N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2014

Ordinanza del 15 ottobre 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ciriani Alessandro contro Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed altri.. Comuni, Province e citta' metropolitane - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina delle elezioni provinciali - Previsione quali organi della Provincia: l'assemblea dei sindaci, il consiglio provinciale, il presidente della Provincia e la giunta provinciale - Previsione che l'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia - Previsione che con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, l'assemblea dei sindaci esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e adotta o respinge le modifiche dello Statuto proposte dal consiglio provinciale - Previsione che l'assemblea dei sindaci esercita gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo eventualmente previsti dallo Statuto - Previsione che l'assemblea dei sindaci e' presieduta dal presidente della Provincia - Disciplina della composizione del consiglio e della giunta provinciale - Violazione del principio di sovranita' popolare - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' - Lesione del diritto di elettorato attivo - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa regionale - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria della Provincia. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, artt. 1, 2, 3 e 4. - Costituzione, artt. 1, 3, 5, 8, comma terzo, 48, 113, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, comma 1. Comuni, Province e citta' metropolitane - Disciplina delle elezioni provinciali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Modalita' di elezione degli organi - Previsioni che il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della Provincia - Previsione che il presidente della Provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel suo ambito nella prima seduta - Elettorato attivo e passivo - Disposizioni concernenti le liste dei candidati - Violazione del principio di sovranita' popolare - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' - Lesione del diritto di elettorato attivo - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa regionale - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria della Provincia. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, artt. 5, 12 e 16. - Costituzione, artt. 1, 3, 5, 8, comma terzo, 48, 113, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, comma 1. Comuni, Province e citta' metropolitane - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione con norma transitoria che gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo mandato, restano in carica sino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della legge censurata - Previsione che dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali, il presidente della Provincia e la giunta provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria amministrazione - Previsione che, in caso di scioglimento anticipato dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge censurata, si proceda all'elezione del nuovo consiglio provinciale nel periodo previsto dall'art. 14, commi 1 e 2 - Previsione che, entro sei anni dall'elezione del nuovo consiglio provinciale, la Provincia adegua il proprio statuto ed il regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale alla norme contenute nella legge censurata - Previsione che agli organi della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge censurata continui ad applicarsi la normativa previgente - Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali - Violazione del principio di sovranita' popolare - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' - Lesione del diritto di elettorato attivo - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - Esorbitanza dai limiti della potesta' legislativa regionale - Lesione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione - Incidenza sull'autonomia finanziaria della Provincia. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, artt. 33 e 35. - Costituzione, artt. 1, 3, 5, 8, comma terzo, 48, 113, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, comma 1. (14C00339) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 24-12-2014)

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