N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Professioni - Norme della Regione Campania in tema di attivita' professionali turistiche - Previsioni concernenti l'attivita' di guida archeologica subacquea (inclusione nell'elenco delle professioni turistiche, assoggettamento ad abilitazione della Regione Campania, individuazione dei requisiti per conseguirla e delle conoscenze culturali necessarie per lo stabile esercizio) - Ricorso del Governo - Denunciata individuazione di una nuova figura professionale nel settore turistico - Violazione della competenza legislativa dello Stato a determinare i principi fondamentali in materia di professioni. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 49, lett. a), f), g) ed i), rispettivamente modificative degli artt. 2, comma secondo, 4, commi 1 e 2-ter, e 6 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Professioni - Norme della Regione Campania in tema di attivita' professionali turistiche - Previsione di una nuova modalita' di riconoscimento per la professione di interprete turistico - Ricorso del Governo - Denunciato intervento sul titolo abilitativo di una professione non (piu') prevista dalla legislazione nazionale - Violazione della legislazione statale di principio relativa all'individuazione delle professioni e dei relativi profili e titoli abilitanti - Richiamo alla sentenza n. 132 del 2010 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 49, lett. e), modificativa dell'art. 3, comma terzo, della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Professioni - Norme della Regione Campania in tema di attivita' professionali turistiche - Abrogazione di uno dei requisiti [idoneita' fisica all'esercizio della professione] previsti dalla legge regionale n. 1 del 1986 per la partecipazione all'esame di idoneita' all'esercizio delle professioni turistiche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della legislazione statale di principio relativa all'individuazione delle professioni e dei relativi profili e titoli abilitanti. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 49, lett.l), abrogativa dell'art. 6, primo comma, lett. e), della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania in tema di sanatoria di abusi edilizi (c.d. condono edilizio) - Previsione che il termine del 31 dicembre 2006 per la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 e' prorogato al 31 dicembre 2015 - Previsione che i vincoli di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985 impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilita' assoluta e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la legislazione statale di principio ed esorbitanza dalla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente (attesa la possibilita' di sanatorie in "zone a rischio idraulico" assoggettate a inedificabilita' parziale dalla pianificazione di bacino) - Manifesta irragionevolezza e sproporzione nonche' contrasto con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione (attesa la possibilita' che in conseguenza della proroga siano indirettamente ammessi a condono abusi realizzati o completati successivamente alle domande) - Richiamo alla sentenza n. 290 del 2009 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 72, modificativo dell'art. 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10. - Costituzione, artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 32; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 4, 5 e 6. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Campania in tema di gestione del servizio idrico integrato - Previsione che la Regione Campania, al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento del servizio idrico integrato e in attesa di avviare le procedure di affidamento secondo la normativa nazionale e comunitaria, individua con propri decreti uno o piu' soggetti gestori del servizio idrico, di cui avvalersi per la gestione provvisoria dello stesso, previa stipula di apposita convenzione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina transitoria dettata dallo Stato per definire in maniera uniforme l'affidamento del servizio idrico - Invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza - Contrasto con l'assetto delle competenze in materia di servizio idrico integrato, come definito dal codice dell'ambiente. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, commi 88 e 89. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s); decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, art. 13, commi 2 e 3; decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 7, comma 1, lett. i), modificativo dell'art. 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 142, 147 e 149. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Campania in tema di gestione del servizio idrico integrato - Previsione che la Struttura di missione [costituita presso la Giunta regionale della Campania] provvede allo svolgimento delle attivita' di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale che attribuisce le funzioni in materia di tariffe del sistema idrico integrato all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - Violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 93. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s); decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, comma 14; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, comma 19; d.P.C.m. 20 luglio 2012, art. 3; legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 12. Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania in tema di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Previsione, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano regionale di settore, della prosecuzione delle attivita' afferenti alle concessioni termominerali per un periodo pari alla durata [cinque anni] stabilita dall'art. 40, comma 4-bis, della legge regionale n. 8 del 2008 - Ricorso del Governo - Denunciata proroga automatica di concessioni gia' esistenti - Contrasto con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo - Violazione, in particolare, dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela della concorrenza, nonche' restrizione della liberta' di stabilimento - Violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza n. 171 del 2013 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, commi 104 e 105. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 49. Acque minerali e termali - Norme della Regione Campania in tema di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente - Previsione che la prosecuzione e l'avvio delle concessioni termominerali sono subordinati soltanto all'avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e della Valutazione di incidenza, invece che alla conclusione delle stesse - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una procedura di minor tutela ambientale rispetto alla normativa nazionale ed alle direttive europee recepite dal codice dell'ambiente - Violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Inosservanza di obblighi comunitari. - Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, art. 1, comma 108. - Costituzione, art. 117 primo e secondo, lett. s); direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, art. 2, comma 1; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, par. 6.3; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 26; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, comma 8. (14C00317) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 3-12-2014)

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