N. 243
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 giugno 2014
Ordinanza del 10 giugno 2014 del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro
nel procedimento penale a carico di P.M..
Processo penale - Misure cautelari - Imputato tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso o che intenda sottoporsi a un
programma terapeutico - Applicazione o sostituzione della misura
della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti
domiciliari o in struttura privata autorizzata - Inapplicabilita'
della misura alternativa quando si procede per il delitto di cui
all'art. 74 del d.P.R n. 309 del 1990 (Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) per come
richiamato dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Mancata
previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza - Lesione del diritto alla salute - Ingiustificata
discriminazione rispetto ai tossicodipendenti imputati di altri
reati - Parita' di trattamento tra fattispecie delittuose diverse -
Violazione del principio di non colpevolezza - Violazione del
principio di inviolabilita' della liberta' personale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 89, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
(14C00352)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 14-1-2015)
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