N. 87
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
12 novembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 novembre 2014 (della Regione Lombardia)..
Opere pubbliche - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive - Misure
urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di
recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale -
Adozione di dette misure con decreto-legge (Sblocca Italia) -
Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei
presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza - Lesione
della sfera di competenza legislativa regionale in materia di
governo del territorio, nonche' di tutela della salute, di
pianificazione territoriale ed urbanistica, di produzione
dell'energia, di coordinamento della finanza regionale e del
sistema tributario, di servizi pubblici locali.
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in particolare art. 35.
- Costituzione, art. 77, comma secondo, in combinato disposto con gli
artt. 117, commi secondo e terzo, e 119.
Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di
impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali,
costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale - Previsione che gli impianti di recupero inseriti nel
D.P.C.M. di cui al comma 1, sono qualificati come infrastrutture di
preminente interesse nazionale e che i medesimi devono essere
autorizzati ad operare a saturazione del carico termico, che
dovranno rispondere alle caratteristiche degli impianti R1, e che,
non sussistendo vincoli di bacino, all'interno degli stessi dovra'
essere data priorita' al trattamento dei rifiuti urbani provenienti
dall'intero territorio nazionale - Ricorso della Regione Lombardia
- Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla
normativa comunitaria (Direttiva 2011/42/CE) che prevede la previa
valutazione ambientale strategica (VAS) - Lesione della sfera di
competenza legislativa regionale in materia di governo del
territorio, di pianificazione territoriale ed urbanistica, di
produzione dell'energia, di servizi pubblici locali e di tutela
della salute.
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35.
- Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma, in combinato disposto
con l'art. 117, commi secondo e terzo.
Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di
impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali,
costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale - Previsto affidamento ad un D.P.C.M., da adottare entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
impugnato, dell'individuazione degli impianti di recupero di
energia e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali gia'
esistenti sul territorio nazionale o da realizzare - Previsione che
tutti gli impianti esistenti e da realizzare devono essere
autorizzati a saturazione del carico termico ed imposizione alle
Autorita' competenti di adeguare negli stessi termini le
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
impugnato - Previsione che i nuovi impianti devono essere
realizzati conformemente alla classificazione di impianti di
recupero energetico R1 di cui all'Allegato C alla parte IV del
Codice dell'ambiente - Imposizione alle competenti Autorita' di
verificare per gli impianti gia' esistenti, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, la
sussistenza dei requisiti per la qualificazione come impianti di
recupero R1, revisionando in tal senso nello stesso termine di 60
giorni le autorizzazioni integrate ambientali ove ne ricorrono i
presupposti - Previsione della priorita' del trattamento dei
rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e che, a
saturazione del carico termico, potrebbero essere inoltre trattati
rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio
sanitario, con imposizione alle autorita' competenti di adeguare
negli stessi termini le autorizzazioni integrate ambientali degli
impianti nel medesimo termine di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge impugnato - Previsto dimezzamento dei
termini di espletamento delle procedure di espropriazione per
pubblica utilita', di VIA e di AIA, con estensione del dimezzamento
ai termini residui anche di procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Previsto intervento
sostitutivo del Governo nel caso di mancato rispetto dei termini di
cui al comma 2 (modifiche della AIA ), al comma 4 (valutazione
della compatibilita' degli impianti esistenti con le
caratteristiche degli impianti di recupero R1 ed eventuale
adeguamento della relativa AIA entro 60 giorni), al comma 5
(adeguamento della AIA alle priorita' di trattamento dei rifiuti
urbani, nonche', a saturazione del carico termico, dei rifiuti non
pericolosi o pericolosi solo a rischio sanitario, entro 60 giorni)
e al comma 6 (dimezzamento dei termini dei procedimenti di
espropriazione per pubblica utilita' di VIA e di AIA ) - Ricorso
della Regione Lombardia - Denunciata violazione della sfera di
competenza legislativa regionale in materia di governo del
territorio, di pianificazione territoriale urbanistica ed edilizia,
di produzione dell'energia, di coordinamento della finanza
regionale e del sistema tributario, di servizi pubblici locali, di
tutela della salute - Lesione del principio di sussidiarieta' -
Violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato
coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali
nell'individuazione degli impianti.
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35.
- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo, in combinato
disposto con gli artt. 118 e 120.
Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di
impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali,
costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale - Prevista imposizione alle competenti autorita' di
adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di
recupero e smaltimento per l'operativita' a saturazione del carico
termico e per la qualificazione quali impianti di recupero R1 entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
impugnato - Prevista individuazione mediante D.P.C.M. degli
impianti di recupero e smaltimento da qualificarsi come
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, da
adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge impugnato - Ricorso della Regione Lombardia -
Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo
della ragionevolezza - Lesione della sfera di competenza
legislativa regionale in materia di governo del territorio,
pianificazione urbanistica ed edilizia, produzione dell'energia,
gestione di servizi pubblici locali e tutela della salute.
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35.
- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo, in combinato
disposto con l'art. 3.
Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di
impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali,
costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale - Prevista priorita' di smaltimento dei rifiuti (rifiuti
urbani provenienti da tutto il territorio nazionale e rifiuti
sanitari) - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione
dell'autonomia finanziaria regionale, nonche' dei vincoli inerenti
il bilancio regionale.
- Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35.
- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo, in combinato
disposto con gli artt. 81 e 119, primo comma.
(14C00337)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 14-1-2015)
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