N. 4
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 gennaio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 gennaio 2014 (della Provincia autonoma di Trento).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni - Riduzione della spesa per studi e incarichi di
consulenza nella pubblica amministrazione - Ricorso proposto dalla
Provincia autonoma di Trento a titolo cautelativo, qualora la
disposizione impugnata sia direttamente ad essa applicabile -
Denunciata introduzione unilaterale di un'ulteriore misura di
coordinamento finanziario (rispetto a quella gia' stabilita
dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010) -
Violazione del principio dell'accordo tra Stato e Province autonome
in materia finanziaria - Violazione delle competenze provinciali in
riferimento agli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e
alle funzioni di coordinamento degli enti pubblici locali -
Denunciata previsione di una norma avente contenuto dettagliato -
Lesione della competenza concorrente in materia di coordinamento
della finanza pubblica - Lesione dell'autonomia organizzativa e di
spesa della Provincia - Violazione della competenza concorrente in
materia di finanza locale.
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 1, comma
5.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma,
in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8, n. 1, 16, 79, 80, 81, 103 e 104; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 17, 18 e
19.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni - Previsione che la Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono
almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato
per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di
verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di
contenimento della spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge
impugnato, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita'
riscontrate - Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a
titolo cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia
direttamente ad essa applicabile - Denunciata illegittimita'
costituzionale della norma impugnata in via conseguenziale a fronte
della previsione di un controllo sul rispetto di un vincolo di cui
si e' denunciata la incostituzionalita' - Denunciata introduzione
unilaterale a carico della Provincia di controlli ad opera di
organi ministeriali statali - Compromissione del sistema dei
rapporti tra Stato e Provincia come delineato dalle norme
statutarie e di attuazione - Lesione dell'autonomia organizzativa e
finanziaria della Provincia - Irragionevolezza.
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 1, comma
8.
- Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, e 119, primo
comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, titolo VI, in
particolare art. 79, comma quarto, artt. 87 e 88; d.P.R. 15 luglio
1988, n. 305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni - Disposizioni in tema di immissione in servizio di
idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe
di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego -
Ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento a titolo
cautelativo, qualora la disposizione impugnata sia direttamente ad
essa applicabile - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa
della Provincia in materia organizzativa - Lesione dell'autonomia
amministrativa, nonche' dell'autonomia di spesa della Provincia -
Violazione della competenza concorrente in materia di finanza
locale - Denunciata previsione di una norma avente contenuto
dettagliato - Contrasto con il divieto di fonti secondarie statali
nelle materie provinciali, nelle quali i limiti alla competenza
provinciale non possono essere posti da un atto sub-legislativo
quale il d.P.C.m. richiamato.
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 4, comma
10.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, 119,
primo comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 16, 79, 80 e 81; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 268, artt. 17, 18 e 19; d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266, art. 2.
(14C00009)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 12-2-2014)
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