sara' stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del Codice civile, che potra' anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice civile; art. 2501-bis n. 7: ai portatori delle azioni di risparmio della Finanziaria Agroalimentare S.p.a., verranno attribuite azioni ordinarie Montedison S.p.a. nello stesso rapporto previsto per i portatori di azioni ordinarie della Finanziaria Agroindustriale S.p.a. Sara' pertanto convocata, ai sensi dell'art. 2376 del Codice civile l'assemblea speciale dei portatori delle azioni di risparmio della Finanziaria Agroindustriale S.p.a. Agli azionisti ordinari e di risparmio Finanziaria Agroindustriale S.p.a. spettera' il diritto di recesso ex art. 2437 del Codice civile. Ai portatori di warrant Montedison 1994-1997 e' concessa la facolta' di esercitare il diritto di sottoscrizione prima della rata di convocazione dell'assemblea degli azionisti chiamata a deliberare sulla fusione e cio' conformemente a quanto previsto nel regolamento dei warrant. Conseguentemente l'esercizio dei warrant non viene sospeso dal giorno precedente la data di deliberazione del Consiglio di amministrazione sull'operazione; art. 2501-bis n. 8: non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. La predetta deliberazione e' stata omologata dal Tribunale di Milano in data 20 ottobre 1994 con decreto n. 14173 ed iscritta presso la Cancelleria del Tribunale medesimo in data 20 ottobre 1994 al n. 310653 reg. soc. con i documenti ex art. 2501-sexies del Codice civile. Il notaio: Piergaetano Marchetti. S-23474 (A pagamento).