N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 (della Regione Puglia). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato impedimento alla Regione, sul presupposto interpretativo che l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «compartecipazione al gettito di un tributo erariale», di «disporre» della quota dell'addizionale IRPEF ad essa assegnata a tale titolo - Violazione dell'autonomia di entrata della Regione, con specifico riferimento alle possibilita' di disporre delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio, nonche' lesione della potesta' legislativa regionale in materia di entrate tributarie, con specifico riferimento al potere di disporre detrazioni all'addizionale IRPEF assegnata dalla legge statale alle Regioni. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato impedimento alla Regione, sul presupposto interpretativo che l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «compartecipazione al gettito di un tributo erariale», di «disporre» liberamente della quota dell'addizionale IRPEF ad essa assegnata a tale titolo (in particolare, scegliendo di utilizzare una detrazione come strumento di spesa pubblica in luogo della erogazione positiva di prestazioni sociali a carico del proprio bilancio e delle proprie strutture amministrative) - Violazione dell'autonomia di spesa della Regione, con specifico riferimento alle possibilita' di disporre delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio, nonche' lesione della potesta' legislativa regionale nelle materie delle entrate tributarie regionali e delle politiche sociali, con specifico riferimento al potere di disporre detrazioni per finalita' sociali all'addizionale IRPEF assegnata dalla legge statale alle Regioni. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata limitazione, sul presupposto interpretativo che l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «tributo proprio regionale», della possibilita' per la Regione di «stabilire» e «applicare» un tributo proprio secondo le determinazioni frutto della propria autonomia di entrata e della propria potesta' tributaria - Lesione della potesta' legislativa della Regione nella materia dei tributi propri regionali. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato impedimento alla Regione, sul presupposto interpretativo che l'addizionale IRPEF debba considerarsi quale «tributo proprio regionale», di «stabilire» e «applicare» un tributo proprio secondo le proprie libere opzioni (in particolare, scegliendo di utilizzare una detrazione come strumento di spesa pubblica in luogo della erogazione positiva di prestazioni sociali a carico del proprio bilancio e delle proprie strutture amministrative) - Contrasto con l'autonomia regionale di spesa, nonche' con la potesta' legislativa regionale in materia di tributi propri e in materia di politiche sociali. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata posticipazione per la terza volta consecutiva del termine iniziale di applicabilita' di una norma attuativa dell'autonomia finanziaria e delle connesse potesta' legislative assegnate alla Regione - Introduzione di una disciplina priva del carattere transitorio che potrebbe giustificarla, in via eccezionale e per straordinarie esigenze di coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Lesione della potesta' legislativa regionale in materia di entrate tributarie. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Addizionale regionale IRPEF - Differimento all'anno 2015 della decorrenza dell'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che consentono alle Regioni a statuto ordinario, nell'ambito della suddetta addizionale, di disporre detrazioni in favore della famiglia e altre misure di sostegno sociale - Ricorso della Regione Puglia - Denunciato ingiustificato impedimento alla Regione di disporre della quota dell'addizionale IRPEF ad essa assegnata, al fine di perseguire politiche di sostegno sociale a favore di soggetti svantaggiati, mediante le apposite detrazioni contemplate dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, mentre consente di disporre delle medesime somme, e al fine di perseguire le medesime politiche, tramite disposizioni di spesa e l'erogazione positiva di contributi e sussidi a favore degli stessi beneficiari - Violazione dei principi di razionalita' e ragionevolezza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' del principio di certezza del diritto e chiarezza normativa - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Lesione della potesta' legislativa regionale in materia di entrate tributarie. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 509. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo. (14C00075) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 30-4-2014)

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