Notifica per pubblici proclami
Con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Sezione I Ter, di Roma
ed iscritto al n. 734/2014 R.G., il Comune di Lecce ha chiesto
l'annullamento del Decreto Ministeriale 24 settembre 2013 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficile n. 268 del 15 novembre 2013) con il quale il
Ministro dell'Interno ha effettuato la ripartizione delle riduzioni
dei trasferimenti statali tra i comuni italiani (dell'«importo
complessivo pari a 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013»),
determinando per il Comune di Lecce una riduzione pari a
€ 5.623.627,24; di ogni atto presupposto, connesso e/ o
consequenziale.
Nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2014, il TAR Lazio -
Sezione I Ter, con ordinanza n. 2024 depositata in segreteria in data
19 febbraio 2014, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio
autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale di un estratto del ricorso e
dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati.
Con successivi motivi aggiunti il Comune di Lecce ha esteso
l'impugnazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014),
illegittimo per gli stessi motivi gia' censurati a carico del DM 24
settembre 2013 e con gli stessi motivi aggiunti e' stata altresi'
chiesta la modifica dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2024/2014 con
l'eliminazione dell'ordine di indicare nominativamente tutti i comuni
di cui all'allegato A del DM 29 settembre 2013 e con l'autorizzazione
alla integrazione del contraddittorio anche con riferimento ai motivi
aggiunti.
Il ricorso originario ed i successivi motivi aggiunti proposti dal
Comune di Lecce con l'avv. Gianluigi Pellegrino, sono stati
notificati, oltre che alle amministrazioni resistenti individuate nel
Ministero dell'interno, nel Ministero dell'economia e delle finanze,
nella Presidenza del Consiglio dei ministri, nella Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, nella Conferenza Unificata (ex
legge n. 281/1997), anche a tre comuni italiani (Comune di Andria,
Comune di Pesaro e Comune di Cesena) inseriti nell'allegato «A» al
decreto ministeriale 24 settembre 2013 impugnato.
Nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2014 il TAR Lazio con
ordinanza n. 3951/14 ha corretto il precedente provvedimento
ordinando «l'integrazione per pubblici proclami mediante inserzione
nella Gazzetta Ufficiale di: a) un estratto del gravame introduttivo
e del ricorso per motivi aggiunti, recante il numero R.G.,
l'Autorita' Giudiziaria adita, le parti, l'oggetto con i
provvedimenti impugnati ed un sunto delle censure dedotte con
entrambi; b) quanto all'individuazione dei controinteressati, del
mero rinvio a tutti i Comuni italiani».
L'udienza pubblica per la trattazione del merito e' fissata innanzi
al TAR Lazio - Sezione I Ter di Roma per il giorno 10 luglio 2014.
Con il ricorso introduttivo e' stata censurata l'Illegittimita' del
DM 24 settembre 2013, per incostituzionalita' dell'art. 16 D.L.
95/12, per violazione dell'art. 119 Cost. rep. e la violazione del
principio di leale collaborazione. Per essere costituzionalmente
compatibile la distribuzione del taglio disposto dalla norma per il
2013 doveva essere basato sulle capacita' fiscali per abitante o
essere proporzionale alla quota di risorse che vengono trasferite ai
singoli comuni e non su come il singolo comune determina la propria
autonoma spesa. Ulteriore profilo di incostituzionalita' riposa nella
violazione di ogni regola di leale collaborazione. Per il 2013 il
testo di legge epigrafato e' stato novellato con la brutale
previsione che la distribuzione del taglio (ben superiore al 2012 in
quanto pari a ben 2 miliardi e 250 milioni di euro) sarebbe avvenuta
in via unilaterale da parte del Ministero dell'interno sulla base
dell'unilaterale criterio della media dei costi per consumi intermedi
desunti dai dati Siope. Il principio di leale collaborazione
unitamente a quello di affidamento risultano ugualmente violati anche
con riguardo alla tempistica in quanto il decreto qui impugnato e'
stato pubblicato ad esercizio pressocche' ultimato. Il DM impugnato
e' stato altresi' censurato per difetto di motivazione in quanto il
DM non illustra quali sarebbero i consumi intermedi di cui all'art.
16 D.L. 95/12 e quindi non indica i costi medi che avrebbe registrato
per tali spese e quali scarti da essi avrebbero i diversi comuni e
quello di Lecce in particolare. Il DM e' anche irrazionale essendo
stati ritenuti comparabili, tra i consumi intermedi considerati, dati
che tra loro comparabili non sono. Ove mai invece si ritenesse che la
norma vincolasse a tale irrazionalita', e' la norma stessa a
risultare anche per tale profilo incostituzionale per violazione dei
fondamentali parametri di cui agli art. 3 e 97 Cost. Rep.
L'irrazionalita' e' evidente anche in relazione alla circostanza che
per determinati identici servizi i comuni adottano sistemi di
erogazione tra di loro del tutto equipollenti e con effetti identici
sul versante del saldo finale sul bilancio comunale. Ciononostante il
criterio per come applicato dal ministero tratta diversamente tali
due ipotesi. Il riferimento e' ad esempio al servizio di raccolta dei
rifiuti che e' quello quantitativamente piu' significativo, potendo
essere gestito o riscuotendo la tassa specifica da parte dei
cittadini e poi corrispondendo l'onorario alla ditta che effettua la
raccolta e lo smaltimento oppure non riscuotendo alcuna tassa dai
cittadini ma ponendo direttamente a loro carico il pagamento
dell'onorario (attraverso la tariffa) alla ditta che effettua
raccolta e smaltimento. Pur dinanzi ad una situazione identica sul
versante della gestione entrate/spese, viene penalizzato a dismisura
un comune, come quello di Lecce, che ha optato per la prima ipotesi.
Il parametro dei pagamenti Siope con riferimento al triennio
2010-2012 non e' un valido strumento per verificare i servizi
effettivamente offerti dai comuni in quegli anni in quanto dato Siope
di un anno non rappresenta il costo sostenuto dall'ente che puo'
riferirsi ad acquisti relativi a piu' anni. Del resto ancora una
volta la stessa norma per l'anno 2012 dove ha previsto giustamente e
doverosamente l'intervento della Conferenza Stato-citta', ha comunque
evidenziato che i criteri da seguirsi dovessero essere molteplici
avendo riguardo anche ai costi standard e ad un'analisi della spesa
da parte del commissario alla spending. Mentre la novella per il 2013
ha del tutto irrazionalmente stabilito non solo l'unilaterale
determinazione ministeriale del riparto tra i comuni del taglio
complessivo, ma anche che cio' venisse ancorato esclusivamente ai
dati Siope che come abbiamo visto sono del tutto inidonei a
giustificare un maggior taglio a carico di questa o quella
amministrazione comunale.
Con successivi motivi aggiunti si e' censurato il DPCM 13 novembre
2013 per illegittimita' derivata per gli stessi vizi sopra riportati
gia' fatti valere a carico del DM 24 settembre 2013. Il DPCM del 13
novembre 2013, nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014 n. 16,
all'articolo 1, comma q lett. d) stabilisce infatti che le riduzioni
per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni sono pari agli importi
definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013.
Il Comune di Lecce ha chiesto quindi l'annullamento anche del citato
DPCM.
I Comuni controinteressati, come riportato dal TAR Lazio
nell'ordinanza n. 3951/14 sono «tutti i Comuni italiani», indicati
nell'allegato «A» del DM 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013).
Roma, 11 aprile 2014
avv. Gianluigi Pellegrino
TC14ABA5437