N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 gennaio 2014 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione - Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia direttamente ad essa applicabile - Denunciata introduzione unilaterale di un'ulteriore misura di coordinamento finanziario (rispetto a quella gia' stabilita dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010) - Violazione del principio dell'accordo tra Stato e Province autonome in materia finanziaria - Violazione delle competenze provinciali in riferimento agli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e alle funzioni di coordinamento degli enti pubblici locali - Denunciata previsione di una norma avente contenuto dettagliato - Lesione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Lesione dell'autonomia organizzativa e di spesa della Provincia - Violazione della competenza concorrente in materia di finanza locale. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 1, comma 5. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 16, 79, 80, 81, 103 e 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 17, 18 e 19. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge impugnato, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate - Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia direttamente ad essa applicabile - Denunciata illegittimita' costituzionale della norma impugnata in via conseguenziale a fronte della previsione di un controllo sul rispetto di un vincolo di cui si e' denunciata la incostituzionalita' - Denunciata introduzione unilaterale a carico della Provincia di controlli ad opera di organi ministeriali statali - Compromissione del sistema dei rapporti tra Stato e Provincia come delineato dalle norme statutarie e di attuazione - Lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Irragionevolezza. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 1, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, titolo VI, in particolare art. 79, comma quarto, artt. 87 e 88; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Disposizioni in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego - Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia direttamente ad essa applicabile - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa della Provincia in materia organizzativa - Lesione dell'autonomia amministrativa, nonche' dell'autonomia di spesa della Provincia - Violazione della competenza concorrente in materia di finanza locale - Denunciata previsione di una norma avente contenuto dettagliato - Contrasto con il divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali, nelle quali i limiti alla competenza provinciale non possono essere posti da un atto sub-legislativo quale il d.P.C.m. richiamato. - Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 4, comma 10. - Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, 119, primo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 16, 79, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. (14C00009) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 12-2-2014)

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