N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 marzo 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento delle strutture socio sanitarie - Previsione che le strutture di cui all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 2012, nonche' quelle che fino all'anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31 dicembre 2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di tutela della salute per contrasto con i principi fondamentali posti in materia dalla legislazione statale (art. 8-quater, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992) che prevedono che il passaggio all'accreditamento definitivo o istituzionale debba perfezionarsi entro un termine stabilito dalla legge dello Stato. - Legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1, art. 8. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. t). (15C00114) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 6-5-2015)

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