N. 7
ORDINANZA (Atto di promovimento)
29 novembre 2013
Ordinanza del 29 novembre 2013 emessa dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di B.M..
Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacita'
dell'imputato - Imputato infermo di mente sottoposto a misura di
sicurezza provvisoria detentiva, in situazione di incapacita'
processuale permanente e irreversibile - Sospensione del
procedimento - Preclusione per il giudice di celebrare il processo
e di definirlo con sentenza (compresa quella di assoluzione per non
imputabilita' e applicazione di misure di sicurezza) allorche'
l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale - Violazione
dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalita'
e adeguatezza e di ragionevole durata del processo - Lesione del
diritto di difesa - Contrasto con l'art. 5 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che
sancisce il diritto alla liberta' e alla sicurezza - Inosservanza
di vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
- Codice di procedura penale, art. 71, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, comma secondo, 111; 11 e 117, primo
comma, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
(14C00013)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 5-2-2014)
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