N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2013

Ordinanza del 18 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da R.A. contro INPS. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Previsione che nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di assegno di inabilita' e di assegno di invalidita', chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente, domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni legittimanti la pretesa fatta valere - Previsione che l'espletamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda - Previsione che, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, in caso di mancata contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio non superiore a trenta giorni fissato con apposito decreto, il giudice stesso, con decreto non impugnabile e non modificabile, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese - Previsione dell'informativa obbligatoria all'INPS al fine della partecipazione alle operazioni peritali con un proprio perito - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della irragionevolezza e della disparita' di trattamento di soggetti nelle stesse condizioni (ad es. lavoratori di una stessa fabbrica) in dipendenza della materia disciplinata dalla norma processuale (provvedimenti assistenziali, previdenziali e pensionistici gestiti dall'INPS) - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio per l'introduzione di una giurisdizione condizionata, per l'inesistenza attiva di un difensore tecnico e per la mancata previsione di un tempus per la discussione del caso - Violazione del principio della motivazione dei provvedimenti giurisprudenziali - Lesione della garanzia previdenziale. - Codice di procedura civile, art. 445-bis; decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 10, comma 6-bis. - Costituzione, artt. 24, 38 e 111. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario - Decreto di omologa del giudice - Mancata attribuzione della qualita' di titolo esecutivo - Violazione del principio di ragionevolezza e dei principi del giusto processo. - Codice di procedura civile, art. 445-bis. - Costituzione, artt. 3 e 111. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Accertamento tecnico preventivo - Termine perentorio per il deposito della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU - Decreto di omologa dell'accertamento sul requisito sanitario senza preventivo contraddittorio tra le parti - Termine perentorio per il deposito del ricorso introduttivo della fase contenziosa - Sanzione di inammissibilita' per la mancata specificazione dei motivi della contestazione - Lesione del principio di uguaglianza sotto i profili della irragionevolezza e della disparita' di trattamento delle parti - Violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Lesione della garanzia giurisprudenziale. - Codice di procedura civile, art. 445-bis, commi 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 3 e 38. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Prevista inappellabilita' della sentenza che definisce il giudizio di cui all'art. 445- bis del c.p.c. - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza e della disparita' di trattamento - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione dei principi del giusto processo. - Codice di procedura civile, art. 445-bis, comma 7. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (13C00303) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 2-10-2013)

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