N. 186
ORDINANZA (Atto di promovimento)
16 giugno 2014
Ordinanza del 16 giugno 2014 emessa dal Collegio arbitrale di Roma
nell'arbitrato in corso tra Seriana 2000 Soc. cooperativa sociale
ONLUS contro AUSL Roma E.
Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' - Controversia su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
previsto dall'art. 240 - Previsione della possibilita' di
deferimento ad arbitri solo previa autorizzazione motivata
dell'organo di governo della pubblica amministrazione - Previsione,
altresi', che l'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso in cui e'
indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,
ovvero il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione,
sono nulli - Violazione del principio di uguaglianza per
l'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina
degli arbitrati risultanti dal codice di procedura civile - Lesione
del diritto di azione e difesa in giudizio - Violazione del
principio del giudice naturale - Lesione del principio di liberta'
di iniziativa economica e privata - Lesione dei principi del giusto
processo - Violazione dei principi di buon andamento e di
imparzialita' della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 241, comma 1, come
modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 6 novembre 2012, n.
190.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111.
Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' - Controversia su diritti soggettivi,
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
previsto dall'art. 240 - Previsione della possibilita' di
deferimento ad arbitri solo previa autorizzazione motivata
dell'organo di governo della pubblica amministrazione - Previsione,
altresi', che l'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso in cui e'
indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito,
ovvero il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione,
sono nulli - Prevista non applicabilita' di dette disposizioni agli
arbitrati conferiti o autorizzati prima dell'entrata in vigore
della legge censurata - Conseguente applicabilita' retroattiva alle
clausole compromissorie stabilite prima dell'entrata in vigore
della norma censurata - Violazione del principio di uguaglianza per
l'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina
degli arbitrati risultanti dal codice di procedura civile - Lesione
del diritto di azione e difesa in giudizio - Violazione del
principio del giudice naturale - Lesione del principio di liberta'
di iniziativa economica e privata - Lesione dei principi del giusto
processo.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 25.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111.
(14C00276)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 29-10-2014)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.