N. 25
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
18 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifica a norme
regionali in tema di iniziative a favore del centro regionale di
audiologia - Previsione della gratuita' per l'utenza della
fornitura di pile monouso o ricaricabili per impianto cocleare e di
quella di parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le
protesi a processore impiantabili nell'orecchio medio - Previsione
della maggiorazione delle tariffe dovute alle strutture sanitarie
per le procedure di impianto cocleare e per quelle di protesi a
processore impiantabile nell'orecchio medio - Previsione di una
sovvenzione per il centro regionale di audiologia e per gli
impianti cocleari, nonche' del riconoscimento definitivo del Centro
regionale di audiologia e per gli impianti cocleari di Pescara come
CRR (Centro di riferimento regionale) - Ricorso del Governo -
Denunciata previsione di livelli di assistenza ulteriori rispetto a
quelli definiti a livello nazionale - Contrasto con il principio di
contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di
coordinamento della finanza pubblica - Denunciato incremento di
spesa nel settore sanitario incompatibile con la posizione della
Regione, soggetta al piano di rientro e con l'impegno, sancito nel
piano, a risanare il disavanzo finanziario - Interferenza con le
attribuzioni del Commissario ad acta, con lesione della potesta'
sostitutiva riconosciuta al Governo.
- Legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6, artt. 1 e 3,
commi 1, 5, 6, 7, 8, 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120.
Professioni - Professioni sanitarie - Norme della Regione Abruzzo -
Norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici - Previsione di percorsi formativi -
Ricorso del Governo - Denunciata regolamentazione differenziata di
una figura professionale non ancora definita, ancorche' formalmente
prevista, dalla legge statale - Violazione del principio secondo
cui l'individuazione delle figure professionali con i relativi
profili e ordinamenti didattici debba essere riservata allo Stato -
Lesione della competenza del legislatore statale nelle materie
concorrenti relative alle professioni sanitarie e alla tutela della
salute.
- Legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6, art. 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
(14C00084)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 7-5-2014)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.