Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Misura di prevenzione personale - Sospensione
dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena
del sottoposto - Presunzione iuris tantum di persistenza della
pericolosita', malgrado il trattamento, nel momento dell'esecuzione
- Mancata previsione del dovere dell'organo che ha emanato il
provvedimento di applicazione della misura di valutarne
l'attualita' nel momento in cui questa viene eseguita - Violazione
del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento
rispetto alla disciplina delle misure di sicurezza - Illegittimita'
costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12.
- Costituzione, art. 3 (art. 24).
Misure di prevenzione - Misura di prevenzione personale - Sospensione
dell'esecuzione a causa dello stato detentivo in espiazione di pena
del sottoposto - Presunzione iuris tantum di persistenza della
pericolosita', malgrado il trattamento, nel momento dell'esecuzione
- Ius superveniens che recepisce la disposizione dichiarata
incostituzionale, senza significative variazioni - Illegittimita'
costituzionale in parte qua in via consequenziale.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 15.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(T-130291)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2013)
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