N. 22
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2014 (della Regione Puglia).
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 -
Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della
decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle
Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta
addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e
altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciato impedimento alla Regione, sul presupposto interpretativo
che l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «compartecipazione
al gettito di un tributo erariale», di «disporre» della quota
dell'addizionale IRPEF ad essa assegnata a tale titolo - Violazione
dell'autonomia di entrata della Regione, con specifico riferimento
alle possibilita' di disporre delle compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibili al suo territorio, nonche' lesione
della potesta' legislativa regionale in materia di entrate
tributarie, con specifico riferimento al potere di disporre
detrazioni all'addizionale IRPEF assegnata dalla legge statale alle
Regioni.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e
secondo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 -
Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della
decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle
Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta
addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e
altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciato impedimento alla Regione, sul presupposto interpretativo
che l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «compartecipazione
al gettito di un tributo erariale», di «disporre» liberamente della
quota dell'addizionale IRPEF ad essa assegnata a tale titolo (in
particolare, scegliendo di utilizzare una detrazione come strumento
di spesa pubblica in luogo della erogazione positiva di prestazioni
sociali a carico del proprio bilancio e delle proprie strutture
amministrative) - Violazione dell'autonomia di spesa della Regione,
con specifico riferimento alle possibilita' di disporre delle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo
territorio, nonche' lesione della potesta' legislativa regionale
nelle materie delle entrate tributarie regionali e delle politiche
sociali, con specifico riferimento al potere di disporre detrazioni
per finalita' sociali all'addizionale IRPEF assegnata dalla legge
statale alle Regioni.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e
secondo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 -
Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della
decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle
Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta
addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e
altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciata limitazione, sul presupposto interpretativo che
l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «tributo proprio
regionale», della possibilita' per la Regione di «stabilire» e
«applicare» un tributo proprio secondo le determinazioni frutto
della propria autonomia di entrata e della propria potesta'
tributaria - Lesione della potesta' legislativa della Regione nella
materia dei tributi propri regionali.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e
secondo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 -
Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della
decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle
Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta
addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e
altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciato impedimento alla Regione, sul presupposto interpretativo
che l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «tributo proprio
regionale», di «stabilire» e «applicare» un tributo proprio secondo
le proprie libere opzioni (in particolare, scegliendo di utilizzare
una detrazione come strumento di spesa pubblica in luogo della
erogazione positiva di prestazioni sociali a carico del proprio
bilancio e delle proprie strutture amministrative) - Contrasto con
l'autonomia regionale di spesa, nonche' con la potesta' legislativa
regionale in materia di tributi propri e in materia di politiche
sociali.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e
secondo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 -
Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della
decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle
Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta
addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e
altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciata posticipazione per la terza volta consecutiva del
termine iniziale di applicabilita' di una norma attuativa
dell'autonomia finanziaria e delle connesse potesta' legislative
assegnate alla Regione - Introduzione di una disciplina priva del
carattere transitorio che potrebbe giustificarla, in via
eccezionale e per straordinarie esigenze di coordinamento della
finanza pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale
- Lesione della potesta' legislativa regionale in materia di
entrate tributarie.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e
secondo.
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 -
Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della
decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle
Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta
addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e
altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia -
Denunciato ingiustificato impedimento alla Regione di disporre
della quota dell'addizionale IRPEF ad essa assegnata, al fine di
perseguire politiche di sostegno sociale a favore di soggetti
svantaggiati, mediante le apposite detrazioni contemplate dai commi
4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, mentre consente di
disporre delle medesime somme, e al fine di perseguire le medesime
politiche, tramite disposizioni di spesa e l'erogazione positiva di
contributi e sussidi a favore degli stessi beneficiari - Violazione
dei principi di razionalita' e ragionevolezza, del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' del
principio di certezza del diritto e chiarezza normativa -
Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Lesione della
potesta' legislativa regionale in materia di entrate tributarie.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, 117, commi terzo e quarto,
e 119, commi primo e secondo.
(14C00075)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 30-4-2014)
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