N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2013

Ordinanza del 29 novembre 2013 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di B.M.. Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato - Imputato infermo di mente sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva, in situazione di incapacita' processuale permanente e irreversibile - Sospensione del procedimento - Preclusione per il giudice di celebrare il processo e di definirlo con sentenza (compresa quella di assoluzione per non imputabilita' e applicazione di misure di sicurezza) allorche' l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalita' e adeguatezza e di ragionevole durata del processo - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto alla liberta' e alla sicurezza - Inosservanza di vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. - Codice di procedura penale, art. 71, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 13, 24, comma secondo, 111; 11 e 117, primo comma, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (14C00013) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 5-2-2014)

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