N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 (della Regione Veneto) . Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi - Previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge impugnata, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducano la spesa per l'acquisto di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo di 2.100 milioni di euro per l'anno 2014 in ragione di: a) 700 milioni di euro da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle Province e Citta' metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei Comuni; c) 700 milioni di euro, comprensivi delle riduzioni di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 - Previsione che le stesse riduzioni si applicano in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 - Previsione che la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le Regioni e Province autonome e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 46 - Previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative al contenimento della spese corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei diritti fondamentali civili e sociali senza la preventiva determinazione dei livelli essenziali - Esorbitanza dai limiti del coordinamento in materia finanziaria - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6 e 10. - Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Previsione che le Regioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa sostenuta nell'anno per gli incarichi sia superiore ad una certa percentuale della propria spesa per il personale, come risultante dal conto annuale del 2012, pari al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro - Previsione, riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dello stesso meccanismo di riduzione della spesa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore rispetto alla spesa del personale, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro - Previsione, per le Regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano (oltre che per Province, Citta' metropolitane e Comuni), della facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Esorbitanza dai limiti del coordinamento finanziario - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 14, commi 1, 2 e 4-ter. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Spesa per autovetture - Previsione che le Regioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti del coordinamento in materia finanziaria per il carattere puntuale della norma impugnata - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 15. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni - Previsione, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, della riduzione dei canoni di locazione, a decorrere dal 1° luglio 2014, nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto, applicando tale decremento anche ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data - Previsione dell'inserimento automatico di tale riduzione nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi opposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore - Previsione della possibilita' di rinnovo del rapporto di locazione solo in presenza della disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione e della permanenza delle esigenze allocative - Previsione di disciplina similare per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione - Previsione della facolta' per le Regioni di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire comunque risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della medesima disposizione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti del coordinamento in materia finanziaria per l'adozione di una normativa di carattere puntuale e dettagliato - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 24, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Attestazione dei tempi di pagamento - Previsione al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento che Regioni che, sulla base della attestazione dei tempi di pagamento, registrano tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto - Previsione, altresi', per le Regioni predette, del divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione precedente - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti del coordinamento in materia finanziaria per l'adozione di una normativa di carattere puntuale e dettagliato - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 maggio 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 41, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale - Concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della spesa pubblica - Previsione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento delle Regioni e delle Province autonome, tenendo conto dei principi di pagamento stabiliti dalla Direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti - Previsione che, in assenza di detta Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente, e che sono eventualmente ridimensionati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato - Previsione che il complesso delle spese espresse in termini di competenza eurocompatibile, di cui al comma 449-bis dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Esorbitanza dai limiti del coordinamento in materia finanziaria per l'adozione di una normativa di carattere puntuale e dettagliato - Lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, commi 6 e 7. - Costituzione, artt. 3, 117, commi terzo e quarto, 119 e 120. (14C00244) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 22-10-2014)

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