N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2011

Ordinanza del 24 ottobre 2011 emessa dal Giudice di pace di Torino nel procedimento civile promosso da Castaldo Davide contro Uniqa Protezione Spa e Arcuri Teo. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entita' (c.d. micropermanenti) - Criteri e misure di risarcimento previsti dal codice delle assicurazioni private - Liquidazione inderogabilmente agganciata a valori tabellari che fungono da limiti soglia - Impossibilita' per il giudice di aumentare di oltre il venti per cento l'ammontare determinato in base ad essi - Denunciata fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza adeguato contemperamento degli interessi in gioco - Diversita' di trattamento tra situazioni identiche irragionevolmente correlata all'eziologia del danno e al soggetto danneggiante - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto diverse - Compressione irragionevole del diritto all'effettiva tutela giurisdizionale nonche' della difesa del danneggiato - Eccesso di delega, per introduzione di un limite non autorizzato dalla norma delegante - Riproposizione di questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 157 del 2011. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139. - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24 e 76, in relazione all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Carta dei diritti fondamentali U.E., art. 38. (012C0185) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 23-5-2012)

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