N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 2014 (della Regione autonoma Valle d'Aosta) . Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica - Incremento degli importi del concorso finanziario fissati dalla legge di stabilita' 2014 - Previsione per la Regione Valle d'Aosta dell'importo di 10.157 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6.926 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, da realizzare (fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009) con il meccanismo dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Previsione della possibilita' di modificare i suddetti importi, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da siglare in Conferenza permanente entro il 30 giugno 2014 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata definizione unilaterale della misura delle entita' finanziarie gravanti sulla ricorrente, in contrasto con le procedure negoziali previste dallo Statuto speciale - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Contrasto con le norme di attuazione statutaria che fissano le quote di tributi erariali da attribuire alla Valle d'Aosta - Violazione del principio pattizio e dell'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria valdostana - Violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, combinato disposto dei commi 1, 3 (sostitutivo dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e 4. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7; decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, art. 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica - Incremento degli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali, nell'ambito della determinazione dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza eurocompatibile - Previsione per la Regione Valle d'Aosta di un aumento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7 milioni di euro per gli anni 2015-2017 rispetto agli importi tabellari fissati dall'art. 1, comma 499, della legge di stabilita' 2014 - Previsione della possibilita' di modificare i nuovi importi, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da siglare in Conferenza permanente entro il 30 giugno 2014 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata determinazione unilaterale del concorso finanziario valdostano, in contrasto con le procedure negoziali previste dallo Statuto speciale - Violazione del principio pattizio e compressione dell'autonomia finanziaria regionale - Lesione di competenze legislative, organizzative e finanziarie costituzionalmente e statutariamente attribuite alla Valle d'Aosta - Violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, combinato disposto dei commi 1, 2 (modificativo della tabella di cui all'art. 1, comma 454, lett. d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e 4. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo aggiuntivo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017- Previsione che la realizzazione avvenga in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle medesime Regioni e Province autonome; che la proposta sia recepita con intesa sancita dalla Conferenza permanente entro il 31 maggio 2014 (per il contributo del 2014) ed entro il 31 ottobre 2014 (per il contributo degli anni 2015-2017); che, in assenza di tempestiva intesa, il Governo possa determinare gli importi del concorso di ciascuna Regione ed assegnarli ai singoli ambiti di spesa - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata compromissione della capacita' di spesa della ricorrente e alterazione della corrispondenza dei mezzi finanziari ai bisogni regionali - Determinazione unilaterale del concorso finanziario valdostano, in contrasto con le procedure negoziali previste dallo Statuto speciale - Violazione del principio pattizio nonche' dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione - Lesione di competenze costituzionalmente e statutariamente attribuite alla Valle d'Aosta. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione di un risparmio complessivo di 700 milioni di euro per il 2014 da parte delle Regioni e delle Province autonome - Previsione dell'applicabilita' della stessa riduzione "in ragione d'anno, a decorrere dal 2015" - Previsione che gli importi per ciascuna autonomia sono determinati con le modalita' di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 e vanno realizzati mediante riduzione dei corrispettivi dei contratti in essere ovvero mediante misure alternative di contenimento della spesa corrente - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo finanziario definito unilateralmente e destinato a protrarsi a tempo indeterminato - Irragionevole equiparazione della Valle d'Aosta alle Regioni a statuto ordinario - Violazione del principio pattizio e del principio di leale collaborazione - Violazione dell'autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita alla Regione valdostana. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, combinato disposto dei commi 4, lett. a), 6, 8 e 10. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. (14C00224) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 8-10-2014)

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