Notifica per pubblici proclami Con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Sezione I Ter, di Roma ed iscritto al n. 734/2014 R.G., il Comune di Lecce ha chiesto l'annullamento del Decreto Ministeriale 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficile n. 268 del 15 novembre 2013) con il quale il Ministro dell'Interno ha effettuato la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti statali tra i comuni italiani (dell'«importo complessivo pari a 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013»), determinando per il Comune di Lecce una riduzione pari a € 5.623.627,24; di ogni atto presupposto, connesso e/ o consequenziale. Nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2014, il TAR Lazio - Sezione I Ter, con ordinanza n. 2024 depositata in segreteria in data 19 febbraio 2014, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di un estratto del ricorso e dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati. Con successivi motivi aggiunti il Comune di Lecce ha esteso l'impugnazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014), illegittimo per gli stessi motivi gia' censurati a carico del DM 24 settembre 2013 e con gli stessi motivi aggiunti e' stata altresi' chiesta la modifica dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2024/2014 con l'eliminazione dell'ordine di indicare nominativamente tutti i comuni di cui all'allegato A del DM 29 settembre 2013 e con l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio anche con riferimento ai motivi aggiunti. Il ricorso originario ed i successivi motivi aggiunti proposti dal Comune di Lecce con l'avv. Gianluigi Pellegrino, sono stati notificati, oltre che alle amministrazioni resistenti individuate nel Ministero dell'interno, nel Ministero dell'economia e delle finanze, nella Presidenza del Consiglio dei ministri, nella Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, nella Conferenza Unificata (ex legge n. 281/1997), anche a tre comuni italiani (Comune di Andria, Comune di Pesaro e Comune di Cesena) inseriti nell'allegato «A» al decreto ministeriale 24 settembre 2013 impugnato. Nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2014 il TAR Lazio con ordinanza n. 3951/14 ha corretto il precedente provvedimento ordinando «l'integrazione per pubblici proclami mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale di: a) un estratto del gravame introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, recante il numero R.G., l'Autorita' Giudiziaria adita, le parti, l'oggetto con i provvedimenti impugnati ed un sunto delle censure dedotte con entrambi; b) quanto all'individuazione dei controinteressati, del mero rinvio a tutti i Comuni italiani». L'udienza pubblica per la trattazione del merito e' fissata innanzi al TAR Lazio - Sezione I Ter di Roma per il giorno 10 luglio 2014. Con il ricorso introduttivo e' stata censurata l'Illegittimita' del DM 24 settembre 2013, per incostituzionalita' dell'art. 16 D.L. 95/12, per violazione dell'art. 119 Cost. rep. e la violazione del principio di leale collaborazione. Per essere costituzionalmente compatibile la distribuzione del taglio disposto dalla norma per il 2013 doveva essere basato sulle capacita' fiscali per abitante o essere proporzionale alla quota di risorse che vengono trasferite ai singoli comuni e non su come il singolo comune determina la propria autonoma spesa. Ulteriore profilo di incostituzionalita' riposa nella violazione di ogni regola di leale collaborazione. Per il 2013 il testo di legge epigrafato e' stato novellato con la brutale previsione che la distribuzione del taglio (ben superiore al 2012 in quanto pari a ben 2 miliardi e 250 milioni di euro) sarebbe avvenuta in via unilaterale da parte del Ministero dell'interno sulla base dell'unilaterale criterio della media dei costi per consumi intermedi desunti dai dati Siope. Il principio di leale collaborazione unitamente a quello di affidamento risultano ugualmente violati anche con riguardo alla tempistica in quanto il decreto qui impugnato e' stato pubblicato ad esercizio pressocche' ultimato. Il DM impugnato e' stato altresi' censurato per difetto di motivazione in quanto il DM non illustra quali sarebbero i consumi intermedi di cui all'art. 16 D.L. 95/12 e quindi non indica i costi medi che avrebbe registrato per tali spese e quali scarti da essi avrebbero i diversi comuni e quello di Lecce in particolare. Il DM e' anche irrazionale essendo stati ritenuti comparabili, tra i consumi intermedi considerati, dati che tra loro comparabili non sono. Ove mai invece si ritenesse che la norma vincolasse a tale irrazionalita', e' la norma stessa a risultare anche per tale profilo incostituzionale per violazione dei fondamentali parametri di cui agli art. 3 e 97 Cost. Rep. L'irrazionalita' e' evidente anche in relazione alla circostanza che per determinati identici servizi i comuni adottano sistemi di erogazione tra di loro del tutto equipollenti e con effetti identici sul versante del saldo finale sul bilancio comunale. Ciononostante il criterio per come applicato dal ministero tratta diversamente tali due ipotesi. Il riferimento e' ad esempio al servizio di raccolta dei rifiuti che e' quello quantitativamente piu' significativo, potendo essere gestito o riscuotendo la tassa specifica da parte dei cittadini e poi corrispondendo l'onorario alla ditta che effettua la raccolta e lo smaltimento oppure non riscuotendo alcuna tassa dai cittadini ma ponendo direttamente a loro carico il pagamento dell'onorario (attraverso la tariffa) alla ditta che effettua raccolta e smaltimento. Pur dinanzi ad una situazione identica sul versante della gestione entrate/spese, viene penalizzato a dismisura un comune, come quello di Lecce, che ha optato per la prima ipotesi. Il parametro dei pagamenti Siope con riferimento al triennio 2010-2012 non e' un valido strumento per verificare i servizi effettivamente offerti dai comuni in quegli anni in quanto dato Siope di un anno non rappresenta il costo sostenuto dall'ente che puo' riferirsi ad acquisti relativi a piu' anni. Del resto ancora una volta la stessa norma per l'anno 2012 dove ha previsto giustamente e doverosamente l'intervento della Conferenza Stato-citta', ha comunque evidenziato che i criteri da seguirsi dovessero essere molteplici avendo riguardo anche ai costi standard e ad un'analisi della spesa da parte del commissario alla spending. Mentre la novella per il 2013 ha del tutto irrazionalmente stabilito non solo l'unilaterale determinazione ministeriale del riparto tra i comuni del taglio complessivo, ma anche che cio' venisse ancorato esclusivamente ai dati Siope che come abbiamo visto sono del tutto inidonei a giustificare un maggior taglio a carico di questa o quella amministrazione comunale. Con successivi motivi aggiunti si e' censurato il DPCM 13 novembre 2013 per illegittimita' derivata per gli stessi vizi sopra riportati gia' fatti valere a carico del DM 24 settembre 2013. Il DPCM del 13 novembre 2013, nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014 n. 16, all'articolo 1, comma q lett. d) stabilisce infatti che le riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni sono pari agli importi definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013. Il Comune di Lecce ha chiesto quindi l'annullamento anche del citato DPCM. I Comuni controinteressati, come riportato dal TAR Lazio nell'ordinanza n. 3951/14 sono «tutti i Comuni italiani», indicati nell'allegato «A» del DM 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013). Roma, 11 aprile 2014 avv. Gianluigi Pellegrino TC14ABA5437