N. 259
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 agosto 2013
Ordinanza del 6 agosto 2013 emessa dalla Corte dei conti - sez.
giurisdizionale per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da De
Domenico Benito contro l'INPS.
Previdenza - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, ma
con efficacia innovativa, che l'art. 10, quarto comma, del d.l. n.
17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 (che prevedeva che
la misura dell'indennita' integrativa speciale da corrispondere in
aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in ragione di un
quarantesimo per ogni anno di servizio utile dell'importo
dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione
con la massima anzianita' di servizio e che le variazioni
dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite per l'intero
importo dalla data del raggiungimento dell'eta' pensionabile da
parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza
della pensione di riversibilita' a favore dei superstiti) si
intende abrogato implicitamente, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730 - Lesione del dovere
di solidarieta' sociale - Violazione del principio di uguaglianza
per la lesione dei principi di certezza del diritto e di legittimo
affidamento - Lesione di obblighi internazionali derivanti dalla
CEDU.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 6.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali.
Previdenza - Previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma
con efficacia innovativa, che l'art. 21, ottavo comma, della legge
27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le
percentuali di incremento dell'indennita' integrativa ivi previste
vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota
dell'indennita' medesima effettivamente spettante in proporzione
all'anzianita' conseguita alla data di cessazione dal servizio -
Lesione del dovere di solidarieta' sociale - Violazione del
principio di uguaglianza per la lesione dei principi di certezza
del diritto e di legittimo affidamento - Lesione di obblighi
internazionali derivanti dalla CEDU.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali.
Previdenza - Previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma
con efficacia innovativa, che l'art. 21, nono comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva
la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della
cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
ivi compresa la normativa stabilita dall'art. 10 del d.l. 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto art.
10 del d.l. 17 del 1983 - Lesione del dovere di solidarieta'
sociale - Violazione del principio di uguaglianza per la lesione
dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento -
Lesione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 8.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione all'art.
6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali.
(13C00387)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 4-12-2013)
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