N. 230
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 ottobre 2014
Ordinanza del 15 ottobre 2014 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da
Ciriani Alessandro contro Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed
altri..
Comuni, Province e citta' metropolitane - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Disciplina delle elezioni provinciali -
Previsione quali organi della Provincia: l'assemblea dei sindaci,
il consiglio provinciale, il presidente della Provincia e la giunta
provinciale - Previsione che l'assemblea dei sindaci e' costituita
dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia - Previsione che
con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi
nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente
residente, l'assemblea dei sindaci esprime il parere obbligatorio
sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e adotta
o respinge le modifiche dello Statuto proposte dal consiglio
provinciale - Previsione che l'assemblea dei sindaci esercita gli
altri poteri propositivi, consultivi e di controllo eventualmente
previsti dallo Statuto - Previsione che l'assemblea dei sindaci e'
presieduta dal presidente della Provincia - Disciplina della
composizione del consiglio e della giunta provinciale - Violazione
del principio di sovranita' popolare - Violazione del principio di
uguaglianza per irrazionalita' - Lesione del diritto di elettorato
attivo - Lesione del principio di autonomia degli enti locali -
Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa regionale -
Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria della
Provincia.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2,
artt. 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 1, 3, 5, 8, comma terzo, 48, 113, 117, 118 e
119; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma
1-bis, 5 e 59, comma 1.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Disciplina delle elezioni
provinciali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalita'
di elezione degli organi - Previsioni che il consiglio provinciale
e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della
Provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste
concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al
territorio della Provincia - Previsione che il presidente della
Provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio
provinciale nel suo ambito nella prima seduta - Elettorato attivo e
passivo - Disposizioni concernenti le liste dei candidati -
Violazione del principio di sovranita' popolare - Violazione del
principio di uguaglianza per irrazionalita' - Lesione del diritto
di elettorato attivo - Lesione del principio di autonomia degli
enti locali - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa
regionale - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria della
Provincia.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2,
artt. 5, 12 e 16.
- Costituzione, artt. 1, 3, 5, 8, comma terzo, 48, 113, 117, 118 e
119; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma
1-bis, 5 e 59, comma 1.
Comuni, Province e citta' metropolitane - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Previsione con norma transitoria che gli
organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo mandato,
restano in carica sino all'elezione dei nuovi organi effettuata per
la prima volta in attuazione della legge censurata - Previsione che
dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, i consigli provinciali, il presidente della Provincia e
la giunta provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria
amministrazione - Previsione che, in caso di scioglimento
anticipato dei consigli provinciali in carica alla data di entrata
in vigore della legge censurata, si proceda all'elezione del nuovo
consiglio provinciale nel periodo previsto dall'art. 14, commi 1 e
2 - Previsione che, entro sei anni dall'elezione del nuovo
consiglio provinciale, la Provincia adegua il proprio statuto ed il
regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale alla
norme contenute nella legge censurata - Previsione che agli organi
della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della
legge censurata continui ad applicarsi la normativa previgente -
Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali
- Violazione del principio di sovranita' popolare - Violazione del
principio di uguaglianza per irrazionalita' - Lesione del diritto
di elettorato attivo - Lesione del principio di autonomia degli
enti locali - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa
regionale - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria della
Provincia.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2,
artt. 33 e 35.
- Costituzione, artt. 1, 3, 5, 8, comma terzo, 48, 113, 117, 118 e
119; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma
1-bis, 5 e 59, comma 1.
(14C00339)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 24-12-2014)
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