N. 204 SENTENZA 5 - 6 luglio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Istituzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Adozione del criterio di riparto della generica rilevanza pubblicistica in luogo di quello della natura delle situazioni soggettive coinvolte - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicita' della giurisdizione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e comma 2, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della medesima legge n. 205 del 2000. - Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113. Giustizia amministrativa - Controversie in materia di urbanistica ed edilizia - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto oltre gli atti e i provvedimenti, anche i comportamenti delle pubbliche amministrazioni - Indebita estensione della giurisdizione esclusiva a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita alcun pubblico potere - Violazione del criterio costituzionale del riparto della giurisdizione, lesione del principio dell'unicita' della giurisdizione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, come sostituito dall'art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205. - Costituzione, artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113. (004C0836) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 14-7-2004)

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