N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2014

Ordinanza del 4 giugno 2014 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di P.R.. Reati e pene - Reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi da recidivi reiterati - Previsione che l'aumento di pena non possa essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave - Denunciata illegittimita' costituzionale della disposizione con riguardo ai casi in cui la pena per il reato "satellite" debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale - Irragionevole disparita' di trattamento in caso di reato continuato tra il condannato cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quinto comma, cod. pen. e quello cui non sia stata applicata - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della parificazione di situazioni fattuali tra loro differenti nonche' sotto il profilo della diversa quantificazione proporzionale della pena tra reato base e reato "satellite" - Irragionevole differenza del trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi dei medesimi reati non in continuazione - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena a fronte dell'assenza di ogni possibilita' di modulare la pena. - Codice penale, art. 81, comma quarto. - Costituzione, artt. 3 e 27. (15C00038) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 4-3-2015)

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