N. 232 SENTENZA 16 - 23 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari - Delitto di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale) - Applicazione della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Presunzione assoluta, anziche' relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere --Irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi riconducibili alla fattispecie del delitto di violenza sessuale di gruppo - Ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di violenza sessuale di gruppo a quelli concernenti delitti caratterizzati dalla "struttura" e dalle "connotazioni criminologiche" tipiche del delitto di cui all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) cod. pen. - Violazione del principio di inviolabilita' della liberta' personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Necessita' di applicare anche per le fattispecie criminose in esame il criterio del "minore sacrificio necessario", attraverso l'introduzione della locuzione "salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, terzo periodo, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma. (T-130232) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)

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