N. 143 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Lazio - Previsione che in caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche, come risultano definiti ed accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento della perimetrazione del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e che qualora le riperimetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalla forma di pubblicita' di cui all'art. 23 - Previsione che l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis puo' essere attivato dai comuni con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di naturale interesse pubblico o di beni sottoposti a vincolo - Previsione, altresi', che ove l'ipotesi di cui al comma 2-bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse archelogico e paesaggistico e che la regione, a seguito dell'accertamento ministeriale provvede alla rettifica con la procedura di cui al comma 2-bis, comunicando, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento della perimetrazione - Previsione che, in attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'art. 25, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e l'effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, nonche' all'accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3 - Previsione che fino all'approvazione del PTPR la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, con deliberazione della Giunta regionale e successiva approvazione del Consiglio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potesta' legislativa esclusiva statale in materia di tutela di beni paesaggistici, per contrasto con gli artt. 135 e ss. del Codice dei beni culturali che attribuisce la riperimetrazione paesaggistica alla pianificazione congiunta tra Stato e Regioni - Denunciata violazione dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, di limitazioni alla sovranita' nazionale per adeguamento a trattati e norme di diritto internazionale - Denunciata violazione della sfera di competenza statale per inosservanza di obblighi derivanti dal diritto comunitario. - Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. s). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altra non residenziale - Previsione che in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonche' nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con determinazione e ricostruzione e di completamento previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 6, degli edifici di cui all'art. 2 aventi destinazione non residenziale con esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo di abilitativo edilizio ovvero limitatamente agli edifici con destinazione d'uso discrezionale, che siano in via di dismissione a condizione che: a) gli interventi non riguardino edifici ricompresi all'interno della zona D di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi; b) edifici ricompresi all'interno delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; c) interventi finalizzati al cambio di destinazione superiori a 2500 metri quadrati di superficie utile lorda; d) interventi realizzati nel rispetto delle altezze e della distanza previsti dagli artt. 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 - Previsione che gli interventi di modifica della destinazione d'uso di cui al comma 1 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio per contrasto con l'art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 che nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici consente esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di governo del territorio. - Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 7. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Lazio - Programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale - Attribuzione ai comuni di funzioni ed obiettivi volti al recupero ed alla riqualificazione di zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici mediante adozione di programmi d'intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Previsione, limitatamente ai comuni costieri, che i programmi integrati di cui al comma 3 possono prevedere un incremento premiale delle volumetrie ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti fino al massimo del 150 per cento della volumetria demolita e che gli stessi destinano le aree recuperate alla funzione pubblica del litorale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, per contrasto con gli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali - Denunciata violazione dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, di limitazione alla sovranita' nazionale in adempimento a trattati e a norme di diritto internazionale - Denunciata violazione della sfera di competenza statale per inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. - Legge della Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12, art. 1, comma 19. - Costituzione, artt. 9, 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. s). (012C0418) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 21-11-2012)

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