N. 38
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 giugno 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 giugno 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Ambiente (tutela dell') - Norme contenute nella legge finanziaria
2014 della Regione Veneto - Tutela della rete ecologica regionale
"Natura 2000" - Previsione che la Giunta regionale definisce
specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti
i criteri affinche' l'attuazione di una serie di interventi
elencati, considerati di rilevante interesse pubblico per le loro
caratteristiche intrinseche, non sia assoggettata a valutazione di
incidenza ambientale (VINCA) - Ricorso del Governo - Denunciato
contrasto con il regolamento statale di attuazione della direttiva
92/43/CEE, secondo cui e' assoggettato alla VINCA ogni intervento
che possa incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio
ambientale - Violazione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali.
- Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, art. 65.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, art. 5, come modificato dall'art. 6 del
d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio
1992.
Ambiente (tutela dell') - Norme contenute nella legge finanziaria
2014 della Regione Veneto - Realizzazione di opere di regimazione
idraulica con il sistema della compensazione - Possibilita' per la
Giunta regionale di prevedere, in compensazione dell'onere per la
realizzazione dei lavori, la cessione agli appaltatori del
materiale litoide estratto dai corsi d'acqua e la riutilizzazione
dello stesso senza alcun controllo circa le sue caratteristiche -
Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di richiami alla
normativa statale di settore ed ai requisiti per esonerare il
materiale di scavo dal regime dei rifiuti - Inosservanza della
disciplina regolamentare dell'utilizzazione delle terre e rocce da
scavo nonche' del codice dell'ambiente - Violazione della
competenza statale esclusiva in materia ambientale.
- Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, art. 19.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161, art. 4; decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, artt. 183, comma 1, e 184-bis, comma 1.
Ambiente (tutela dell') - Norme contenute nella legge finanziaria
2014 della Regione Veneto - Disciplina della combustione
controllata sul luogo di produzione di residui vegetali -
Previsione che l'abbruciamento di materiale vegetale residuale
naturale derivante da attivita' agricole o da manutenzione di orti
o giardini privati, effettuato nel rispetto delle prescrizioni
dettate dai regolamenti comunali di polizia rurale e dei requisiti
minimi uniformi stabiliti dalla legge regionale, non costituisce
attivita' di gestione dei rifiuti o di combustione illecita -
Ricorso del Governo - Denunciata esclusione a priori e in via
generale dei suddetti residui dalla disciplina statale dei rifiuti
(e segnatamente dal regime dei sottoprodotti) - Contrasto con la
normativa nazionale e comunitaria di riferimento - Violazione della
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.
- Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, art. 56, commi 1 e
4.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184-bis, comma 1, e 185,
comma 1, lett. f); direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, art.
2, lett. f).
(14C00163)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 16-7-2014)
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