N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 (della Regione siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Disciplina dell'IMUP - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione per la sottrazione di risorse finanziarie ai comuni e l'attribuzione alle regioni di diverse competenze - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13. - Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato - Previsione che, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma 13-bis. - Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che l'aliquota, di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano - Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che, con le medesime procedure, le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali in contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto - Denunciata violazione della competenza concorrente regionale in materia sanitaria - Violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b), 36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che la quota di compartecipazione IVA (corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario e condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali) rimane accantonata in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio - Previsione che le somme spettanti alla Regione Siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata lesione della competenza concorrente regionale in materia sanitaria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 6. - Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b), 36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 68 del 2011, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi - Previsione che la riduzione di cui al comma 7 e' ripartita in proporzione alla distribuzione dell'IMUP sperimentale di cui all'art. 13 del decreto impugnato - Previsione che la riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, commi 7, 8, 9 e 10. - Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b), 36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Esercizi commerciali - Eliminazione, per le attivita' commerciali, dei limiti agli orari di apertura e di chiusura ed abolizione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' della mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Previsione, quale principio generale dell'ordinamento, della liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali senza limiti o prescrizioni di alcun genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente, con l'onere per le Regioni e gli enti locali di adeguare i loro ordinamenti entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale esclusiva in materia di esercizi commerciali e loro ubicazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31. - Statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. d) e lett. e). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato per le Regioni a statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. - Statuto della Regione Siciliana, art. 43; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. (012C0088) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)

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