N. 291 SENTENZA 2 - 6 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di prevenzione - Misura di prevenzione personale - Sospensione dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Presunzione iuris tantum di persistenza della pericolosita', malgrado il trattamento, nel momento dell'esecuzione - Mancata previsione del dovere dell'organo che ha emanato il provvedimento di applicazione della misura di valutarne l'attualita' nel momento in cui questa viene eseguita - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina delle misure di sicurezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura. - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12. - Costituzione, art. 3 (art. 24). Misure di prevenzione - Misura di prevenzione personale - Sospensione dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena del sottoposto - Presunzione iuris tantum di persistenza della pericolosita', malgrado il trattamento, nel momento dell'esecuzione - Ius superveniens che recepisce la disposizione dichiarata incostituzionale, senza significative variazioni - Illegittimita' costituzionale in parte qua in via consequenziale. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 15. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (T-130291) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2013)

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