N. 166
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 dicembre 2012
Ordinanza del 7 dicembre 2012 emessa dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile promosso da C. S. A. e P. G. contro Centro di
fecondazione assistita «Demetra» S.r.l. e Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione sugli embrioni
umani - Divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale
sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute
e allo sviluppo dello stesso - Carattere assoluto e inderogabile -
Conseguente operativita' anche rispetto agli embrioni residuati da
PMA non piu' impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o
non biopsiabili) e destinati all'autodistruzione - Irragionevole
difetto di bilanciamento della tutela dell'embrione con l'interesse
costituzionalmente rilevante alla ricerca scientifica bio-medica -
Contrasto con la promozione dello sviluppo della ricerca
scientifica e con la tutela della salute come diritto fondamentale
dell'individuo e interesse della collettivita' - Contrasto con la
Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 13 (commi 1, 2 e 3).
- Costituzione, artt. 9, 32 e 33, primo comma; Convenzione di Oviedo
sulle biotecnologie, artt. 1, 5 e 18.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al
trattamento - Irrevocabilita' dopo la fecondazione dell'ovulo -
Contrasto con il diritto irretrattabile della persona al consenso
informato e con la liberta' di autodeterminazione nel trattamento
sanitario - Irrazionale diversificazione della PMA da tutte le
altre ipotesi di trattamento terapeutico, in deroga al principio
della necessita' del consenso del paziente prima e durante il
trattamento - Richiamo alla sentenza n. 151 del 2009 della Corte
costituzionale.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo capoverso.
- Costituzione, artt. 2, 13 e 32.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al
trattamento e sperimentazione sugli embrioni umani - Disciplina -
Impossibilita' per i generanti di destinare alla ricerca
scientifica gli embrioni residuati da PMA non piu' impiegabili per
fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili), revocando il
consenso al trattamento prestato prima della fecondazione
dell'ovulo - Illogicita' e irragionevolezza.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 6, comma
3, ultimo capoverso.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma.
(13C00254)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-2013)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.