N. 70
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 gennaio 2010
Ordinanza del 21 gennaio 2010 emessa dal Giudice di pace di Acireale
nel procedimento civile promosso da Musumeci Luigi contro Poste
italiane S.p.a..
Titoli credito - Assegno bancario e assegno circolare - Negoziazione
telematica con la procedura "check truncation" - Trasmissione alla
banca negoziatrice del messaggio elettronico di "impagato" in prima
presentazione - Successivo pagamento dell'importo facciale del
titolo a soddisfazione del creditore beneficiario - Legittimazione
(o meno) dell'Azienda di credito: a trattenere dal conto corrente
del debitore somme di denaro a titolo di "servizio commissioni per
impagato assegno" e di "oneri accessori" ex art. 3 della legge n.
396 del 1990 senza avergli dato preventiva comunicazione
dell'intervenuta rinegoziazione del titolo ed anche nell'ipotesi in
cui il titolo sia stato pagato e non stornato; a "minacciare" il
debitore dell'avvio della procedura CAI in caso di inosservanza del
termine sancito dall'art. 8 della legge n. 386 del 1990 anche
nell'ipotesi in cui il titolo sia stato pagato e non stornato; a
"non avvertire il debitore che la procedura CAI e' stata interrotta
anche nell'ipotesi di mancata trasmissione dei documenti richiesti
dall'Azienda di credito sebbene ottenuti dal creditore entro il
medesimo termine"; ad avviare la procedura ex lege n. 386 del 1990
prima di averne dato comunicazione al titolare del rapporto di
conto corrente interessato secondo le medesime disposizioni
applicate a titolo preventivo; ad omettere regolare comunicazione
di blocco della avviata procedura ex lege n. 386 del 1990
nell'ipotesi in cui il traente abbia pagato l'intero debito ed i
suoi accessori attraverso i canali telematici gestiti dalla
medesima Azienda di credito e nell'ipotesi che abbia pagato
l'intero debito ed i suoi accessori attraverso i canali ordinari
gestiti da terzi ed in data successiva al termine di cui all'art. 8
della legge n. 386 del 1990 - Ingiustificato trattamento di favore
per le banche rispetto ai consumatori loro clienti -
Irragionevolezza - Vanificazione del diritto alla tutela
giurisdizionale - Penalizzazione del consumatore in assenza di una
precisa disciplina normativa che regoli l'ipotesi di settore -
Incidenza sull'accesso al credito e sull'iniziativa economica
privata.
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis, "nel
loro combinato disposto integrale" con gli artt. 1829 del codice
civile, 32 e 50 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25 e 41.
(14C00103)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 14-5-2014)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.