N. 104
ORDINANZA (Atto di promovimento)
17 febbraio 2014
Ordinanza del 17 febbraio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Soc. Sky Italia Srl
contro Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed altri.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici - Previsione che la trasmissione
di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento,
anche analogiche, non possa eccedere per l'anno 2010 il 16 per
cento, per l'anno 2011 il 14 per cento e, a decorrere dall'anno
2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio
e che un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento
nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva - Ingiustificato diverso trattamento delle emittenti a
pagamento rispetto alle emittenti in chiaro - Incidenza sul
principio di liberta' di iniziativa economica privata - Eccesso di
delega.
- Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, art. 38, comma 5, come
sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
44.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 76, in relazione agli artt. 2, comma 1,
lett. e), e 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
(14C00146)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 25-6-2014)
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