TAR LAZIO - ROMA
Sezione I Ter

(GU Parte Seconda n.48 del 22-4-2014)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Sezione I Ter, di  Roma
ed iscritto al n. 734/2014  R.G.,  il  Comune  di  Lecce  ha  chiesto
l'annullamento del Decreto Ministeriale 24 settembre 2013 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficile n. 268 del 15 novembre 2013) con il quale  il
Ministro dell'Interno ha effettuato la ripartizione  delle  riduzioni
dei  trasferimenti  statali  tra  i  comuni  italiani  (dell'«importo
complessivo  pari  a  2.250  milioni  di  euro,  per  l'anno  2013»),
determinando  per  il  Comune  di  Lecce   una   riduzione   pari   a
€ 5.623.627,24;   di   ogni   atto   presupposto,   connesso   e/   o
consequenziale. 
  Nella Camera di Consiglio del 13 febbraio  2014,  il  TAR  Lazio  -
Sezione I Ter, con ordinanza n. 2024 depositata in segreteria in data
19 febbraio 2014,  ha  ordinato  l'integrazione  del  contraddittorio
autorizzando la notifica per pubblici proclami del  ricorso  mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale di  un  estratto  del  ricorso  e
dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati. 
  Con successivi  motivi  aggiunti  il  Comune  di  Lecce  ha  esteso
l'impugnazione al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
13 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n.  16  del  21  gennaio  2014),
illegittimo per gli stessi motivi gia' censurati a carico del  DM  24
settembre 2013 e con gli stessi motivi  aggiunti  e'  stata  altresi'
chiesta la modifica dell'ordinanza del TAR  Lazio  n.  2024/2014  con
l'eliminazione dell'ordine di indicare nominativamente tutti i comuni
di cui all'allegato A del DM 29 settembre 2013 e con l'autorizzazione
alla integrazione del contraddittorio anche con riferimento ai motivi
aggiunti. 
  Il ricorso originario ed i successivi motivi aggiunti proposti  dal
Comune  di  Lecce  con  l'avv.  Gianluigi  Pellegrino,   sono   stati
notificati, oltre che alle amministrazioni resistenti individuate nel
Ministero dell'interno, nel Ministero dell'economia e delle  finanze,
nella  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nella   Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie  locali,  nella  Conferenza  Unificata  (ex
legge n. 281/1997), anche a tre comuni italiani  (Comune  di  Andria,
Comune di Pesaro e Comune di Cesena) inseriti  nell'allegato  «A»  al
decreto ministeriale 24 settembre 2013 impugnato. 
  Nella Camera di Consiglio del 10  aprile  2014  il  TAR  Lazio  con
ordinanza  n.  3951/14  ha  corretto  il   precedente   provvedimento
ordinando «l'integrazione per pubblici proclami  mediante  inserzione
nella Gazzetta Ufficiale di: a) un estratto del gravame  introduttivo
e  del  ricorso  per  motivi  aggiunti,  recante  il   numero   R.G.,
l'Autorita'  Giudiziaria   adita,   le   parti,   l'oggetto   con   i
provvedimenti  impugnati  ed  un  sunto  delle  censure  dedotte  con
entrambi; b) quanto  all'individuazione  dei  controinteressati,  del
mero rinvio a tutti i Comuni italiani». 
  L'udienza pubblica per la trattazione del merito e' fissata innanzi
al TAR Lazio - Sezione I Ter di Roma per il giorno 10 luglio 2014. 
  Con il ricorso introduttivo e' stata censurata l'Illegittimita' del
DM 24 settembre  2013,  per  incostituzionalita'  dell'art.  16  D.L.
95/12, per violazione dell'art. 119 Cost. rep. e  la  violazione  del
principio di  leale  collaborazione.  Per  essere  costituzionalmente
compatibile la distribuzione del taglio disposto dalla norma  per  il
2013 doveva essere basato sulle  capacita'  fiscali  per  abitante  o
essere proporzionale alla quota di risorse che vengono trasferite  ai
singoli comuni e non su come il singolo comune determina  la  propria
autonoma spesa. Ulteriore profilo di incostituzionalita' riposa nella
violazione di ogni regola di leale collaborazione.  Per  il  2013  il
testo  di  legge  epigrafato  e'  stato  novellato  con  la   brutale
previsione che la distribuzione del taglio (ben superiore al 2012  in
quanto pari a ben 2 miliardi e 250 milioni di euro) sarebbe  avvenuta
in via unilaterale da parte del  Ministero  dell'interno  sulla  base
dell'unilaterale criterio della media dei costi per consumi intermedi
desunti  dai  dati  Siope.  Il  principio  di  leale   collaborazione
unitamente a quello di affidamento risultano ugualmente violati anche
con riguardo alla tempistica in quanto il decreto  qui  impugnato  e'
stato pubblicato ad esercizio pressocche' ultimato. Il  DM  impugnato
e' stato altresi' censurato per difetto di motivazione in  quanto  il
DM non illustra quali sarebbero i consumi intermedi di  cui  all'art.
16 D.L. 95/12 e quindi non indica i costi medi che avrebbe registrato
per tali spese e quali scarti da essi avrebbero i  diversi  comuni  e
quello di Lecce in particolare. Il DM e'  anche  irrazionale  essendo
stati ritenuti comparabili, tra i consumi intermedi considerati, dati
che tra loro comparabili non sono. Ove mai invece si ritenesse che la
norma  vincolasse  a  tale  irrazionalita', e'  la  norma  stessa   a
risultare anche per tale profilo incostituzionale per violazione  dei
fondamentali  parametri  di  cui  agli  art.  3  e  97   Cost.   Rep.
L'irrazionalita' e' evidente anche in relazione alla circostanza  che
per  determinati  identici  servizi  i  comuni  adottano  sistemi  di
erogazione tra di loro del tutto equipollenti e con effetti  identici
sul versante del saldo finale sul bilancio comunale. Ciononostante il
criterio per come applicato dal ministero  tratta  diversamente  tali
due ipotesi. Il riferimento e' ad esempio al servizio di raccolta dei
rifiuti che e' quello quantitativamente piu'  significativo,  potendo
essere  gestito  o  riscuotendo  la  tassa  specifica  da  parte  dei
cittadini e poi corrispondendo l'onorario alla ditta che effettua  la
raccolta e lo smaltimento oppure non  riscuotendo  alcuna  tassa  dai
cittadini  ma  ponendo  direttamente  a  loro  carico  il   pagamento
dell'onorario  (attraverso  la  tariffa)  alla  ditta  che   effettua
raccolta e smaltimento. Pur dinanzi ad una  situazione  identica  sul
versante della gestione entrate/spese, viene penalizzato a  dismisura
un comune, come quello di Lecce, che ha optato per la prima  ipotesi.
Il  parametro  dei  pagamenti  Siope  con  riferimento  al   triennio
2010-2012 non  e'  un  valido  strumento  per  verificare  i  servizi
effettivamente offerti dai comuni in quegli anni in quanto dato Siope
di un anno non rappresenta il  costo  sostenuto  dall'ente  che  puo'
riferirsi ad acquisti relativi a piu'  anni.  Del  resto  ancora  una
volta la stessa norma per l'anno 2012 dove ha previsto giustamente  e
doverosamente l'intervento della Conferenza Stato-citta', ha comunque
evidenziato che i criteri da  seguirsi  dovessero  essere  molteplici
avendo riguardo anche ai costi standard e ad un'analisi  della  spesa
da parte del commissario alla spending. Mentre la novella per il 2013
ha  del  tutto  irrazionalmente  stabilito  non  solo   l'unilaterale
determinazione ministeriale del  riparto  tra  i  comuni  del  taglio
complessivo, ma anche che cio'  venisse  ancorato  esclusivamente  ai
dati  Siope  che  come  abbiamo  visto  sono  del  tutto  inidonei  a
giustificare  un  maggior  taglio  a  carico  di  questa   o   quella
amministrazione comunale. 
  Con successivi motivi aggiunti si e' censurato il DPCM 13  novembre
2013 per illegittimita' derivata per gli stessi vizi sopra  riportati
gia' fatti valere a carico del DM 24 settembre 2013. Il DPCM  del  13
novembre 2013, nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio  2014  n.  16,
all'articolo 1, comma q lett. d) stabilisce infatti che le  riduzioni
per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni sono  pari  agli  importi
definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013.
Il Comune di Lecce ha chiesto quindi l'annullamento anche del  citato
DPCM. 
  I  Comuni  controinteressati,  come   riportato   dal   TAR   Lazio
nell'ordinanza n. 3951/14 sono «tutti i  Comuni  italiani»,  indicati
nell'allegato «A» del DM 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013). 
    Roma, 11 aprile 2014 

                      avv. Gianluigi Pellegrino 

 
TC14ABA5437
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